FF 2017 4669

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» (Disegno)

Decreto federale Disegno concernente l’iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)»

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)», depositata il 12 agosto 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20173, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 12 agosto 2016 «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 4 1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera. 4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri FF 2017 (Iniziativa per l’autodeterminazione)». DF

Art. 56a Obblighi di diritto internazionale 1 La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale. 2 In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione. 3 Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190 Diritto determinante Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante) Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.