FF 2014 4405

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)»

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Salvate l’oro della Svizzera (Iniziativa sull’oro)»

del 20 giugno 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Salvate l’oro della Svizzera (Iniziativa sull’oro)», depositata il 20 marzo 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20133, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 20 marzo 2013 «Salvate l’oro della Svizzera (Iniziativa sull’oro)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99a (nuovo) Riserve auree della Banca nazionale svizzera 1 Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.

2 Esse sono depositate in Svizzera.

3 La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il 20 per cento.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Iniziativa popolare «Salvate l’oro della Svizzera (Iniziativa sull’oro)». DF

Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell’art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera) 1 Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall’accettazione dell’articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni. 2 Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014 Consiglio nazionale, 20 giugno 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.