FF 2022 1743
Legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221,
decreta:
I
La legge federale del 30 settembre 20112 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo è modificata come segue:
Art. 5a Aumento temporaneo dei contributi federali
Su richiesta dei promotori, la Confederazione può sostenere i progetti i cui costi sono sostenuti negli anni 2023–2026 accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 70 per cento dei costi computabili.
Il capoverso 1 si applica:
ai nuovi progetti per i quali le richieste di aiuto finanziario sono presentate dopo l’inizio del termine di referendum relativo alla modifica del ... della presente legge ed entro il 31 dicembre 2026;
ai progetti in corso per i quali è già stato assegnato un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5a, a condizione che il beneficiario dimostri che:
l’aumento del tasso di sussidio genera un beneficio aggiuntivo, oppure
senza l’aumento del tasso di sussidio il progetto non può essere portato a termine come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19.
Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o si protrae oltre il 31 dicembre 2026, il tasso di sussidio è determinato in base all’anno di effettiva erogazione dei servizi.
Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo per il periodo 2023–2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.