FF 2022 1370

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Giordania (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152
sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20224,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI:

  1. che il Regno hascemita di Giordania deve figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI;

  2. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.