FF 2024 2748
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Attuazione della 13a rendita di vecchiaia) (Disegno)
(LAVS)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 20241,
decreta:
I
La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 24b secondo periodo
… Per il calcolo comparativo, la 13a rendita di vecchiaia di cui all’articolo 34ter e, se del caso, il supplemento di rendita di cui all’articolo 34bis sono considerati in aggiunta alla rendita di vecchiaia annua.
Art. 34ter 1b. 13a rendita di vecchiaia
Gli assicurati che nel mese di dicembre hanno diritto a una rendita di vecchiaia ricevono una 13a rendita di vecchiaia.
La 13a rendita di vecchiaia è versata quale supplemento alla rendita di vecchiaia annua. Corrisponde a un dodicesimo della rendita di vecchiaia riscossa nell’anno civile in questione.
La 13a rendita di vecchiaia è versata nel mese di dicembre. Se la rendita di vecchiaia è versata una volta all’anno conformemente all’articolo 44 capoverso 2, il versamento della 13a rendita di vecchiaia è concomitante a quello della rendita di vecchiaia.
Art. 46 cpv. 2bis
In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto al pagamento a posteriori della 13a rendita di vecchiaia si estingue con il decesso dell’assicurato.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
Art. 37 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
2. Legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 11 cpv. 3 lett. i
Non sono computati:
la 13a rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34ter LAVS.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.