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Legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)

Legge federale Disegno sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 20182, decreta:

Sezione 1: Istituto e scopo

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede 1 La Confederazione Svizzera gestisce l’«Istituto svizzero di diritto comparato» (Istituto) in forma di istituto di diritto pubblico della Confederazione provvisto di personalità giuridica, ma privo di contabilità propria. 2 L’Istituto è iscritto nel registro di commercio.

3 Ha sede a Ecublens (VD), sul campus dell’Università di Losanna Dorigny.

Art. 2 Scopo e statuto 1 L’Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale. 2È un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

Istituto svizzero di diritto comparato. LF FF 2018

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Art. 3 Compiti

1 L’Istituto ha i seguenti compiti:

a. mette a disposizione delle autorità federali i documenti e gli studi necessari per l’elaborazione di atti normativi e la conclusione di trattati internazionali; b. partecipa agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto; c. fornisce informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali; d. conduce ricerche scientifiche proprie, sostiene e coordina progetti di ricerca nelle scuole universitarie svizzere e offre ai ricercatori in Svizzera un adeguato centro di ricerca. 2 Gestisce una biblioteca specializzata e una documentazione sulla legislazione estera e sul diritto internazionale. 3 Il Consiglio federale può conferire ulteriori compiti all’Istituto, sempreché siano correlati ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e non ne pregiudichino l’adempimento.

Art. 4 Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni Per adempiere i suoi compiti, l’Istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle scuole universitarie svizzere, nonché con altre istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all’estero.

Art. 5 Indipendenza scientifica Nella sua attività scientifica l’Istituto è indipendente. Nelle questioni scientifiche non sottostà a direttive del Consiglio federale e del Dipartimento competente.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Organi dell’Istituto Gli organi dell’Istituto sono: a. il consiglio d’Istituto; b. la direzione.

Art. 7 Consiglio d’Istituto: funzione, composizione, nomina e organizzazione 1 Il consiglio d’Istituto è l’organo direttivo supremo dell’Istituto.

2 Esso si compone di al massimo nove membri, rappresentanti segnatamente la formazione, le scienze, la giurisprudenza e l’Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d’ubicazione.

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3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’Istituto e ne designa il

presidente. 4 I candidati alla nomina nel consiglio d’Istituto devono indicare al Consiglio federale le proprie relazioni d’interesse. 5 La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può revocarli in qualsiasi momento dall’incarico per motivi gravi. 6 Il direttore dell’Istituto partecipa alle sedute del consiglio d’Istituto con voto consultivo; all’occorrenza possono essere chiamati a partecipare anche altri collaboratori dell’Istituto.

Art. 8 Consiglio d’Istituto: condizioni contrattuali e obblighi dei membri 1 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’Istituto. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio d’Istituto e l’Istituto sottostà al diritto pubblico. In via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni4. 2 I membri del consiglio d’Istituto adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto. 3 Sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione. 4 I membri comunicano immediatamente al consiglio d’Istituto eventuali cambiamenti delle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’Istituto ne informa il Consiglio federale nell’ambito del rapporto annuale. 5 Se una relazione d’interesse è incompatibile con la condizione di membro del consiglio d’Istituto e il membro continua a mantenerla, il consiglio d’Istituto chiede al Consiglio federale di revocare tale membro dall’incarico.

Art. 9 Consiglio d’Istituto: compiti Il consiglio d’Istituto ha i seguenti compiti: a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento; b. pianifica e determina nelle linee fondamentali l’attività dell’Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro; c. decide se accettare importanti mandati di ricerca; d. prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell’Istituto ed evitare conflitti d’interesse; e. emana il regolamento sull’organizzazione interna; f. emana il regolamento sull’accettazione di fondi di terzi;

4 RS 220

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g. fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi; h. sottopone annualmente il rapporto annuale al Consiglio federale per approvazione e chiede il discarico; il rapporto annuale illustra l’evoluzione organizzativa e operativa nonché i cambiamenti delle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’Istituto. i. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; per la costituzione e la risoluzione è necessaria l’approvazione del Consiglio federale; j. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione; k. fissa i principi per gli acquisti della biblioteca; l. esercita la vigilanza sulla direzione; m. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato.

Art. 10 Comitato scientifico 1 Il consiglio d’Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva per sostenere la direzione nelle questioni scientifiche. 2 Nel comitato scientifico sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto; in esso devono essere rappresentate anche facoltà estere di diritto. 3 Il regolamento interno del comitato scientifico deve essere approvato dal consiglio d’Istituto.

Art. 11 Direzione: funzione e composizione 1 La direzione è l’organo operativo dell’Istituto.

2 Essa si compone di un direttore e di al massimo due direttori supplenti.

Art. 12 Direzione: compiti La direzione ha in particolare i compiti seguenti: a. gestisce gli affari; b. emana decisioni, in particolare sugli emolumenti; c. elabora le basi per le decisioni del consiglio d’Istituto e prepara gli affari del comitato scientifico; sottopone al consiglio d’Istituto proposte per la nomina dei membri del comitato scientifico; d. presenta almeno una volta all’anno un rapporto al consiglio d’Istituto e lo informa senza indugio in caso di avvenimenti particolari; e. rappresenta l’Istituto verso l’esterno; f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell’Istituto; è fatto salvo l’articolo 9 lettere i e j.

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g. adempie tutti i compiti che la presente legge non conferisce a un altro organo.

Sezione 4: Personale

Art. 13 Condizioni d’impiego Ai membri della direzione e al personale restante si applica la legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers).

Art. 14 Cassa pensioni I membri della direzione e il personale restante sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente alle disposizioni degli arti-

Sezione 5: Finanziamento ed emolumenti, beni mobili e immobili

Art. 15 Finanziamento dell’esercizio Le spese d’esercizio dell’Istituto sono a carico della Confederazione.

Art. 16 Fondi di terzi 1 La Confederazione concede all’Istituto l’usufrutto dei beni mobili in possesso dello stesso Istitutoal momento dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare la biblioteca e le sue installazioni. 2 Essa può concedere all’Istituto l’usufrutto di altri beni mobili.

3 I beni mobili che l’Istituto acquisisce ulteriormente sono per legge di proprietà della Confederazione. L’Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione. 4 L’Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per i beni mobili che essa o terzi hanno affidato all’Istituto. 5 I dettagli dell’usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto. 6 Il fondo di documentazione, che è parte del Centro di documentazione europeo e che in virtù della Convenzione del 1° luglio 1997 tra l’Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l’Europe si trova in possesso dell’Istituto, rimane di proprietà della Fondazione.

Art. 19 Immobile 1 L’Istituto utilizza l’immobile messogli a disposizione e gestito dal Cantone di Vaud in virtù della Convenzione del 23 maggio 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del Protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979. 2 Nei limiti del credito autorizzato, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell’immobile. Il contributo non supera il 50 per cento.

Sezione 6: Salvaguardia degli interessi della Confederazione

Art. 20 Obiettivi strategici Nel quadro dei compiti di cui all’articolo 3 e nel rispetto dell’indipendenza scientifica dell’Istituto, il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto.

Art. 21 Vigilanza della Confederazione 1 Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l’Istituto è posto sotto la vigilanza del Consiglio federale. Quest’ultimo esercita la vigilanza in particolare: a. nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d’Istituto; b. approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d’Istituto; c. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

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d. controllando il rispetto della presente legge e l’uso appropriato dei mezzi finanziari e presentando, nell’ambito del consuntivo, il pertinente rendiconto all’Assemblea federale. 2 Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività dell’Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.

Sezione 7: Prestazioni commerciali

Art. 22

1 L’Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Esso può in particolare redigere pareri giuridici.

3 Per le sue prestazioni commerciali, l’Istituto fissa prezzi che consentono come minimo di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito. 4 Per quanto riguarda le sue prestazioni commerciali, l’Istituto ha gli stessi diritti e obblighi degli offerenti privati. 5 I proventi dell’Istituto risultanti dalle prestazioni commerciali sono soggetti a imposta.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 La legge federale del 6 ottobre 19788 sull’Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata. 2 La legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

8 RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197 9 RS 173.32

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Art. 33 lett. b n. 7 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti: 7. la revoca di un membro del consiglio d’Istituto dell’Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del …10 sull’Istituto svizzero di diritto comparato;

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

10 RS …; FF 2018 789