FF 2015 5845
Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)
Termine di referendum: 14 gennaio 2016
Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)
Modifica del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 20142, decreta:
I Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 7 e 8 6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti: 2. l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1); 7 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: 1. l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1); 2. l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis); 3. la responsabilità (art. 52);