FF 2015 6393
Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione
Legge federale Disegno concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20151, decreta:
I Legge federale del 22 giugno 19512 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)3;
Art. 2 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.
Art. 2a Al DFF compete in particolare determinare, d’intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all’altro Stato contraente in virtù della convenzione. Esso disciplina la procedura.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.