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Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 21 marzo 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 6 settembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 23 ottobre 20132, decreta:

I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 16 Sezione 1a: Compensazione dei rischi

Art. 16 Principio 1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all’istituzione comune (art. 18). 2 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall’istituzione comune. 3 Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti. 4 Il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.

Assicurazione malattie. LF

Art. 17 Elementi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi 1 Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell’effettivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione). 2 Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbilità stabiliti dal Consiglio federale sono calcolate sulla base della situazione esistente nell’anno civile precedente l’anno della compensazione. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbilità per il calcolo della compensazione dei rischi.

Art. 17a Esecuzione 1 L’istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l’aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un’analisi dell’efficacia. 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunerativi; b. il risarcimento del danno; c. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

Art. 62 cpv. 3, terzo periodo 3 … È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli

Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) Abrogate

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II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 20144 Termine di referendum: 10 luglio 2014

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