FF 2021 2993

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale dell’11 agosto 20212, decreta:

I La legge del 12 giugno 20093 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 lett. c 2 È esentato dall’assoggettamento chi:

c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2.