FF 2023 868
Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per la Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali e la pianificazione di progetti non ancora approvati (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 7 lettera a della legge federale del 30 settembre 20162 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20233,
decreta:
Art. 1
È stanziato un credito d’impegno di 4,354 miliardi di franchi (indice dei prezzi delle costruzioni di aprile 2020, rincaro e imposta sul valore aggiunto esclusi):
per il potenziamento delle strade nazionali secondo il decreto federale del …4 sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali;
per la pianificazione di progetti non ancora approvati e la relativa acquisizione di terreni;
per gli interventi anticipati ai fini della realizzazione dell’autostrada della Glattal (ZH).
Art. 2
Il Consiglio federale può incrementare il credito d’impegno in ragione del rincaro comprovato e dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 3
Il credito d’impegno è calcolato separatamente in base agli impegni di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a–e del decreto federale del … sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali e all’articolo 1 lettere b e c del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore simultaneamente al decreto federale del … sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali.
Art. 5
Il presente decreto non sottostà a referendum.