FF 2015 6285
Iniziativa parlamentare. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 2015. Parere del Consiglio federale
ad 10.417
Iniziativa parlamentare Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 2015 Parere del Consiglio federale
del 21 ottobre 2015
Onorevoli presidente e consiglieri,
conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 20151 relativo all’iniziativa parlamentare 10.417 Lüscher «Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare».
Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.
21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 Cfr. la documentazione concernente la procedura di consultazione e il rapporto sui risultati all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2013 > CP. 5 Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale del 4 luglio 2012 all’interpellanza 12.3355 «Per una procedura penale rispettosa dei diritti dei danneggiati» presentata dal consigliere nazionale Mauro Poggia.
sce lo statuto di parte in virtù dell’articolo 104 capoverso 1 lettera b CPP e in quanto tale beneficia dei diritti di parte estesi nel quadro della procedura preliminare, in quella dibattimentale e in quella di ricorso. È in particolare abilitato a contestare le decisioni di primo grado. Nella procedura del decreto d’accusa non aperta al pubblico, per contro, l’accusatore privato non ha alcuno statuto di parte. Sempreché facciano valere proprie pretese civili nei confronti dell’imputato, i congiunti di una vittima6 possono partecipare inoltre alla procedura in qualità di parte civile (art. 122 cpv. 2 CPP)7. Essi non possono tuttavia partecipare alla procedura con un’azione penale. Anche i congiunti di un danneggiato deceduto sono legittimati a promuovere un’azione civile se sono subentrati nei diritti processuali di quest’ultimo in veste di accusatore privato conformemente all’articolo 121 CPP. In occasione dell’unificazione della procedura penale, la PPM, in quanto ordinamento processuale speciale, è stata volutamente esclusa8. Da questa decisione consegue che i diritti di parte del danneggiato sono molto diversi a seconda del tipo di ordinamento processuale. Per quanto riguarda la Procedura penale militare, tali diritti sono definiti negli articoli 163–165 PPM. Contro l’accusato, la parte lesa può far valere dinanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile desunte da un reato soggetto al Codice penale militare del 13 giugno 19279 (CPM). Se tuttavia un reato è commesso nell’esercizio di attività di servizio, la parte lesa può far valere unicamente pretese nei confronti della Confederazione in virtù dell’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM). In questo caso la parte lesa non beneficia di alcuna legittimazione a far valere pretese di diritto civile nei confronti dell’accusato ed esercita – ma soltanto in quanto vittima – unicamente un diritto all’informazione nel corso del dibattimento (cfr. art. 84g PPM). Inoltre, non beneficia di un diritto di interporre appello contro una sentenza del tribunale militare (art. 173 cpv. 1bis PPM).
La nuova regolamentazione proposta Anche il Consiglio federale ritiene che la parte lesa debba godere fondamentalmente degli stessi diritti sia nella procedura penale militare sia nella procedura penale secondo il CPP. Esso è pertanto favorevole a un’armonizzazione dei diritti della parte lesa nei due ordinamenti processuali ed è d’accordo con il modo di procedere proposto: nel quadro della PPM l’istituzione dell’accusatore privato deve essere oggetto di un disciplinamento analogo a quello del CPP. Nel complesso gli articoli 118–121 CPP vanno ripresi nella PPM senza modifiche nella sostanza. Le regolamentazioni particolari relative alla procedura penale applicabili alle vittime e ai loro congiunti (art. 84a–84i PPM) saranno parzialmente adeguate. Oltre ai diritti, nella PPM vanno disciplinati, analogamente a quanto previsto dal CPP, anche gli obblighi dell’accusatore privato. Il Consiglio federale è favorevole a questa nuova regolamentazione, volta a migliorare la posizione processuale delle parti lese e dei loro congiunti per quel che concerne l’azione penale nell’ambito di procedimenti penali diretti contro militari che hanno agito nel quadro di un’attività di servizio. Inoltre, accoglie con favore che non
6 Per le nozioni di «vittima» e «congiunti» cfr. art. 116 CPP. 7 Cfr. Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, N 6 ad art. 117 e N 6 ad art. 122. 8 FF 2006 989, 1000 segg. 9 RS 321.0 10 RS 510.10
sia stata proposta alcuna modifica nella sostanza riguardo alle azioni di responsabilità qualificate come controversie di diritto pubblico. Di fatto, tuttavia, la modifica legislativa migliora la posizione delle parti lese anche in questi casi: l’istituzione dell’accusatore privato è volta innanzitutto a offrire alle parti lese la possibilità garantita dal diritto processuale di far valere in via adesiva in occasione del procedimento penale pretese civili nei confronti dell’autore del reato. Per contro, in mancanza di pretese civili, l’inchiesta penale facilita per le parti lese la raccolta di prove destinate a sostenere eventuali pretese di responsabilità nei confronti di altre persone che non siano l’imputato. Gli obblighi dell’accusatore privato nella Procedura penale militare dovrebbero essere paragonabili a quelli sanciti dal CPP nella procedura penale. Le modifiche all’articolo 196 capoverso 2 PPM sono volte, da un lato, a eliminare il rimando alla lettera g dell’articolo 195, nel frattempo abrogata, dall’altro, a rendere conforme la disposizione alla nuova successione delle lettere dell’articolo 195 PPM, adottata in occasione della modifica del 3 ottobre 200811 e non ripresa per inavvertenza nella presente disposizione (rimandi alle lett. b–e dell’art. 195). Con la modifica proposta, l’accusatore privato può ricorrere anche in caso di diniego della riapertura del procedimento. Il Consiglio federale è del parere che la regola transitoria generale dell’articolo 220 capoverso 1 PPM, alla quale rimanda il rapporto della Commissione e secondo la quale il nuovo diritto si applica a tutti i procedimenti pendenti all’entrata in vigore, debba essere completata con disposizioni transitorie speciali analogamente alla regolamentazione definita nel CPP. Pertanto, la modifica proposta accorda ad esempio diritti di parte a persone che secondo il diritto vigente non potevano prendere parte alla procedura. Le disposizioni transitorie proposte dal Consiglio federale nel nuovo articolo 220a PPM definiscono quando, in caso di procedimenti pendenti e di procedura di ricorso, si applica il diritto procedurale previgente o il nuovo diritto procedurale.
3 Proposta del Consiglio federale Il Consiglio federale sostiene il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 2015 e propone di entrare nel merito del progetto nonché di approvare le proposte modifiche alla PPM con gli adeguamenti indicati nel seguito:
Art. 196 cpv. 2 2 L’accusatore privato può ricorrere nei casi previsti nell’articolo 195 lettere b–e.
Art. 220a Disposizioni transitorie della modifica del … 1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni del presente articolo non prevedano altrimenti.
11 RU 2009 701
2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente modifica mantengono la loro validità. 3 Se all’entrata in vigore della presente modifica la procedura probatoria del dibattimento in prima istanza è già chiusa, la procedura di prima istanza è continuata secondo il diritto anteriore. 4 Se è già stata emanata una decisione prima dell’entrata in vigore della presente modifica, i ricorsi sono giudicati secondo il diritto anteriore. Se la giurisdizione di ricorso rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. 5 All’opposizione contro i decreti d’accusa si applica per analogia il capoverso 4.
6 Ai ricorsi contro decisioni emanate dopo l’entrata in vigore della presente modifica si applica in ogni caso il nuovo diritto.