FF 2015 737

Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)

Legge federale Progetto 2 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 20142; visto il parere del Consiglio federale del …3, decreta:

I La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 24a Stranieri della terza generazione 1 Il figlio nato da genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni: a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera oppure si può rendere verosimile che sia stato titolare di un diritto di dimora; b. almeno uno dei genitori è nato in Svizzera o aveva acquisito un permesso di dimora o un permesso di domicilio in Svizzera prima di compiere il dodicesimo anno di età; c. è nato in Svizzera; d. è titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio. 2 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.