FF 2015 7189
Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)
Legge federale Disegno sulle professioni sanitarie (LPSan)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20152, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità: a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita nelle scuole universitarie e in altri istituti accademici ai sensi della legge del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); b. dell’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 2 Oggetto 1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: a. infermiere; b. fisioterapista; c. ergoterapista; d. levatrice; e. dietista; f. optometrista; g. osteopata.
2 Per esse la legge disciplina segnatamente:
a. le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: 1. bachelor in cure infermieristiche; 2. bachelor in fisioterapia; 3. bachelor in ergoterapia; 4. bachelor in ostetricia; 5. bachelor in alimentazione e dietetica; 6. bachelor in optometria; 7. bachelor in osteopatia; 8. master in osteopatia; b. l’accreditamento di tali cicli di studio; c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri; d. l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale; e. il registro delle professioni sanitarie (registro).
Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a
Art. 3 Competenze generiche Chi ha concluso un ciclo di studio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: a. essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di elevata qualità; b. essere in grado, nell’esercizio della propria professione, di applicare nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente; c. essere in grado di valutare l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza; d. conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita; e. disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi; f. conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri opera-
tori dell’ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare le proprie misure; g. conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e saperle attuare nell’esercizio dell’attività professionale; h. sapere spiegare e documentare il proprio operato in maniera significativa e dimostrabile; i. avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca; j. capire il potenziale dell’utilizzo di strumenti di lavoro digitali nel settore sanitario.
Art. 4 Competenze sociali e personali 1 I cicli di studio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti nell’ottica delle esigenze future della loro professione. 2 Nell’esercizio della professione, coloro che hanno concluso un ciclo di studio devono essere in grado in particolare di: a. assumersi la responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente nel rispetto dei principi etici riconosciuti; b. riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e rispettare i limiti della propria attività; c. tutelare il diritto all’autodeterminazione delle persone in cura; e d. instaurare con le persone in cura e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze.
Art. 5 Competenze professionali specifiche 1 Il Consiglio federale, in collaborazione con le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le organizzazioni del mondo del lavoro interessati, disciplina le competenze professionali specifiche che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di studio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a. Sente previamente il Consiglio delle scuole universitarie in conformità con la LPSU4. 2 Il Consiglio federale adatta periodicamente le competenze specifiche delle professioni all’evoluzione nelle professioni sanitarie.
Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a
Art. 6 Obbligo di accreditamento 1 I cicli di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a devono essere accreditati conformemente alla presente legge. 2 Se un istituto finora non ancora accreditato a livello istituzionale offre un tale nuovo ciclo di studio, questo deve essere accreditato entro un anno dall’accreditamento istituzionale dell’istituto offerente.
Art. 7 Condizioni per l’accreditamento Un ciclo di studio è accreditato se: a. la scuola universitaria o un altro istituto accademico che lo offre è accreditato istituzionalmente secondo l’articolo 30 LPSU5; b. è conforme, in termini di contenuti e struttura, alle condizioni di cui all’articolo 31 LPSU; e c. trasmette agli studenti le competenze definite nella presente legge e prevede che l’acquisizione di tali competenze sia verificata.
Art. 8 Procedura, validità ed emolumenti La procedura e la durata dell’accreditamento così come i relativi emolumenti sono disciplinati agli articoli 32–35 LPSU6.
Art. 9 Provvedimenti in caso di non rispetto dell’obbligo di accreditamento 1 Se una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU7 offre un ciclo di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a che non è accreditato, il Cantone sede dell’istituto adotta i necessari provvedimenti amministrativi. 2 Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
a. la diffida; b. il divieto di proporre e svolgere il ciclo di studio; c. una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi.
5 RS 414.20 6 RS 414.20 7 RS 414.20
Capitolo 4: Riconoscimento dei titoli di studio esteri
Art. 10 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio svizzero secondo l’articolo 12 capoverso 2: a. è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovranazionale; o b. è comprovata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. 2 Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell’esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. 3 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Quest’ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. 4 Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio esteri a misure compensative.
Capitolo 5: Esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 11 Obbligo di autorizzazione Per l’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è necessaria l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si intende esercitarla.
Art. 12 Condizioni per l’autorizzazione 1 L’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: a. possiede il relativo titolo di studio conformemente al capoverso 2 oppure un titolo di studio estero riconosciuto; b. è degno di fiducia e garantisce in termini psicofisici un esercizio ineccepibile della professione; e c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione. 2 Sono richiesti i seguenti titoli di studio per le professioni riportate di seguito:
a. infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; b. fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia;
c. ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; d. dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; e. levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; f. optometrista: bachelor of science SUP in optometria; g. osteopata: master of science SUP in osteopatia. 3 Chi dispone dell’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi della presente legge soddisfa in linea di principio le condizioni per l’autorizzazione in un altro Cantone.
Art. 13 Restrizione dell’autorizzazione e oneri I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o territoriale oppure a oneri, sempre che questo sia necessario per garantire un’assistenza sanitaria di elevata qualità.
Art. 14 Revoca dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte o se successivamente sono constatati fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. 2 Se una persona possiede un’autorizzazione anche in un altro Cantone, l’autorità competente per la revoca informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 15 Obbligo di annunciarsi 1I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio possono esercitare senza autorizzazione la professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201210 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro. 2I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza richiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri vincolati alla loro autorizzazione si applicano anche a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.
8 RS 0.142.112.681 9 RS 0.632.31 10 RS 935.01
Art. 16 Obblighi professionali 1 Chi esercita una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali: a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; b. approfondire e ampliare di continuo le proprie competenze attraverso l’apprendimento permanente; c. rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio e di quelle acquisite in conformità con quanto indicato alla lettera b; d. tutelare i diritti delle persone in cura; e. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente; f. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività oppure dimostrare di possedere una simile assicurazione; a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato; g. tutelare, in caso di collaborazione con altri professionisti del settore sanitario, esclusivamente gli interessi delle persone in cura e operare indipendentemente da vantaggi finanziari. 2 I professionisti così come i loro ausiliari sono tenuti al segreto professionale conformemente all’articolo 321 del Codice penale11.
Art. 17 Autorità di vigilanza cantonale 1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul proprio territorio una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale (autorità di vigilanza). 2 L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.
Art. 18 Assistenza amministrativa Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali notificano senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.
11 RS 311.0
Sezione 2: Misure disciplinari
Art. 19 Misure disciplinari 1 In caso di violazione delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari: a. un avvertimento; b. un ammonimento; c. una multa fino a 20 000 franchi; d. un divieto temporaneo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per al massimo sei anni; e. un divieto definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l’intero campo di attività o per una parte di esso. 2 Se intende pronunciare nei confronti del titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone un divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, essa sente l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 21 Effetti del divieto di esercizio della professione 1 Il divieto di esercizio della professione si applica sull’intero territorio svizzero.
2 Invalida ogni autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 22 Prescrizione 1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, da un’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione.
3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dal momento in cui sono avvenuti i fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.
Capitolo 6: Registro
Art. 23 Competenza e scopo 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene il registro delle professioni sanitarie. 2 Il registro serve a:
a. informare e tutelare le persone in cura; b. garantire la qualità; c. scopi statistici; d. informare i servizi svizzeri ed esteri; e. semplificare le procedure relative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione; e f. consentire lo scambio di informazioni fra i Cantoni in merito a misure disciplinari. 3 Il Consiglio federale può incaricare terzi di tenere il registro. Questi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
Art. 24 Contenuto
1 Devono essere registrati:
a. i titolari di titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 e di titoli esteri riconosciuti; b. i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione di cui all’articolo 11; c. le persone che si sono annunciate conformemente all’articolo 15. 2 Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 23 capoverso 2. Vi rientrano anche i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione del dati.
12 RS 235.1
3 Al fine di identificare in modo univoco le persone elencate e per aggiornare i dati personali, nel registro si utilizza sistematicamente il numero di assicurato conformemente all’articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 13 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento.
Art. 25 Obbligo di notifica 1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio all’UFSP ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio dell’attività professionale, come pure qualsiasi misura disciplinare che ordinano sulla base dell’articolo 19 o del diritto cantonale nei confronti dello specialista sanitario soggetto alla presente legge. 2 Le scuole universitarie o altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori notificano all’UFSP ogni titolo di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2. 3 L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri comunica all’UFSP i titoli di studio riconosciuti.
Art. 26 Comunicazione dei dati 1 I dati relativi a misure disciplinari come pure ai motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione di cui all’articolo 14 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza. 2 Su richiesta l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni abolite e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato». 3 Il numero di assicurato secondo l’articolo 24 capoverso 3 non è accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere i registri e delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. 4 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in Internet.
5 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili su Internet.
Art. 27 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni dal registro 1 L’iscrizione di restrizioni è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro soppressione. 2 L’iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro pronuncia.
13 RS 831.10
3 Il divieto temporaneo di libero esercizio della professione è annullato nel registro
con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 4 La cancellazione e l’eliminazione di iscrizioni relative all’esistenza di misure disciplinari cantonali ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 sono effettuate analogamente ai capoversi 1–3. 5 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati in forma anonimizzata possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici.
Art. 28 Obbligo di pagare gli emolumenti e finanziamento 1 Chi deve essere iscritto nel registro è soggetto al pagamento di un unico emolumento per la registrazione. 2 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti, segnatamente il loro ammontare; tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. 3 Se gli emolumenti riscossi non coprono i costi effettivi risultanti dalla tenuta dei registri, la quota residua viene assunta in parti uguali da Confederazione e Cantoni. La metà dei costi che deve essere sostenuta dai Cantoni è ripartita sulla base del numero di abitanti.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 29 Vigilanza Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
Art. 30 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 31 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 32 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate in conformità con il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità nel relativo Cantone. 2 Chi prima dell’entrata in vigore della presente legge non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un’autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli svizzeri conformi al diritto anteriore nonché i titoli esteri riconosciuti come equipollenti sono equiparati ai titoli di cui all’articolo 12 capoverso 2. I dettagli sono disciplinati dal Consiglio federale. 4 I cicli di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a già offerti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere accreditati entro al massimo sette anni dall’entrata in vigore della stessa. 5 Le scuole universitarie che secondo la legge dell’8 ottobre 199914 sull’aiuto alle università oppure la legge del 6 ottobre 199515 sulle scuole universitarie professionali erano riconosciute come aventi diritto a un sussidio possono far accreditare i propri cicli di studio entro il 31 dicembre 2022, anche qualora non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7 lettera a.
Art. 33 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
14 [RU 2000 948, 2003 187 all. cifra II 3, 2004 2013, 2007 5779 cifra II 5, 2008 307 3437 cifra II 18, 2012 3655 cifra I 10. RU 2014 4103 all. cifra I 1] 15 [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 cifra I 11. RU 2014 4103 all. cifra I 2]
Allegato (art. 31)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1 Codice penale16
Art. 321 cpv. 1 primo periodo 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni17, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Codice di procedura penale18
Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
Art. 173 cvp. 1 lett. f 1 Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto: f. articolo 16 capoverso 2 della legge federale del …19 sulle professioni sanitarie.
3 Procedura penale militare del 23 marzo 197920
Art. 75 lett. b Possono rifiutare di testimoniare: b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
4 Legge del 23 giugno 200621 sulle professioni mediche
Sostituzione e stralcio di espressioni 1. In tutta la legge l’espressione «dipartimento» è sostituita da «DFI». 2. In tutta la legge l’espressione «come attività economica privata» viene stralciata in ogni sua forma grammaticale. 3. Nell’articolo 33a capoversi 2 e 3 sono stralciate le espressioni «nel settore pubblico oppure nel settore privato» e «nel settore pubblico o nel settore privato».
Art. 6 cpv. 1 lett. g 1 Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: g. conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e saperle attuare nell’esercizio dell’attività professionale;
Art. 34 cpv. 2 Abrogato
Art. 37 Restrizione dell’autorizzazione e oneri I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, se tali restrizioni o oneri risultano da atti normativi della Confederazione oppure se sono necessari per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata.
20 RS 322.1 21 RS 811.11; RU 2015 5081
Art. 38 Concerne soltanto il testo francese
Art. 40 frase introduttiva e lett. h Chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali: h. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività oppure dimostrare di possedere una simile assicurazione; a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
Art. 51 cpv. 4bis 4bis Al fine di identificare in modo univoco le persone elencate e per aggiornare i dati personali, nel registro si utilizza sistematicamente il numero di assicurato conformemente all’articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194622 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 53 Comunicazione dei dati 1 I dati relativi a misure disciplinari come pure ai motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione di cui all’articolo 38 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza. 2 Su richiesta, l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni abolite e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato». 3 Il numero di assicurato secondo l’articolo 51 capoverso 4bis non è accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere i registri e delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. 4 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in Internet.
5 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto
su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili su Internet.
Art. 67b Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Le autorizzazioni per l’esercizio della professione alle dipendenze di Cantoni o Comuni sotto la propria responsabilità, rilasciate in conformità con il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica conservano la loro validità nel relativo Cantone.
22 RS 831.10
2 Chi prima dell’entrata in vigore della presente modifica esercitava la propria attività alle dipendenze di Cantoni o Comuni sotto la propria responsabilità professionale e, secondo il diritto cantonale, non necessitava di un’autorizzazione per l’esercizio di tale professione, deve disporre di un’autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall’entrata in vigore della stessa.
5 Legge del 3 ottobre 195123 sugli stupefacenti
Art. 10 cpv. 1 1 I medici e i veterinari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200624 sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.
6 Legge del 18 marzo 201125 sulle professioni psicologiche
Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale26;
Stralcio di un’espressione In tutta la legge l’espressione «come attività economica privata» viene stralciata in ogni sua forma.
Art. 22 cpv. 2 Abrogato
Art. 23 rubrica, cpv. 1 e 2 Obbligo di annunciarsi 1I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199927 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196028 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) possono esercitare senza autorizzazione la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la
23 RS 812.121 24 RS 811.11 25 RS 935.81 26 RS 101 27 RS 0.142.112.681 28 RS 0.632.31
procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201229 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro. 2 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza richiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri vincolati alla loro autorizzazione si applicano anche a tale attività. Queste persone devono annunciarsi presso l’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.
Art. 25 I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario per garantire un’assistenza psicoterapeutica di qualità elevata.
Art. 26 Concerne soltanto il testo francese
Art. 27 frase introduttiva e lett. f Chi esercita la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali: f. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività oppure dimostrare di possedere una simile assicurazione; a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
Art. 42 Comunicazione dei dati30 1 I dati relativi a misure disciplinari come pure ai motivi di rifiuto o revoca di un’autorizzazione di cui all’articolo 26 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza. 2 Su richiesta l’UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni abolite e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato». 3 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in Internet.
29 RS 935.01 30 Nella versione del 18 marzo 2011 non ancora entrata in vigore (RU 2012 1929)
4 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili su Internet.
Art. 49 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 49a Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Le autorizzazioni per l’esercizio della psicoterapia alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni sotto la propria responsabilità, rilasciate in conformità con il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica, conservano la loro validità nel relativo Cantone. 2 Chi prima dell’entrata in vigore della presente modifica esercitava la propria attività alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni sotto la propria responsabilità professionale e, secondo il diritto cantonale, non necessitava di un’autorizzazione per l’esercizio di tale professione, deve disporre di un’autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall’entrata in vigore della stessa.