FF 2017 231
Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Decreto federale Disegno che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20162, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 20113 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione) è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Fondandosi sull’articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve:
a. riserva in merito all’articolo 44 paragrafo 1 lettera e: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 1 lettera e;
b. riserva in merito all’articolo 44 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell’aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione); c. riserva in merito all’articolo 55 paragrafo 1:
3 RS…; FF 2017 233
Approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e FF 2017 la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. DF
La Svizzera si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi specifici o a determinate condizioni, l’articolo 55 paragrafo 1 per quanto riguarda forme lievi di violenza fisica (art. 35 della Convenzione);
d. riserva in merito all’articolo 59: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi specifici o a determinate condizioni, l’articolo 59. 4 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora diventino prive d’oggetto.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).