FF 2021 2998

Legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)

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Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20201, decreta:

I La legge del 20 giugno 20032 sui profili del DNA è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».

Art. 1 Oggetto e scopo La presente legge disciplina: a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale: 1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia), 2. la ricerca di legami di parentela, 3. la fenotipizzazione; b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute; c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

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d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione.

Art. 1a Abrogato

Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona. 3 Il profilo del DNA e il relativo materiale d’analisi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto processuale penale nonché per l’identificazione al di fuori del procedimento penale.

Art. 2a Ricerca di legami di parentela Per ricerca di legami di parentela s’intende una ricerca effettuata, per far luce su un crimine, nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 al fine di reperire persone che, in virtù della somiglianza del loro profilo del DNA con quello del donatore della traccia, potrebbero essere imparentate con quest’ultimo.

Art. 2b Fenotipizzazione 1 La fenotipizzazione è l’analisi di marcatori del DNA specifici che permettono di ottenere, a partire da una traccia, informazioni sulle caratteristiche fisiche esteriori del donatore della traccia. 2 La fenotipizzazione può essere utilizzata soltanto per determinare:

a. il colore degli occhi, dei capelli e della pelle; b. l’origine biogeografica; c. l’età. 3 Non possono essere analizzate caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento o l’intelligenza. 4 Il Consiglio federale può definire caratteristiche fisiche esteriori supplementari in funzione del progresso tecnico e purché sia assicurata l’affidabilità pratica dei nuovi metodi di determinazione di tali caratteristiche.

Titolo prima dell’art. 3 Abrogato

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Art. 3 Informazioni eccedenti 1 Nell’analizzare il DNA ai fini dell’allestimento di un profilo del DNA o della fenotipizzazione va evitata, per quanto possibile, la produzione di risultati che non sono necessari o non rientrano nelle caratteristiche personali consentite dall’articolo 2b. 2 Se tali informazioni sono tuttavia generate, devono essere conservate presso il laboratorio e non possono essere fornite all’autorità richiedente o ad altri terzi.

Art. 4 e 5 Abrogati

Titolo prima dell’art. 6 Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale

Art. 6, rubrica (abrogata), nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2bis 1 Al di fuori del procedimento penale, se l’identificazione non è altrimenti possibile, l’autorità cantonale o federale responsabile può ordinare l’allestimento del profilo del DNA di persone: 2bis La fenotipizzazione di cui all’articolo 2b può essere ordinata per una persona deceduta se non è possibile identificarla in altro modo.

Art. 7 Abrogato

Art. 8 cpv. 4 4 Insieme al campione, al laboratorio sono comunicati soltanto i dati necessari all’allestimento del profilo del DNA e alla valutazione del suo valore probatorio, segnatamente quelli concernenti il luogo del reato e il luogo di ritrovamento di tracce.

Art. 9 Distruzione dei campioni

1 L’autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:

a. se è già stato allestito un profilo del DNA della persona implicata, salvo se tale profilo è stato allestito prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge e il relativo campione è già stato distrutto; b. sei mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l’analisi del campione; c. se la persona implicata può essere scagionata; d. se la persona è stata identificata ai sensi dell’articolo 6. 2 Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona 15 anni dopo averlo ricevuto.

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3 Dopo la chiusura dell’istruzione, il laboratorio distrugge su ordine di chi dirige il procedimento i campioni prelevati nell’ambito di un’indagine a tappeto di cui all’articolo 256 del Codice di procedura penale (CPP)3 o all’articolo 73t della Procedura penale militare del 23 marzo 19794 (PPM).

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 9a Nuova tipizzazione Durante la sua conservazione, il campione può essere utilizzato unicamente per effettuare nuove tipizzazioni, nella misura in cui siano necessarie: a. per rafforzare il valore informativo di un profilo del DNA esistente, laddove la sua interpretazione o l’attuazione di nuovi requisiti in materia di analisi lo richiedano; b. per restringere ulteriormente la cerchia di persone il cui DNA deve essere analizzato nell’ambito di una ricerca di legami di parentela di cui all’articolo 258a

Art. 10 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 3bis e 4 lett. c 3bis Nel sistema d’informazione possono essere registrati i profili del DNA del cromosoma Y allestiti giusta l’articolo 255 capoverso 3 CPP7. 4 Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell’imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. 5 Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell’autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. 6 In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall’internamento o dopo che si sia conclusa l’esecuzione della misura terapeutica. 7 In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2–6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato.

Art. 17, rubrica e cpv. 1 Proroga della durata di conservazione da parte dell’autorità giudicante 1 Nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere a–f e h e capoverso 6, il profilo del DNA può essere conservato, con il consenso della competente autorità giudicante, per una durata massima di dieci anni oltre la scadenza del termine di cancellazione se sussiste il sospetto concreto di un crimine o delitto non caduto in prescrizione o si teme una recidiva.

Art. 17a Cancellazione del profilo del DNA del cromosoma Y Se, oltre al profilo del DNA, in virtù dell’articolo 11 capoverso 3bis è stato registrato nel sistema d’informazione anche il profilo del DNA del cromosoma Y allestito a

16 RS 311.0 17 RS 321.0

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partire dalla traccia o dal campione di una persona, tale profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.

Art. 18, frase introduttiva Fedpol cancella i profili del DNA ricavati secondo l’articolo 255 capoverso 1 lettere c e d CPP18 o 73s capoverso 1 lettere c e d PPM19 da campioni di persone defunte o da tracce:

Inserire dopo il titolo della sezione 8

Art. 20a Valutazione 1 Con il concorso di scienziati e ricercatori, Fedpol valuta all’attenzione del Consiglio federale l’adeguatezza e l’efficacia della presente legge cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge. 2 Entro sei anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto concernente in particolare l’attuazione dell’articolo 2b.

Art. 22 lett. g e h Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione; vi disciplina in particolare: g. la ricerca di legami di parentela di cui all’articolo 2a; h. la fenotipizzazione di cui all’articolo 2b.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 1 Le disposizioni concernenti la cancellazione di cui agli articoli 16 e 17 si applicano anche ai profili del DNA allestiti prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge e la cui cancellazione non abbia a tale data ottenuto il consenso dell’autorità giudiziaria necessario secondo il diritto anteriore. 2 Per ogni profilo del DNA di una persona, i Cantoni e le autorità della Confederazione che fanno allestire profili del DNA giusta gli articoli 255 e 257 CPP20 o 73s e 73u PPM21 comunicano a fedpol entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge il nuovo termine di cancellazione risultante da tale modifica. In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento può concedere una proroga del termine.

18 RS 312.0 19 RS 322.1 20 RS 312.0 21 RS 322.1

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II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.

III Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.

IV 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

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Allegato 1 (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1 Codice penale22

Art. 354 cpv. 4 lett. b23 4 I dati possono essere utilizzati:

b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato.

2 Codice di procedura penale24

Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA) Sezione 1: Profilo del DNA

Art. 255 cpv. 3 3 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200325 sui profili del DNA.

Art. 256 Indagini a tappeto 1 Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 258b. 2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

22 RS 311.0 23 Nel tenore di cui alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (FF 2016 4315; all. 1 n. 3). 24 RS 312.0 25 RS 363

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Art. 258a Ricerca di legami di parentela Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260ter o 264–264l CP26, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Titolo dopo l’art. 258a Sezione 2: Fenotipizzazione

Art. 258b Fenotipizzazione Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260ter o 264–264l CP28, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2b della legge del 20 giugno 200329 sui profili del DNA.

Art. 261 cpv. 1 lett. b30 1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato: b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, purché passata in giudicato.

Art. 353 cpv. 1 lett. f bis

1 Nel decreto d’accusa sono indicati:

fbis. il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;

3 Procedura penale militare del 23 marzo 197931

Art. 15 cpv. 3 lett. dbis 3 Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente: dbis. sulle analisi del DNA;

26 RS 311.0 27 RS 363 28 RS 311.0 29 RS 363 30 Nel tenore di cui alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (FF 2016 4315; all. 1 n. 5) 31 RS 322.1

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Titolo dopo l’art. 73r Sezione 10d: Analisi del DNA

Art. 73s Profilo del DNA. Condizioni in generale 1 Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: a. l’imputato; b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato; c. persone decedute; d. materiale biologico pertinente al reato. 2 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il giudice istruttore può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200332 sui profili del DNA.

Art. 73t Indagini a tappeto 1 Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 73x. 2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 73u Profilo del DNA di condannati Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA su persone: a. che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine; b. che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l’integrità della persona oppure contro l’integrità sessuale; c. nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l’internamento.

32 RS 363

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Art. 73v Esecuzione dei prelievi di campioni I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 73w Ricerca di legami di parentela Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM33, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 200334 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73x Fenotipizzazione Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM35, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2b della legge del 20 giugno 200336 sui profili del DNA.

Art. 73y Applicabilità della legge sui profili del DNA Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 200337 sui profili del DNA.

33 RS 321.0 34 RS 363 35 RS 321.0 36 RS 363 37 RS 363

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Allegato 2 (cifra III)

Coordinamento con altri atti normativi

1 Legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200338 sui profili del DNA o quella contestuale alla legge federale del 25 settembre 202039 sulla protezione dei dati (all. 1 cifra II n. 31), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 12 cpv. 1 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d’informazione di cui all’articolo 10.

2 Legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

All’entrata in vigore della presente modifica della legge del 20 giugno 200340 sui profili del DNA, quella contestuale alla legge del 17 giugno 201641 sul casellario giudiziale (all. 1 n. 8) ha il tenore seguente:

Art. 16 cpv. 1 lett. d ed f, nonché 2 Privi di oggetto

3 Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici

sull’essere umano Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200342 sui profili del DNA o quella contestuale alla legge federale del 15 giugno 201843 concernente gli esami genetici sull’essere umano (all. cifra II n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

38 RS 363 39 FF 2020 6695 40 RS 363 41 FF 2016 4315 42 RS 363 43 FF 2018 2965

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Art. 2 cpv. 1 1 Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.

4 Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel

diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200344 sui profili del DNA o quella contestuale al decreto federale del 1° ottobre 202145 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (all. n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo La presente legge disciplina: a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale: 1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia), 2. la ricerca di legami di parentela, 3. la fenotipizzazione; b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute; c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute; d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione; e. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo PCSC46.

44 RS 363 45 FF 2021 2331 46 Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

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5 Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel

diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200347 sui profili del DNA o quella contestuale al decreto federale del 1° ottobre 202148 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (all. n. 5), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo La presente legge disciplina: a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale: 1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia), 2. la ricerca di legami di parentela, 3. la fenotipizzazione; b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute; c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute; d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione; e. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo del 27 giugno 201949 di partecipazione a Prüm.

47 RS 363 48 FF 2021 2332 49 FF 2021 742; Accordo del 27 giugno 2019 tra la Svizzera e l’Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm).

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6 Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel

diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto e decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200350 sui profili del DNA o quelle contestuali al decreto federale del 1° ottobre 202151 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (all. n. 2) e al decreto federale del 1° ottobre 202152 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (all. n. 5), all’ultima di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo La presente legge disciplina: a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale: 1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia), 2. la ricerca di legami di parentela, 3. la fenotipizzazione; b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute; c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute; d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione; e. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo del 27 giugno 201953 di partecipazione a Prüm; f. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo PCSC54.

50 RS 363 51 FF 2021 2331 52 FF 2021 2332 53 FF 2021 742; Accordo del 27 giugno 2019 tra la Svizzera e l’Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm). 54 Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

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7 Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel

diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice penale55 (all. 1 n. 1) o la disposizione di coordinamento contestuale al decreto federale del 18 dicembre 202056 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (all. 2 n. 1, n. 2), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso del Codice penale ha il tenore seguente:

Art. 354 cpv. 4 lett. b57

4 I dati possono essere utilizzati:

b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato.

55 RS 311.0 56 RU 2021 365 57 Nel tenore di cui alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (FF 2016 4315; all. 1 n. 3).

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