FF 2016 1351

Decreto federale concernente il programma d'armamento 2016

Decreto federale Disegno concernente il programma d’armamento 2016

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:

Art. 1 Principio È approvato l’acquisto di materiale d’armamento secondo il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016 concernente il limite di spesa dell’esercito 2017– 2020, il programma d’armamento 2016 e il programma degli immobili del DDPS 2016.

Art. 2 Credito globale sottoposto al freno alle spese Per i progetti elencati in allegato è stanziato un credito globale di 1341 milioni di franchi.

Art. 3 Trasferimenti all’interno del credito globale 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito globale. 2 Mediante i suddetti trasferimenti i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati complessivamente ciascuno del 5 per cento al massimo.

Art. 4 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà a referendum.

Allegato (art. 2)

Elenco dei crediti d’impegno Crediti d’impegno, secondo le categorie di capacità, in mio. fr.

Crediti d’impegno specificati singolarmente 1241 Acquisizione di informazioni 140 – Sistema di sorveglianza dello spazio aereo «Florako», 91 mantenimento del valore «Flores» – Battello pattugliatore 16 49 Efficacia nell’impiego 787 – Sistema «mortaio 16 da 12 cm» 404 – Armi multiuso spalleggiabili 256 – Aerei da combattimento F/A-18, materiale di ricambio 127 Mobilità 314 – Autocarri e rimorchi 314 Credito quadro 100 Credito globale Programma d’armamento 2016 1341