FF 2017 1041
Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2018–2020
Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2018–2020
del 15 dicembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 143 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto l’articolo 12 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 20063 sul fondo infrastrutturale; visto l’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 20134 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20165, decreta:
Art. 1 Piano finanziario 2018–2020 È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 2018–2020.
Art. 2 Mandati di modifica del preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019–2021 Sono trasmessi al Consiglio federale i seguenti mandati di modifica del piano finanziario: a. uscite per il personale: la riduzione di 50 000 000 di franchi effettuata nel quadro del preventivo 2017 deve essere ridotta della metà (fr. 25 000 000) a partire dal 2018. Se il programma di stabilizzazione è deciso in via definitiva, tale riduzione è sostituita dalla diminuzione di 100 000 000 di franchi nel settore proprio prevista nello stesso programma di stabilizzazione;
5 Non pubblicato nel FF
Piano finanziario per gli anni 2018–2020. DF II FF 2017
b. tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): le uscite per le TIC devono essere bloccate al livello del preventivo 2016 (fr. 1 071 929 900) e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2018– 2020 deve essere adeguato ai valori del preventivo 2016; c. 202 Dipartimento federale degli affari esteri A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all’estero: l’aumento di 300 000 franchi dei mezzi finanziari a favore della «Schweizer Revue» effettuato nel quadro del preventivo 2017 deve essere mantenuto negli anni successivi; d. 605 Amministrazione federale delle contribuzioni Gruppo di prestazioni 1: imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo nonché assistenza amministrativa – obiettivo: l’AFC provvede affinché i Cantoni adempiano i loro compiti conformemente alle disposizioni di legge – parametro: giorni di servizio esterno della Divisione Vigilanza Cantoni (numero) – valore di riferimento 2018–2020: 390; e. 606 Amministrazione federale delle dogane A231.0173 Contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati: negli anni successivi va tenuto conto dell’aumento di 26 700 000 franchi a 94 600 000 franchi effettuato nel preventivo 2017; f. 740 Servizio di accreditamento svizzero E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale): 2018: 8 490 000 franchi 2019: 9 135 000 franchi 2020: 8 798 300 franchi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale): 2018: 10 749 200 franchi 2019: 10 983 000 franchi 2020: 10 982 000 franchi
Art. 3 È preso atto del piano finanziario del Fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (dal 2018 presumibilmente Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, FOSTRA) per gli anni 2018–2020.
Art. 4 È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura finanziaria per gli anni 2018–2020.
Piano finanziario per gli anni 2018–2020. DF II FF 2017
Art. 5 Disposizioni finali Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Piano finanziario per gli anni 2018–2020. DF II FF 2017