FF 2023 2299
Legge federale sulla politica regionale
Preambolo
Legge federale
sulla politica regionale
Modifica del 29 settembre 2023
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20231,
decreta:
I
La legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale è modificata come segue:
Art. 7, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2, frase introduttiva nonché 3
Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali
1 La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d’interesse favorevoli per finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso per finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché i progetti in questione:
2 I mutui e i contributi a fondo perso di cui al capoverso 1 possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:
3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi a fondo perso e il loro importo massimo tenendo conto del rincaro.
Art. 9 cpv. 1 e 4
1 Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.
4 Nel singolo caso, gli aiuti finanziari possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.
Art. 11 Versamento degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.
L’importo degli aiuti finanziari è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.
Art. 15 cpv. 3
Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023
Termine di referendum: 18 gennaio 2024