FF 2019 169
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Legge federale Disegno sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta:
I La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 16b cpv. 3 lett. a 3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione: a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2–4 Inizio del diritto e durata del versamento dell’indennità 2 L’indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto.
3 In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella dell’ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: a. il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita; b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
L sulle indennità di perdita di guadagno FF 2019
4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
Art. 16d Estinzione del diritto 1 Il diritto si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.
2 In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, esso si estingue alla fine del prolungamento previsto dall’articolo 16c capoverso 3. 3 Esso si estingue prima del termine previsto se la madre riprende un’attività lucrativa o muore.
II Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 329f cpv. 2 2 In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità.
Art. 336c cpv. 1 lett. cbis 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: cbis. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2;
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 RS 220