FF 2013 1243
Decreto federale che approva l'emendamento della Convenzione AELS relativo agli scambi di prodotti agricoli e alle regole d'origine
Decreto federale Disegno che approva l’emendamento della Convenzione AELS relativo agli scambi di prodotti agricoli e alle regole d’origine
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 9 gennaio 20132 sulla politica economica esterna 2012, decreta:
Art. 1 1 L’emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la decisione n. 2/2012 del Consiglio dell’AELS.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.