FF 2018 1361
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Legge federale Disegno sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20181, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 21 cpv. 5 5 Se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. Se l’assicurato si sottrae all’esecuzione di una pena o di una misura, il versamento è sospeso dal momento in cui avrebbe dovuto iniziare l’esecuzione della pena o della misura. Fanno eccezione le prestazioni pecuniarie per i congiunti ai sensi del capoverso 3.
Art. 25 cpv. 2, primo periodo 2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. …
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF FF 2018
Art. 28 cpv. 2 e 3, primo periodo 2 Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. 3 Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso. …
Art. 32 cpv. 3 3 Gli organi di cui all’articolo 75a si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e per l’adempimento di altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 45 cpv. 4 4 Se un assicurato ha ottenuto o tentato di ottenere prestazioni assicurative fornendo scientemente indicazioni inesatte o in altro modo illegale, l’assicuratore può addebitargli le spese supplementari che ha sostenuto a causa del ricorso a specialisti nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni.
Art. 49 cpv. 5 5 Nella sua decisione l’assicuratore può togliere l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente.
Art. 52 cpv. 4 4 Nella sua decisione su opposizione l’assicuratore può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuatele decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente.
Art. 52a Sospensione cautelare delle prestazioni L’assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni, se l’assicurato ha violato l’obbligo di notificazione di cui all’articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell’esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni indebitamente.
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF FF 2018
Art. 61 lett. a e fbis Fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; fbis. in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la pertinente legge speciale lo prevede; se la legge speciale non prevede tale addebito, il tribunale può imporre spese giudiziarie alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
Art. 70 cpv. 2 lett. b 2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:
b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;
Art. 72 cpv. 3, secondo periodo 3 … Per il diritto di regresso dell’assicuratore, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Art. 73 cpv. 2 2 Tuttavia, se l’assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l’articolo 21 capoversi 1, 2 o 4, i diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti passano all’assicuratore nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
Art. 74 cpv. 2 lett. c e h 2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
c. le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece e l’indennizzo per incapacità al guadagno nonché quello per danno pensionistico; h. le spese d’accertamento e le spese per la valutazione del danno.
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Titolo prima dell’art. 75a Capitolo 5a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale
Art. 75a Organi competenti Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone5 e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 75b Infrastruttura per l’esecuzione 1 Il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero, in particolare per i necessari punti d’accesso elettronici e le interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale. 2 Gli organi federali di cui al capoverso 1 possono accordare agli organi di cui all’articolo 75a l’accesso ai dati di loro competenza mediante procedura di richiamo.
Art. 75c Finanziamento dell’infrastruttura 1 Gli organi federali di cui all’articolo 75b riscuotono dalle istituzioni competenti di cui all’articolo 75a emolumenti per la connessione all’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero e il suo utilizzo. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. A tal fine consulta preventivamente gli organi interessati. Per il calcolo degli emolumenti tiene conto della misura in cui l’infrastruttura viene utilizzata.
Art. 83 Disposizione transitoria della modifica del … Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del … si applica il diritto anteriore.
5 RS 0.142.112.681 6 RS 172.010
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II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1 Legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 49a Sistemi d’informazione Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e per l’adempimento di altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, previa consultazione degli organi interessati.
Art. 49b Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o nel quadro di convenzioni internazionali, segnatamente per: a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego; d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; f. allestire statistiche; g. assegnare o verificare il numero d’assicurato.
7 RS 831.10 8 RS 0.142.112.681
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Art. 71 cpv. 4 4 L’Ufficio centrale tiene:
a. un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d’assicurato assegnati agli assicurati, i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato; b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro, incluse le rendite straniere, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l’adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.
Art. 85bis cpv. 2 2 In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le tasse di giustizia sono disciplinate secondo l’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
Art. 91 cpv. 2 2 La decisione di multa deve indicare i motivi.
Art. 95a Rimborso di ulteriori spese Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione necessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone10.
Art. 97 Abrogato
Titolo prima dell’art. 153a Parte terza: Coordinamento internazionale
Art. 153a, rubrica Relazione con il diritto europeo
9 RS 172.021 10 RS 0.142.112.681
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Inserire prima del titolo della parte quarta
Art. 153b Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
2 Legge federale del 19 giugno 195911 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 14bis cpv. 2 2 Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA12 si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.
Art. 57a cpv. 3 3 Le parti possono presentare le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni. Per le decisioni riguardanti la sospensione cautelare delle prestazioni (art. 52a LPGA) il termine è di 10 giorni.
Art. 66, primo periodo Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS13 concernenti i sistemi d’informazione, il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’assunzione dei costi e le tasse postali, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato. …
11 RS 831.20 12 RS 830.1 13 RS 831.10
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Art. 66a cpv. 1 lett. d 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA14: d. all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS15), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all’estero in virtù di convenzioni internazionali.
Art. 66b cpv. 2bis e 2ter 2bis L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione AVS competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni. 2ter Gli uffici AI e le casse di compensazione AVS possono accedere al sistema d’informazione, mediante procedura di richiamo, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.
Art. 69 cpv. 1bis, primo periodo 1bis La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. …
Titolo prima dell’art. 80a Parte quarta: Coordinamento internazionale
Art. 80a, rubrica Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo della parte quinta
Art. 80b Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile;
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c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
3 Legge federale del 6 ottobre 200616 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 27 Abrogato
Titolo prima dell’art. 32 Capitolo 5: Coordinamento internazionale
Art. 32, rubrica Rapporto con il diritto europeo
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 32a Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
16 RS 831.30
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4 Legge federale del 25 giugno 198217 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 26b Sospensione cautelare del versamento della rendita L’istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell’ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità conformemente
Art. 35a cpv. 2, primo periodo 2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. …
Titolo prima dell’art. 89a Parte settima: Coordinamento internazionale
Art. 89e Applicabilità della LPGA Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a–75c LPGA19 sono applicabili alla previdenza professionale.
Art. 89f Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
17 RS 831.40 18 RS 830.1 19 RS 830.1
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5 Legge del 17 dicembre 199320 sul libero passaggio
Titolo prima dell’art. 25b Sezione 8: Coordinamento internazionale
Art. 25g Applicabilità della LPGA Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a–75c della legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 25h Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
6 Legge federale del 18 marzo 199422 sull’assicurazione malattie
Art. 82 lett. a In deroga all’articolo 33 LPGA23, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per: a. esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo 79a;
20 RS 831.42 21 RS 830.1 22 RS 832.10 23 RS 830.1
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Titolo prima dell’art. 95a Titolo 6: Coordinamento internazionale
Art. 95a, rubrica Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo 7
Art. 95b Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
7 Legge federale del 20 marzo 198124 sull’assicurazione contro
gli infortuni
Titolo prima dell’art. 115a Titolo decimo: Coordinamento internazionale
Art. 115a, rubrica Relazione con il diritto europeo
24 RS 832.20
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Inserire prima del titolo undicesimo
Art. 115b Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
8 Legge federale del 19 giugno 199225 sull’assicurazione militare
Art. 9 cpv. 2, titolo prima dell’art. 104 e art. 105 Abrogati
9 Legge del 25 settembre 195226 sulle indennità di perdita di guadagno
Titolo prima dell’art. 28a Capo quinto: Coordinamento internazionale
Art. 28a, rubrica Rapporto con il diritto europeo
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Inserire prima del titolo del capo sesto
Art. 28b Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
Art. 29 Disposizioni applicabili Le disposizioni della LAVS27 concernenti il trattamento di dati personali, l’assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.
10 Legge federale del 20 giugno 195228 sugli assegni familiari
nell’agricoltura
Titolo prima dell’art. 23a V. Coordinamento internazionale
Art. 23a, rubrica Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo del capitolo VI
Art. 23b Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF FF 2018
a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
11 Legge del 24 marzo 200629 sugli assegni familiari
Titolo prima dell’art. 24 Capitolo 5: Coordinamento internazionale
Art. 24 Rapporto con il diritto europeo 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200431; b. regolamento (CE) n. 987/200932;
29 RS 836.2 30 RS 0.142.112.681 31 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.1. 32 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati); una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.11.
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c. regolamento (CEE) n. 1408/7133; d. regolamento (CEE) n. 574/7234. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196035 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 24a Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:
33 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 34 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta. 35 RS 0.632.31
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a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti; d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
12 Legge del 25 giugno 198236 sull’assicurazione contro
la disoccupazione
Art. 88 cpv. 2bis 2bis Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.
Titolo prima dell’art. 121 Capitolo 4: Coordinamento internazionale
Art. 121, rubrica Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 121a Trattati internazionali L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti: a. la parità di trattamento; b. la determinazione della normativa applicabile; c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
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Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF FF 2018
d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero; e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio; f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
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