FF 2023 2295

Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV)

Preambolo

Legge federale
sul divieto di dissimulare il viso

(LDDV)

del 29 settembre 2023

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 20222,

decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente legge disciplina l’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

La legge non si applica:

  1. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all’estero;

  2. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.

Art. 2 Divieto di dissimulare il viso

Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti.

Il divieto non si applica a chi dissimula il viso:

  1. nei luoghi di culto;

  2. per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;

  3. per garantire la sicurezza personale;

  4. per proteggersi dalle condizioni climatiche;

  5. per seguire le usanze locali;

  6. a scopi artistici o di intrattenimento;

  7. a scopi pubblicitari.

Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:

  1. è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o

  2. rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione.

Art. 3 Disposizione penale

Chi viola il divieto di cui all’articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 18

È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

  1. in una delle seguenti leggi:

    1. legge federale del 29 settembre 20235 sul divieto di dissimulare il viso; o

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023

Termine di referendum: 18 gennaio 2024