FF 2015 4661
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
Decreto federale Disegno concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del 25 gennaio 1988 del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta ed entrata in vigore il 1° giugno 20113 (Convenzione sull’assistenza amministrativa) è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Sulla base dell’articolo 30 paragrafo 1 lettere a, b, c, d ed f della Convenzione sull’assistenza amministrativa, al momento della ratifica il Consiglio federale presenta le seguenti riserve:
Riserve relative agli articoli 2 paragrafo 1, 11– 17 e 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa: 1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per quanto concerne le imposte secondo l’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa. 2. Con riferimento alle imposte elencate nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nell’esecuzione secondo gli articoli 11–16 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. 3. La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a crediti fiscali esistenti alla data dell’entrata in vigore per la Svizzera della Convenzione sull’assistenza amministrativa; in caso di ritiro della riserva di cui ai numeri 1 o 2, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in
relazione a crediti fiscali esistenti alla data del ritiro di tale riserva in merito alle imposte della categoria in questione. 4. Con riferimento alle imposte elencate nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di documenti secondo l’articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. 5. La Svizzera applica l’articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa esclusivamente: a. se esiste un periodo di imposizione: per l’assistenza amministrativa in relazione ai periodi di imposizione che decorrono dal 1° gennaio del terzo anno antecedente all’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa per una Parte, o dopo tale data; b. in assenza di un periodo di imposizione: per l’assistenza amministrativa in relazione a casi correlati ad obblighi fiscali sorti il 1° gennaio del terzo anno antecedente all’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa per una Parte, o dopo tale data.
Art. 2 In occasione della ratifica il Consiglio federale fornisce le seguenti dichiarazioni al Segretario generale del Consiglio d’Europa o al Segretario generale dell’OCSE (Depositari): a. la dichiarazione secondo l’articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa secondo la quale l’autorità competente della Svizzera può informare le persone interessate ai sensi degli articoli 5 e 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prima di fornire informazioni a un’altra Parte; b. la dichiarazione secondo l’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa secondo la quale la Svizzera non accoglie domande intese a ottenere a rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente l’autorizzazione di assistere a controlli fiscali in Svizzera.
Art. 3 1 In occasione della ratifica, secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione è applicabile alle seguenti imposte: a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito commerciale, utili di capitale e altri redditi); b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).
2 Secondo l’articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare. 3 In occasione della ratifica, secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera d della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo è l’autorità competente per la Svizzera. 4 Secondo l’articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare.
Art. 4 Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale può convenire con una o più Parti che la Convenzione sull’assistenza amministrativa è valida per la Svizzera ai fini dell’assistenza amministrativa in relazione a periodi di imposizione o a obblighi fiscali dall’entrata in vigore di tale Convenzione.
Art. 5 La modifica della legge del 28 settembre 20124 sull’assistenza amministrativa fiscale è approvata nella versione conforme all’allegato.
Art. 6 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale ne stabilisce l’entrata in vigore.
4 RS 672.5
Allegato (art. 5)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 28 settembre 20125 sull’assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva 1 Lapresente legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo:
Art. 2 Competenza L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa.
Art. 3 lett. a, bbis e d Nella presente legge s’intende per: a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di assistenza amministrativa spontanea; bbis. scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa; d. scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni detenute dall’AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l’autorità estera competente.
Art. 4 cpv. 1 e 3
1 Abrogato
3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata.
5 RS 672.5
Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati Se la convenzione applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni possa stabilire disposizioni per la protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità destinataria delle informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Le disposizioni che devono essere osservate in merito devono garantire almeno il livello di protezione della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.
Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: Scambio di informazioni su domanda Sezione 1: Domande di assistenza amministrativa estere
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 2: Ottenimento di informazioni
Art. 9 cpv. 5 Abrogato
Art. 10 cpv. 4 Abrogato
Art. 14 cpv. 4 e 5, terzo periodo 4 L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se: a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; b. l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. 5 … Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni.
Art. 14a cpv. 3bis, 4 lett. b e 5 3bis L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se: a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o b. l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.
6 RS 235.1
4 Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito: b. all’obbligo di indicare all’AFC uno dei seguenti indirizzi: 1. il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera, 2. il loro indirizzo all’estero, sempre che sia consentito recapitare per posta documenti nello Stato interessato, o 3. l’indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere notifiche; 5 Il termine per indicare l’indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 3: Procedura
Art. 17 cpv. 3 3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, purché sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. Diversamente essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 20 cpv. 3 3 Se la convenzione applicabile prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere trasmesse a uno Stato terzo, l’AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l’autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale utilizzazione o trasmissione. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l’AFC dà il suo consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
Titolo prima dell’art. 21a Abrogato
Art. 21a, rubrica e cpv. 4 e 5 Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere 4 e 5 Abrogati
Art. 22 cpv. 5bis e 7 5bis L’AFC verifica se le informazioni ricevute dall’estero sono interessanti per altre autorità svizzere e le trasmette loro, purché ciò sia consentito dalla convenzione applicabile e sia previsto dal diritto svizzero. Eventualmente l’AFC richiede il consenso dell’autorità competente dello Stato richiesto. 7 Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.
Titolo prima dell’art. 22a Capitolo 3: Scambio spontaneo di informazioni
Art. 22a Principi 1 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. A tal fine si basa sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati. 2 L’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni. 3 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e nei termini previsti all’AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti. 4 L’AFC verifica queste informazioni e decide quali trasmettere.
5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può emanare istruzioni: in particolare può prescrivere alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni l’uso di particolari moduli e richiedere che determinati moduli siano inoltrati esclusivamente in forma elettronica.
Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere 1 L’AFC informa del previsto scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 PA7. 2 In via eccezionale, l’AFC informa queste persone dello scambio spontaneo di informazioni solo dopo che questo è avvenuto, se lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito di un’inchiesta fossero vanificati dall’informazione preliminare. Inoltre si applica per analogia l’articolo 21a capoversi 2 e 3. 3 Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l’AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare una persona autorizzata a ricevere le notifiche. Stabilisce un termine per la sua designazione.
Art. 22c Diritto di partecipazione ed esame degli atti della persona legittimata a ricorrere Per il diritto di partecipazione e l’esame degli atti si applica per analogia l’articolo 15.
Art. 22d Procedura Per la procedura si applicano per analogia gli articoli 16, 17, 19 e 20.
Art. 22e Informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero 1 Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero l’AFC inoltra alle autorità fiscali interessate le informazioni che altri Stati le hanno trasmesso spontaneamente. Segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. 2 Se l’accordo applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni presentano un interesse. Se del caso l’AFC richiede il consenso all’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.
Titolo prima dell’art. 22f Capitolo 4: Trattamento dei dati, obbligo di mantenere il segreto e statistiche
Art. 22f Trattamento dei dati Per adempiere i propri compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge l’AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.
Art. 22g Sistema d’informazione 1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base delle convenzioni applicabili e della presente legge. 2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC. 3 Tale sistema d’informazione serve all’AFC per adempiere i suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge. Esso può essere utilizzato in particolare per: a. ricevere e trasmettere informazioni secondo le convenzioni applicabili e il diritto svizzero;
b. trattare procedure legali connesse alle convenzioni applicabili e alla presente legge; c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali; d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; e. lottare contro i reati fiscali; f. allestire statistiche. 4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. le categorie dei dati personali trattati; c. l’elenco dei dati su procedimenti e sanzioni amministrativi e penali; d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e e. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 22h Obbligo di mantenere il segreto 1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve mantenere nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto osservato nello svolgimento di questa attività.
2 Non vi è obbligo di mantenere il segreto:
a. in caso di trasmissione di informazioni e di pubblicazioni secondo la convenzione applicabile e la presente legge; b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a reperire informazioni ufficiali presso le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge; c. se la convenzione applicabile dispensa dall’obbligo di mantenere il segreto e se il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.
Art. 22i Statistiche 1 L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari (peer review) del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. 2 Non sussiste alcun diritto d’accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 22j Capitolo 5: Disposizioni penali
Art. 22j Infrazioni contro decisioni delle autorità La persona interessata o il detentore delle informazioni è punito con una multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni secondo l’articolo 9 o 10 che l’AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.
Art. 22k Violazione del divieto di informare È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di informare di cui all’articolo 21a capoverso 3.
Art. 22l Procedura 1 Per il perseguimento e per il giudizio di infrazioni alla presente legge è applicabile la legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo. 2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.
Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 6: Disposizioni finali
8 RS 313.0