FF 2021 2075

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (Progetto)

www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’Assemblea federale Progetto concernente la legge sulle indennità parlamentari

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 19 agosto 20211, decreta:

Minoranza (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland) Non entrare in materia

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 4 Indennità per spese di viaggio (art. 1 cpv. 2 e 5 LI) 1 Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all’interno del Paese il parlamentare riceve: a. un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per l’abbonamento generale. 2 Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte. 3 La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari all’estero. 4 Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se: a. la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure