FF 2013 1759

Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 2014–2020

A Decreto federale Disegno sul finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell’Unione europea negli anni 2014–2020

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20133, decreta:

Art. 1 1 Per finanziare la partecipazione della Svizzera è accordato un credito globale di 4389,3 milioni di franchi negli anni 2014–2020: a. al programma quadro dell’Unione europea (UE) di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»; b. al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica («programma Euratom») negli anni 2014–2018 e alla sua possibile continuazione negli anni 2019–2020; c. al progetto ITER connesso al programma Euratom. 2 Il credito globale è suddiviso tra i seguenti crediti d’impegno:

mio. fr.

a. contributo obbligatorio per la partecipazione a Orizzonte 2020, inclusi Euratom e ITER 3955,3 b. contributo per le misure di accompagnamento nazionali 109,0 c. riserva per coprire un eventuale aumento dei contributi di cui alla lettera a in seguito a fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL o in seguito a un aumento del budget da parte dell’UE 325,0

Totale 4389,3

Finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell’Unione europea negli anni 2014–2020. DF

3 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra il credito d’impegno per il contributo obbligatorio e il credito d’impegno per le misure di accompagnamento nazionali. 4 Il sistema di controlling che misura l’efficienza economica e le ripercussioni positive della partecipazione svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.

Art. 2 Se le disposizioni finanziarie previste dal futuro Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea in vista della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’UE di ricerca e innovazione entrano in vigore solo dopo il 1° gennaio 2014, i crediti d’impegno possono essere utilizzati, fino all’applicabilità dell’Accordo, per la partecipazione a singoli progetti.

Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.