FF 2016 6909

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta:

I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri 1 Su richiesta, l’ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata. 2 Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. 3 È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.

Art. 75 cpv. 1bis e 2, primo periodo 1bis La domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi va presentata al Consiglio federale entro un mese dall’accreditamento istituzionale.

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF FF 2016

2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio federale sul diritto ai sussidi secondo la presente legge. …

Art. 78 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore. 3 L’ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20165 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

3 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655 4 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 3459, 2012 3655 5 FF 2016 6909