FF 2024 1623

Messaggio concernente l’approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l’Angola per evitare le doppie imposizioni

1 Punti essenziali della Convenzione

1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

L’Angola è un Paese dell’Africa australe, bagnato dall’Oceano Atlantico, che conta circa 35 milioni di abitanti. L’economia dell’Angola si basa essenzialmente sul settore petrolifero. Lo sfruttamento degli idrocarburi rappresenta oltre il 90 per cento delle esportazioni del Paese. Tuttavia, al fine di ridurre la dipendenza da un unico settore economico, le autorità angolane auspicano in futuro una diversificazione dell’economia (segnatamente nei settori quali l’agricoltura, le infrastrutture e le energie rinnovabili). L’Angola possiede anche altre risorse naturali, in particolare diamanti, oro e rame.

Gli scambi commerciali tra la Svizzera e l’Angola sono modesti. Le importazioni verso la Svizzera, tra cui soprattutto idrocarburi, si sono aggirate intorno ai 17 milioni di franchi nel 2022. Il nostro Paese esporta verso l’Angola principalmente macchinari, prodotti farmaceutici e strumenti di precisione. Nel 2022 le esportazioni hanno raggiunto poco meno di 10 milioni di franchi.

Da diversi anni l’Angola cerca di diversificare la sua economia e di incentivare la produzione e il commercio locale. A tal fine si adopera per accrescere la propria attrattiva nei confronti delle imprese e degli investitori esteri concludendo convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). La Svizzera ha colto l’opportunità d’intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi e offrire all’economia svizzera in Angola condizioni quadro fiscali più vantaggiose. Dopo due tornate di negoziati, è stato parafato un progetto di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali (di seguito «CDI-AO»). In occasione della procedura informativa, svoltasi nella primavera del 2022, il progetto è stato accolto favorevolmente dai Cantoni e da un’ampia maggioranza delle associazioni interessate. La CDI-AO è stata firmata a Luanda il 30 novembre 2023.

1.2 Valutazione

La CDI-AO segue in ampia misura il Modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) 1 e l’attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Le soluzioni concordate pongono le imprese svizzere in una posizione competitiva rispetto alle imprese provenienti da altri Stati che negli ultimi anni hanno concluso CDI con l’Angola2. La CDI-AO garantisce certezza del diritto e un contesto contrattuale che avrà effetti positivi sullo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Contribuisce inoltre all’estensione della rete svizzera di CDI in Africa.

La CDI-AO attua gli standard minimi scaturiti dai lavori dell’OCSE volti a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («base erosion and profit shifting», BEPS; di seguito «progetto BEPS»3), nello specifico lo standard minimo definito nel rapporto sull’azione 6 del progetto BEPS4 che impedisce la concessione di benefici convenzionali in situazioni di abuso, nonché lo standard minimo relativo all’azione 14 concernente il miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie. Infine, la CDI-AO adempie lo standard internazionale nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda.

2 Procedura di consultazione

La CDI-AO sottostà a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)5. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20056 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone pertanto l’obbligo di indire una procedura di consultazione. Tuttavia, l’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo autorizza a rinunciarvi se non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note.

Nel maggio 2022 è stata svolta una procedura informativa sulla CDI-AO. I Cantoni e gli ambienti interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. La CDI-AO è stata accolta favorevolmente dai Cantoni e dalla maggioranza delle associazioni interessate. Dal momento che le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

3 Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sia sul piano formale sia su quello materiale, la CDI-AO si orienta nell’insieme alle pertinenti disposizioni del Modello di convenzione dell’OCSE e alla prassi svizzera in materia di CDI. Di seguito si illustrano gli scostamenti più rilevanti rispetto al Modello di convenzione dell’OCSE e alla politica convenzionale svizzera in questo ambito.

Titolo e Preambolo

Come previsto dallo standard minimo definito dall’azione 6 del progetto BEPS, nel titolo e nel preambolo viene specificato che la CDI-AO intende anche prevenire l’evasione e l’elusione fiscali. Questa precisazione si trova anche nella versione del Modello di convenzione dell’OCSE del 2017.

La disposizione chiarisce che con la CDI la Svizzera e l’Angola non hanno l’intenzione di creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale. In altre parole, la CDI-AO mira anche a evitare una doppia non imposizione causata da evasione o elusione fiscale. In questo modo si tiene conto delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste rientra, ad esempio, l’imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

L’interpretazione dei concetti «Steuerhinterziehung oder -umgehung» (in tedesco), «fraude ou évasion fiscale» (in francese) ed «evasione o elusione fiscale» (in italiano) deve orientarsi al contesto internazionale e tenere conto, in particolare, dei concetti in inglese «tax evasion or avoidance». Questi ultimi comprendono ogni comportamento che in termini di reprensibilità corrisponda almeno all’elusione fiscale secondo l’interpretazione svizzera. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’elusione fiscale è data quando un modo di agire appare insolito, inadeguato o singolare e comunque del tutto inappropriato alle circostanze economiche e può essere ricondotto unicamente all’intento di beneficiare di un risparmio di imposte, che sarebbe effettivamente ottenuto qualora tale modo di agire fosse accettato dalle autorità fiscali. L’elusione fiscale rappresenta pertanto il limite fiscalmente accettabile oltre il quale termina la libertà di pianificazione di un contribuente.

L’introduzione di questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall’azione 6 del progetto BEPS.

Art. 1 Persone considerate

Il paragrafo 2 prevede una disposizione relativa agli enti fiscalmente trasparenti conformemente all’azione 2 del progetto BEPS, recepita dal Modello di convenzione dell’OCSE e fondata sul concetto definito nel rapporto dell’OCSE sulle società di persone7.

Il primo periodo del paragrafo 2 disciplina la concessione dei benefici della CDI-AO, nei casi in cui vengano corrisposti redditi a un ente ritenuto trasparente da uno o da entrambi gli Stati contraenti. I benefici sono accordati, se tali redditi sono trattati in uno Stato contraente come i redditi di un residente di tale Stato ai fini dell’imposizione. In caso contrario i benefici della CDI-AO non possono essere accordati. Di conseguenza, secondo questa clausola la CDI-AO sarà applicabile, per esempio, agli interessi versati da un’impresa in Angola a una società in accomandita in Svizzera, qualora i soci siano fiscalmente residenti in Svizzera. In assenza della presente disposizione potrebbero verificarsi casi di doppia non imposizione.

Il secondo periodo del paragrafo 2 tutela il diritto dello Stato di residenza di un tale ente o dei suoi membri o soci di assoggettare a imposizione i redditi che ha attribuito all’ente o ai membri o soci, indipendentemente dall’attribuzione fatta dall’altro Stato contraente. Tale clausola preserva, ad esempio, il diritto di imposizione della Svizzera nel caso in cui un residente della Svizzera partecipa a un trust estero, a condizione che essa ritenga il trust come trasparente e non vi sia nessuna stabile organizzazione all’estero.

Secondo la concezione svizzera e per analogia a quanto previsto dal diritto interno svizzero, gli enti degli investimenti collettivi di capitale sono generalmente considerati trasparenti. Il diritto ai benefici convenzionali è quindi determinato in base agli investitori. Tuttavia, diversi Stati trattano tali enti come soggetti fiscali autonomi, a cui sono attribuibili i redditi degli investimenti collettivi di capitale. Qualora l’Angola dovesse adottare quest’ultimo approccio, in virtù del paragrafo 2 la Svizzera dovrebbe accettarlo e concedere interamente i benefici della CDI-AO senza distinzione tra gli investitori, a condizione che l’ente soddisfi anche i restanti presupposti per la concessione dei benefici convenzionali. Ciò si tradurrebbe innanzitutto in un trattamento diverso degli investimenti collettivi di capitale da parte di entrambi gli Stati e, secondariamente, nella possibilità per gli investitori che non possono far valere una CDI con la Svizzera di usufruire dei benefici della CDI-AO mediante una partecipazione in un investimento collettivo di capitale angolano.

Il paragrafo 1 del Protocollo della CDI-AO sancisce quindi che gli investimenti collettivi di capitale costituiti in uno degli Stati contraenti hanno diritto ai benefici della CDI-AO se i detentori delle quote sono residenti dello Stato in questione (lett. a). In Svizzera si tratta dei fondi contrattuali di investimento e delle società di investimento a capitale variabile (lett. b). Ai fini della CDI-AO, una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale non è considerata residente della Svizzera, ma può richiedere la concessione dei benefici convenzionali per i soci residenti della Svizzera (lett. c).

Art. 2 Imposte considerate

Dal momento che l’Angola non preleva l’imposta sul patrimonio, la CDI-AO contempla unicamente l’imposta sul reddito. La Svizzera può pertanto prelevare l’imposta sul patrimonio e sul capitale conformemente al proprio diritto interno.

Poiché il settore petrolifero contribuisce per più del 50 per cento alle entrate statali angolane, era imperativo per l’Angola di preservare la possibilità di riscuotere un’imposta sugli utili derivanti dagli idrocarburi situati sul suo territorio escludendola dal campo di applicazione della CDI-AO. Secondo il diritto angolano, le società che effettuano operazioni petrolifere o di gas sul territorio angolano nel quadro di concessioni accordate dallo Stato devono pagare un’imposta sugli idrocarburi («oil income tax», «imposto de rendimento do petróleo»). In base alle spiegazioni ricevute, soltanto le imprese che gestiscono un sito petrolifero o di gas vi sono assoggettate, ad eccezione delle imprese esercitanti altre attività come ad esempio la ricerca di siti (esplorazione) o un servizio di ristorazione su una piattaforma petrolifera in mare. Il criterio di delimitazione determinante è quello della natura dell’attività imprenditoriale: un’impresa è assoggettata sia all’imposta sugli idrocarburi sia all’imposta sugli utili «ordinari» prevista dalla CDI-AO.

Art. 3 Definizioni generali

La definizione dell’espressione «traffico internazionale» corrisponde all’attuale definizione contenuta nel Modello di convenzione dell’OCSE. Il nuovo tenore consente di considerare determinate situazioni triangolari e di evitare imposizioni multiple.

Il paragrafo 2 stabilisce una regola generale d’interpretazione dei termini utilizzati nella CDI-AO senza darne una definizione. Analogamente a quanto previsto dal Modello di convenzione dell’OCSE nella versione del 2017, la disposizione di tale paragrafo contiene non soltanto un rimando al diritto interno di uno Stato contraente ma anche la facoltà per le autorità competenti di concordare una definizione nel quadro della procedura amichevole ai sensi dell’articolo 25. Questo permette di assicurare un’applicazione coordinata della CDI-AO al fine di evitare casi di doppia imposizione.

Art. 4 Residente

Il paragrafo 1 dell’articolo 4 corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. Tra i criteri citati a titolo esemplificativo per definire la nozione di «residente» di cui al paragrafo 1 figura anche il luogo d’iscrizione di una società. Nel paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione viene precisato che anche gli istituti di previdenza e le organizzazioni di utilità pubblica esenti da imposta sono da considerarsi residenti.

Per quanto riguarda i casi di doppia residenza di persone diverse da persone fisiche, il paragrafo 3 prevede il ricorso alla procedura amichevole avente come unico criterio, per risolvere il caso, di tenere conto della sede di direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

In relazione alla costituzione di una stabile organizzazione sotto forma di un cantiere di costruzione o una catena di montaggio e delle attività di sorveglianza connesse nonché in caso di servizi prestati localmente, la CDI-AO prevede un periodo minimo di 183 giorni sull’arco di un periodo di 12 mesi. Tuttavia, il montaggio di macchinari o di impianti prodotti da un’impresa non costituisce una stabile organizzazione (par. 4 lett. e). Inoltre, il Protocollo della Convenzione precisa che la durata di un cantiere di costruzione, di una catena di assemblaggio o di montaggio oppure la durata delle attività di sorveglianza connesse che potrebbe condurre a una stabile organizzazione è determinante separatamente (par. 4 del Protocollo della Convenzione). Infine, l’utilizzazione di un’installazione per la ricerca o l’esplorazione di risorse naturali comporta una stabile organizzazione dopo 90 giorni. Il compromesso raggiunto ha permesso in particolare di evitare la proposta angolana di includere un diritto d’imposizione su attività assicurative nello Stato della fonte.

Questo approccio rispecchia soluzioni già convenute dalla Svizzera con altri Paesi in via di sviluppo.

Art. 7 e 9 Utili delle imprese e imprese associate

Siccome l’Angola non era ancora disposta ad adottare la nuova versione dell’articolo 7 del Modello di convenzione dell’OCSE introdotta nel mese di luglio 2010, la disposizione dell’articolo 7 è conforme alle soluzioni preconizzate nella versione del Modello di convenzione dell’OCSE antecedente a tale cambiamento.

Secondo lo standard minimo derivante dall’azione 14 del progetto BEPS concernente il miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie, i Paesi dovrebbero recepire, se possibile, il secondo periodo dell’articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell’OCSE nelle loro CDI con il seguente tenore: «L’accordo [amichevole] concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti». Se ciò non dovesse essere fattibile, ad esempio perché un Paese (come la Svizzera) ha formulato una riserva, essi devono introdurre nelle proprie CDI altre disposizioni che limitano il termine per una rettifica di cui all’articolo 7 paragrafo 2 o all’articolo 9 paragrafo 1 del Modello di convenzione dell’OCSE, al fine di evitare rettifiche successive che non possono più essere oggetto di uno sgravio a seguito di una procedura amichevole. Le disposizioni sono contenute nel commentario relativo alla versione aggiornata di novembre 2017 del Modello di convenzione dell’OCSE. Tuttavia, l’Angola non è stata in grado di accettare le proposte svizzere formulate in tal senso. Nonostante le disposizioni volte a limitare il termine per effettuare una rettifica non siano state inserite nella CDI-AO, quest’ultima è conforme allo standard minimo relativo all’azione 14 del progetto BEPS, dato che i due Stati contraenti erano disposti ad attuare la norma pur non essendo giunti a un accordo comune.

Nel quadro della soluzione complessiva è stato possibile evitare di riprendere nell’articolo 7 le proposte angolane iniziali incentrate sulla forza attrattiva della stabile organizzazione e sulla limitazione della possibilità di dedurre altri importi di quelli effettivamente pagati dalla stabile organizzazione alla sede principale secondo il Modello di convenzione dell’ONU.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea internazionale

Il paragrafo 1 ha lo stesso tenore della disposizione corrispondente del Modello di convenzione dell’OCSE nella versione del 2017. Il paragrafo 2 riprende, come altre CDI concluse dalla Svizzera (ad es. con il Canada, il Cile e l’Ucraina), i principi contenuti nel commentario relativo al Modello di convenzione dell’OCSE secondo i quali l’esercizio di navi o aeromobili comprende pure la locazione di navi o aeromobili vuoti o di contenitori (compresi i loro equipaggiamenti) nella misura in cui queste attività costituiscono attività accessorie dell’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili.

Art. 10 Dividendi

Per i dividendi la CDI-AO applica un’aliquota d’imposta residua generale del 15 per cento. Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un anno, la CDI-AO prevede un’aliquota d’imposta residua ridotta pari al 5 per cento. L’aliquota del 5 per cento si applica anche ai dividendi versati a un istituto di previdenza o una banca centrale dell’altro Stato contraente. Inoltre, l’Angola ha insistito affinché la CDI contenesse il principio dell’imposizione aggiuntiva degli utili realizzati in Angola dalla stabile organizzazione di una società svizzera («branch profits tax»). Tuttavia, nel quadro del compromesso raggiunto sull’aliquota d’imposta residua per i dividendi derivanti da partecipazioni determinanti, l’ammontare dell’imposta così applicata è stato limitato al 5 per cento dell’ammontare lordo degli utili di tale stabile organizzazione.

Art. 11 Interessi

La CDI-AO prevede un’aliquota d’imposta residua del 7 per cento per gli interessi. Per gli interessi pagati alla banca centrale, a un istituto di previdenza o all’altro Stato contraente è prevista inoltre un’esenzione fiscale nello Stato della fonte.

Art. 12 Canoni

Un’imposizione esclusiva dei canoni nello Stato di residenza del beneficiario effettivo non era ipotizzabile per l’Angola. Nel quadro della soluzione complessiva è stata infine convenuta un’aliquota del 5 per cento. La definizione di canoni comprende anche i software. Tuttavia, i pagamenti effettuati senza ottenere in cambio il diritto di usare commercialmente un software non costituiscono canoni ai sensi dell’articolo 12 (cfr. par. 5 del Protocollo della Convenzione) e rientrano, a seconda del caso, nel campo di applicazione dell’articolo 7 o dell’articolo 14 CDI-AO.

Art. 13 Compensi per prestazioni di servizi tecnici

La CDI-AO applica un’aliquota d’imposta residua del 5 per cento ai compensi per prestazioni di servizi tecnici. Per l’Angola, che ha inserito in tutte le sue CDI attualmente in vigore una clausola di questo genere, non era possibile rinunciare a un’imposizione dei pagamenti effettuati a titolo di compensi per prestazioni di servizi tecnici. La Svizzera avrebbe preferito escludere una simile clausola dalla CDI-AO, ma questa si è rivelata indispensabile ai fini della soluzione complessiva concordata. La Svizzera ha già accettato clausole di questo tipo, segnatamente nelle CDI con il Brasile, l’India e il Pakistan. Il tenore della clausola riprende essenzialmente la disposizione contenuta nel Modello di convenzione dell’ONU del 2017 e comprende, come nelle relazioni con i tre Paesi citati, compiti gestionali, servizi tecnici e servizi di consulenza.

Per quanto riguarda la relazione esistente tra questa imposta prelevata alla fonte sui compensi per prestazioni di servizi tecnici e servizi prestati per mezzo di una stabile organizzazione, il paragrafo 4 precisa che l’articolo 13 sarà applicabile fintato che la stabile organizzazione non sarà stata istituita. Non appena questa condizione sarà soddisfatta, in luogo dell’articolo 13 sarà applicabile la disposizione dell’articolo 7. In altri termini, l’imposta alla fonte del 5 per cento non potrà essere prelevata su tali compensi per prestazioni di servizi tecnici in aggiunta all’imposta sugli utili secondo le condizioni indicate nell’articolo 7.

Art. 14 Utili di capitale

Questo articolo ricalca i principi della politica svizzera in materia di convenzioni. Il paragrafo 4 prevede quindi, analogamente alle altre CDI della Svizzera, che gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società, il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobili situati in uno Stato contraente, siano imponibili in questo Stato. L’Angola ha voluto includere anche diritti comparabili, come i diritti di partecipazione in una società di persone (considerata come un soggetto fiscale nella legislazione angolana). Questa aggiunta non comporta conseguenze fiscali per la Svizzera poiché le società di persone non sono soggetti fiscali nel diritto tributario svizzero. Inoltre, nell’articolo relativo ai metodi per l’eliminazione della doppia imposizione (art. 23 par. 2 lett. a) è stato stabilito che la Svizzera applica l’esenzione unicamente se l’imposizione in Angolaè stata comprovata.

Art. 15 Professioni dipendenti

Il regime applicabile ai redditi derivanti da un’attività lucrativa esercitata a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente (par. 3) corrisponde alla disposizione alternativa del commentario del Modello di convenzione dell’OCSE. Esso attribuisce il diritto primario d’imposizione allo Stato contraente dell’impresa. Tuttavia, se il lavoratore è un residente dell’altro Stato contraente, questo Stato riceve il diritto di applicare una tassazione concorrente.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Il paragrafo 2 di questa disposizione chiarisce che le rimunerazioni che una persona di cui al paragrafo 1 riceve dalla società per l’esercizio di funzioni comuni di direzione o a carattere tecnico sono imponibili conformemente alle disposizioni dell’articolo 15. Questo chiarimento riguarda soprattutto le piccole società nelle quali una persona esercita spesso sia compiti relativi al consiglio di amministrazione che compiti di gestione corrente.

Art. 18 Pensioni

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, le pensioni, comprese le prestazioni in capitale (cfr. par. 6 del Protocollo della Convenzione), possono di norma essere tassate soltanto nello Stato di residenza. Tuttavia, se tale Stato non assoggetta le pensioni a imposta, può farlo lo Stato della fonte. Sono escluse dalla diposizione le pensioni da funzioni pubbliche ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 2 conformemente a quando sancito dal Modello di convenzione dell’OCSE.

Il paragrafo 7 del Protocollo della Convenzione riprende una disposizione del commentario relativo al Modello di convenzione dell’OCSE che la Svizzera ha materialmente già convenuto in altre CDI. La norma riguarda il trattamento fiscale dei contributi di previdenza e assicura che non vengano svantaggiate le persone residenti all’estero che continuano a versare contributi a un istituto di previdenza nel Paese di origine mentre lavorano nell’altro Stato contraente. Infatti, in queste situazioni si corre il rischio che i contributi versati ad assicurazioni sociali e a istituti di previdenza non vengano presi in considerazione sotto il profilo fiscale. La CDI-AO dispone che i contributi versati agli istituti di previdenza nell’altro Stato contraente siano considerati fiscalmente nello Stato in cui è realizzato il reddito da attività lucrativa alle stesse condizioni dei contributi versati nel sistema di previdenza di questo Stato. Per la Svizzera si tratta dei contributi del 1° e del 2° pilastro, nonché del pilastro 3a. In Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere (compresa la previdenza professionale) è già oggi considerata forfettariamente nelle tariffe dell’imposta alla fonte. Generalmente la vigente prassi svizzera soddisfa dunque il contenuto della disposizione.

Art. 20 Docenti e ricercatori

Le rimunerazioni per un’attività di insegnamento o di ricerca versate dallo Stato contraente nel quale il docente o il ricercatore è, o era immediatamente prima di iniziare la sua attività, residente dell’altro Stato contraente sono esonerate nell’altro Stato contraente in cui tale persona esercita la sua attività, a condizione che siano imponibili nel primo Stato. L’esonero è limitato a due anni ed è applicabile unicamente ad attività di insegnamento o di ricerca presso università pubbliche o altri istituti di istruzione riconosciuti.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

L’Angola elimina la doppia imposizione con il metodo del computo, unitamente al metodo dell’esenzione. La Svizzera applica invece il metodo dell’esenzione con riserva della progressione. Conformemente alla sua politica, la Svizzera mantiene tuttavia la possibilità di tassare gli utili di capitale derivanti dall’alienazione di azioni di società immobiliari nel caso in cui questi utili non sono stati tassati effettivamente in Angola. Una disposizione specifica permette alla Svizzera di non esentare un reddito che l’Angola esonererebbe in caso di conflitto di qualificazione, al fine di evitare le doppie non imposizioni (par. 2 lett. d).

Inoltre, il computo è previsto per i dividendi, gli interessi, i canoni e i compensi per prestazioni di servizi tecnici (par. 2 lett. b). Il tenore di questa disposizione è nuovo. Il testo precedente solitamente concordato dalla Svizzera prevedeva tre opzioni: un computo dell’imposta estera non recuperabile, una riduzione forfettaria dell’imposta svizzera o un’esenzione parziale dei redditi interessati in Svizzera. A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, della modifica del 13 novembre 20198 dell’ordinanza del 22 agosto 19679 sul computo di imposte alla fonte estere che ha soppresso il carattere forfettario del computo di imposte, il testo della disposizione convenzionale è stato aggiornato e semplificato. La Svizzera continua a non essere obbligata a concedere un computo che ecceda la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile nell’altro Stato contraente conformemente alla CDI applicabile.

Art. 25 Procedura amichevole

Conformemente al tenore della disposizione contenuta nel Modello di convenzione dell’OCSE e derivante dall’azione 14 del progetto BEPS, il paragrafo 1 della presente disposizione sancisce che un contribuente può richiedere l’avvio di una procedura amichevole nel proprio Stato di residenza o nell’altro Stato contraente.

Nonostante le proposte della Svizzera, non è stato possibile convenire una clausola arbitrale per i casi in cui la procedura amichevole non dovesse sfociare in una soluzione accettabile per entrambe le parti. Una clausola di questo tipo non è conforme alla politica attualmente perseguita dall’Angola in materia di convenzioni. Tuttavia, una clausola evolutiva della nazione più favorita garantisce che una clausola di questo tipo convenuta in futuro dall’Angola con un altro Stato diventi applicabile anche per la Svizzera (cfr. par. 8 del Protocollo della Convenzione).

Art. 26 Scambio di informazioni

La CDI-AO contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell’articolo 26 CDI-AO e delle relative disposizioni del Protocollo (par. 9 del Protocollo della Convenzione).

Il campo di applicazione dello scambio di informazioni è circoscritto alle imposte considerate dalla CDI-AO.

Le disposizioni del presente articolo vengono concretizzate nel paragrafo 9 del Protocollo della Convenzione, che disciplina nel dettaglio le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare, è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l’identificazione) e, se noti, il nome e l’indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo della Convenzione stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale in materia sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Secondo il riveduto standard dell’OCSE vi sono comprese anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera può dare seguito a queste domande in virtù della CDI‑AO. L’identificazione può avvenire tramite il nome e l’indirizzo della persona interessata, ma anche attraverso altri mezzi, ad esempio la descrizione di un comportamento. Tale interpretazione segue la clausola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expeditions». Le premesse procedurali per entrare nel merito di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 201210 sull’assistenza amministrativa fiscale.

L’articolo 26 CDI-AO non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

Art. 28 Diritto ai benefici

La presente disposizione contiene una clausola antiabuso fondata sullo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-AO non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell’accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-AO.

La clausola antiabuso è contenuta nel Modello di Convenzione dell’OCSE (art. 29 par. 9) ed è necessaria per soddisfare lo standard minimo in materia.

Art. 29 Entrata in vigore

La CDI-AO entra in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica scritta trasmessa per via diplomatica che conferma la conclusione della procedura interna necessaria per la sua entrata in vigore. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio successivo all’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data. Ciò vale anche per le disposizioni sullo scambio di informazioni inerenti agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile che segue l’entrata in vigore della CDI-AO, o dopo tale data.

4 Ripercussioni finanziarie

In tutte le CDI gli Stati contraenti rinunciano a una parte del loro gettito fiscale. Considerato il volume esiguo degli scambi commerciali bilaterali, le ripercussioni finanziarie dovrebbero rimanere modeste. La CDI-AO riduce segnatamente l’aliquota d’imposta residua al 15 per cento per i dividendi (al 5 % per le società che detengono almeno il 25 % del capitale della società che paga i dividendi, per gli istituti di previdenza e per le banche centrali) e al 7 per cento per gli interessi. Complessivamente, questi provvedimenti rafforzano e garantiscono le condizioni quadro fiscali, con ricadute positive sull’economia svizzera. Il recepimento di una disposizione sullo scambio di informazioni non comporta direttamente una diminuzione del gettito fiscale. La CDI-AO può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

5 Aspetti giuridici

La CDI-AO si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale la CDI-AO. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvarlo.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La CDI-AO contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). La presente Convenzione contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl e dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la CDI-AO è pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali soggetti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).