FF 2013 2123

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20122, decreta:

I La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. a e bbis

1 I corsi d’acqua possono essere arginati o corretti solo se:

a. la protezione dell’uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d’acqua); bbis. l’arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;