FF 2021 1491
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»
www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»
del 18 giugno 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso», depositata il 18 marzo 20192; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20193, decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 18 marzo 2019 «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4 2 [La Confederazione] Disciplina in particolare:
b. Abrogata 3 Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:
2021-2107 FF 2021 1491
Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali FF 2021 1491 e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso». DF
a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente; b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali; c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali; d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali. 4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3 2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: c. Abrogata 3 I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.
Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani) Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali FF 2021 1491 e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso». DF
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2021 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali FF 2021 1491 e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso». DF