FF 2015 5841
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»
del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari», depositata il 24 marzo 20142; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20153, decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 24 marzo 2014 «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 98a (nuovo) Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari 1 La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;
Iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari». DF
b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità. 2 La Confederazione provvede all’esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione; b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne. 3 La Confederazione s’impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 104 (nuovo) 10. Disposizione transitoria dell’art. 98a (Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari) Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 98a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.