FF 2015 2085
7 – Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2016–2019
7 Decreto federale Disegno sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2016–2019
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20153, decreta:
Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2016–2019 è stanziato un limite di spesa di 89,6 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.