FF 2024 1651
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) (Disegno)
(LPPC)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20241,
decreta:
I
La legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 99 cpv. 1bis
I Cantoni continuano ad approntare le sirene secondo quanto disposto dalla Confederazione (art. 9 cpv. 2) al più tardi fino al 31 dicembre 2028. Durante tale periodo provvedono alla loro manutenzione e permanente prontezza d’impiego. A tal fine la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità annua pari a 600 franchi al massimo per sirena.
II
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]3). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2028.