FF 2013 8341
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)»
del 13 dicembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)», depositata il 23 gennaio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 20133, decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 23 gennaio 2012 «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 110a (nuovo) Protezione dei salari 1 La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro. 2 A tal fine, promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza. 3 La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest’ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie. 4 Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all’evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell’indice delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. 5 Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo all’evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali. 6 I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.
Iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)». DF
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell’art. 110a (Protezione dei salari) 1 Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all’ora. All’entrata in vigore dell’articolo 110a sarà aggiunta l’evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all’articolo 110a capoverso 4 intervenuta dall’anno 2011. 2 I Cantoni designano l’autorità competente per l’esecuzione del salario minimo legale. 3 Il Consiglio federale pone in vigore l’articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. 4 Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.