FF 2017 5089
Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa
Decreto federale Disegno concernente l’approvazione e l’attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d’Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 2017 2, decreta:
Art. 1
1 Le seguenti convenzioni sono approvate:
a. Convenzione europea del 24 novembre 19773 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa; b. Convenzione europea del 15 marzo 19784 sul conseguimento all’estero d’informazioni e di prove in materia amministrativa. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.
Art. 2 In occasione della ratificazione, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni concernenti:
Approvazione e attuazione delle Convenzioni n. 94 e n.100 FF 2017
a. la Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa: 1. Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 2 La Convenzione si applica ai procedimenti per infrazioni il cui perseguimento e la cui repressione, al momento della richiesta, non sono di competenza di un giudice. Non si applica a documenti in materia fiscale né di vigilanza sui mercati finanziari. 2. Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 3 La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né di attività informative. 3. Dichiarazione ad articolo 2 paragrafo 1 L’autorità centrale è l’Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna. 4. Dichiarazione ad articolo 7 paragrafo 2 Nel caso in cui il destinatario in Svizzera rifiuti la notificazione del documento, perché non conosce la lingua in cui è redatto, l’autorità svizzera richiesta procede a una nuova notificazione del documento soltanto se l’autorità richiedente l’ha tradotto nella lingua ufficiale del luogo della notificazione o ne allega una traduzione. 5. Dichiarazione ad articolo 10 paragrafo 2 La Svizzera autorizza la notificazione diretta e senza costrizione sul proprio territorio da parte di funzionari consolari o diplomatici. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento notificato deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall’autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario comprende o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione. 6. Dichiarazione ad articolo 11 paragrafo 2 La Svizzera autorizza la notificazione diretta per posta. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento notificato deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall’autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario comprende o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.
Approvazione e attuazione delle Convenzioni n. 94 e n. 100 FF 2017
b. la Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all’estero d’informazioni e di prove in materia amministrativa: 1. Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 2 La Convenzione si applica ai procedimenti per infrazioni il cui perseguimento e la cui repressione, al momento della richiesta, non sono di competenza di un giudice. Non si applica alle richieste di assistenza amministrativa in materia fiscale né di vigilanza sui mercati finanziari. 2. Dichiarazione ad articolo 1 paragrafo 3 La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né di attività informative. 3. Dichiarazione ad articolo 2 paragrafo 1 L’autorità centrale ai sensi della Convenzione è l’Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna. 4. Dichiarazione ad articolo 22 La Svizzera autorizza l’esecuzione sul suo territorio di misure istruttorie da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari di uno Stato parte, a condizione che non siano impiegati mezzi coercitivi e le misure istruttorie riguardino esclusivamente cittadini dello Stato accreditatario degli agenti diplomatici o dei funzionari consolari o di uno Stato che rappresenta tale Stato accreditatario. Se la misura istruttoria riguarda cittadini svizzeri o cittadini di uno Stato terzo, la Svizzera ne autorizza l’esecuzione soltanto se non sono applicati mezzi coercitivi e se è stata previamente ottenuta l’approvazione dell’autorità centrale.
Art. 3 Le modifiche delle leggi federali in allegato sono approvate.
Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali in allegato.
Approvazione e attuazione delle Convenzioni n. 94 e n.100 FF 2017
Allegato (art. 3)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi in appresso sono modificati come segue:
1 Legge del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa
Art. 11b cpv. 1 secondo periodo e 3 1 … Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l’autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione. 3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali bilaterali sull’assistenza giudiziaria e amministrativa in materia amministrativa.
2 Legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi
Art. 42 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l’autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione. 2 L’IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità straniere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
3 Legge del 5 ottobre 20017 sul design
Art. 18 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l’autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.
5 RS 172.021 6 RS 232.11 7 RS 232.12
Approvazione e attuazione delle Convenzioni n. 94 e n. 100 FF 2017
2 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle
autorità straniere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all’IPI. La domanda contiene:
4 Legge del 25 giugno 19548 sui brevetti
Art. 13 cpv. 1 primo periodo e 1bis 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità straniere competenti autorizzino l’autorità a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione. … 1bis L’IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità straniere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
Approvazione e attuazione delle Convenzioni n. 94 e n.100 FF 2017