FF 2013 4695
Legge sull'energia (LEne)
Termine di referendum: 24 ottobre 2013
Legge sull’energia (LEne)
Modifica del 21 giugno 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale dell’8 gennaio 20131; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20132, decreta:
I La legge del 26 giugno 19983 sull’energia è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2bis 2bis I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l’energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.
Art. 7a cpv. 1, primo periodo, e 4bis 1 I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare tutta l’elettricità prodotta da impianti nuovi mediante l’utilizzazione di energia solare a partire da 10 kW, sempre che non beneficino di una rimunerazione unica secondo l’articolo 7abis, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali impianti abbiano un’ubicazione appropriata. … 4bis I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l’energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.
Legge sull’energia
Art. 7abis Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni 1 Gli impianti fotovoltaici nuovi fino a 30 kW possono beneficiare di un contributo unico conformemente all’articolo 7ater (rimunerazione unica). Lo stesso vale per qualsiasi ampliamento sostanziale di un impianto nuovo che non comporti un aumento della potenza totale a 30 kW o più. 2 Le condizioni di raccordo sono rette dall’articolo 7.
3 Gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica e sono ampliati a 30 kW o più non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità secondo l’articolo 7a. 4 Gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica non sono presi in considerazione per definire la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica di cui all’articolo 7a capoverso 2 lettera d.
Art. 7ater Calcolo della rimunerazione unica 1 La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Il Consiglio federale fissa gli importi tenendo conto dei mezzi a disposizione secondo l’articolo 15b capoverso 4, in modo da garantire un versamento senza indugio. 2 I supplementi sono rimborsati soltanto se:
a. in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è impegnato a: 1. aumentare l’efficienza energetica, 2. investire almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato in misure di efficienza energetica, 3. presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione; b. per l’anno considerato, il consumatore finale ha presentato una domanda entro il termine stabilito dal Consiglio federale; c. per l’anno considerato, l’importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi. 3 La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell’anno per il quale è presentata la domanda di rimborso. 4 La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e sullo stato della tecnica. Incluso l’importo di cui al capoverso 2 lettera a numero 2, essa deve essere sostenibile sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle misure di efficienza energetica già adottate. 5 I consumatori finali che non rispettano interamente l’impegno assunto nel quadro della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. 6 L’Ufficio federale o l’organizzazione privata da esso incaricata verifica se la convenzione sugli obiettivi è rispettata. A tal fine, i consumatori finali devono mettere a disposizione i documenti necessari e garantire l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro. 7 Il Consiglio federale disciplina in particolare la durata minima e gli elementi principali della convenzione sugli obiettivi, eventuali termini e modalità applicabili all’elaborazione della convenzione, la periodicità del rimborso e la sua esecuzione. Può delegare a organizzazioni private compiti in relazione all’esecuzione della presente disposizione. Disciplina gli emolumenti che queste organizzazioni riscuotono.
Art. 15bter Casi di rigore Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento pagato anche per altri consumatori finali che, a causa del supplemento, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.
Legge sull’energia
Art. 24 cpv. 1, primo periodo 1 Le decisioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione, compresi quelli in relazione al rimborso dei supplementi secondo gli articoli 15bbis e 15bter, soggiacciono a una tassa. …
Art. 28d Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2013 1 L’articolo 15bbis capoverso 3 non si applica nel primo anno dopo l’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 se un consumatore finale presenta una domanda di rimborso entro il 30 giugno di detto anno e si impegna, al più tardi entro il 31 dicembre dello stesso anno, a sottoporre una proposta di convenzione sugli obiettivi. 2 I consumatori finali che non presentano la domanda o la proposta di convenzione sugli obiettivi entro i termini, oppure che successivamente non concludono la convenzione, non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. 3 Per gli anni 2014–2016, la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica è definita in modo tale da consentire un aumento continuo. 4 I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW che non hanno presentato una relativa domanda entro il 31 dicembre 2012 non possono partecipare al sistema di cui all’articolo 7a, ma possono richiedere una rimunerazione unica secondo l’articolo 7abis. I gestori che hanno presentato una domanda entro il 31 dicembre 2012 possono scegliere se mantenere l’iscrizione secondo l’articolo 7a o richiedere una rimunerazione unica.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare (FF 2013 4713). 3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 16 luglio 20134 Termine di referendum: 24 ottobre 2013
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