FF 2019 3251

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia

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Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia

del 29 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna, Argovia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all’Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia. Le modifiche costituzionali concernono ambiti diversi. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata. Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Uri: – l’organizzazione giudiziaria; nel Cantone di Basilea Campagna: – l’elezione dei tribunali circondariali civili; nel Cantone di Argovia: – il diritto per gli Svizzeri all’estero di eleggere i membri del Consiglio degli Stati.

Messaggio

1 Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei 1 Le elezioni e le votazioni del Cantone si

distretti giudiziari si svolgono alle urne. svolgono alle urne. Art. 104 Giurisdizione civile Art. 104 cpv. 1 lett. b e c

1 La giustizia civile è amministrata da: 1 La giustizia civile è amministrata da:

b. le presidenze dei tribunali di primo b. le presidenze dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; grado; c. i tribunali di primo grado di Uri e di c. il tribunale di primo grado; Ursern;

1 RS 131.214

Art. 105 Giurisdizione penale Art. 105 cpv. 1 lett. b–d

1 La giustizia penale è amministrata da: 1 La giustizia penale è amministrata da:

b. la vicepresidenza del tribunale di b. la presidenza del tribunale di primo primo grado di Uri; grado; c. la presidenza del tribunale di primo c. Abrogata grado di Ursern; d. il tribunale di primo grado; d. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;

Secondo l’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La loro autonomia organizzativa, rispettata dalla Confederazione (art. 47 cpv. 2 Cost.), rientra nella sovranità cantonale di cui all’articolo 3 Cost. Le modifiche della Cost./UR prevedono un solo tribunale di primo grado al posto dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern e ne disciplinano l’elezione e le competenze. Le modifiche riguardano l’esercizio del diritto di voto in materia cantonale e distrettuale e si basano sull’autonomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna 1.2.1 Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 Nella votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato, con 63 857 voti favorevoli contro 13 056 voti contrari, le modifiche dei §§ 25 e 43 della Costituzione cantonale del 17 maggio 19843 (Cost./BL) sulle elezioni dei tribunali circondariali civili. Con lettera del 5 febbraio 2019 il redattore della raccolta delle leggi, in nome della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna, ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2 Elezione dei tribunali circondariali civili Vecchio testo Nuovo testo § 25 Elezioni in organi del Cantone § 25 cpv. 1 lett. c e d e dei distretti 1 Il Popolo elegge alle urne: 1 Il Popolo elegge alle urne: c. Abrogata c. i tribunali circondariali civili; d. Concerne soltanto il testo tedesco. d. i giudici di pace.

2 RS 101 3 RS 131.222.2

§ 43 Circondari elettorali § 43 cpv. 2 e 3 2 L’elezione dei membri dei tribunali circon- 2 Abrogato dariali civili si svolge all’interno dei circon- 3 La legge disciplina i compiti, il numero e dari giudiziari civili. l’organizzazione dei circondari elettorali. 3 La legge disciplina i compiti, il numero e l’organizzazione dei circondari elettorali e dei circondari giudiziari civili.

Secondo l’articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La loro autonomia organizzativa, rispettata dalla Confederazione (art. 47 cpv. 2 Cost.), rientra nella sovranità cantonale di cui all’articolo 3 Cost. Le modifiche dei §§ 25 e 43 Cost./BL trasferiscono dal Popolo al Gran Consiglio la competenza di eleggere i tribunali circondariali civili. Inoltre, al fine di tener conto della parità dei sessi nella terminologia, al § 25 capoverso 1 lettera d Cost./BL, nella versione tedesca il termine «giudici di pace» è declinato al maschile e al femminile. Le modifiche riguardano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e distrettuale e si basano sull’autonomia organizzativa cantonale; prevedono inoltre una rettifica redazionale. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.3 Costituzione del Cantone di Argovia 1.3.1 Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 Nella votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato, con 93 569 voti favorevoli contro 91 076 voti contrari, la modifica del § 59 della Costituzione cantonale del 25 giugno 19804 (Cost./AG) che introduce il diritto degli Svizzeri all’estero di eleggere i membri del Consiglio degli Stati. Con lettera del 5 dicembre 2018 il segretario generale della Cancelleria di Stato, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2 Diritto degli Svizzeri all’estero di eleggere i membri del Consiglio degli Stati Vecchio testo Nuovo testo § 59 cpv. 3 3 In deroga al capoverso 1, hanno diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Argovia, hanno diritto di voto in materia federale.

4 RS 131.227

L’articolo 150 capoverso 3 Cost. stabilisce che la procedura d’elezione al Consiglio degli Stati è determinata dal Cantone. La modifica della Cost./AG accorda il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati agli Svizzeri residenti all’estero che hanno diritto di voto in materia federale nel Cantone di Argovia. La modifica, che riguarda l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale, è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

2 Aspetti giuridici 2.1 Conformità con il diritto federale Dall’esame risulta che le modifiche alle costituzioni dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia adempiono le condizioni poste dall’articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2 Competenza dell’Assemblea federale In virtù degli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

2.3 Forma dell’atto Né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, dunque la garanzia è conferita con un decreto federale semplice (cfr. l’art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 163 cpv. 2 Cost.).