FF 2017 6375

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)

Legge federale Progetto sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 7 settembre 20171 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 20172, decreta:

I La legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

Art. 43a Osservazione 1 L’assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni visive e sonore nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se: a. in base a indizi concreti si può presumere che tale persona percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite; e b. altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

Cpv. 1 frase introduttiva – Minoranza (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto) 1 L’assicuratore può far osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni visive se: