FF 2017 4337

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Cile

Decreto federale Disegno che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Cile

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto l’articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 20174, decreta:

Art. 1 1 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Repubblica del Cile deve figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.