FF 2024 28

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», depositata l’8 settembre 20202;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20223,

decreta:

Art. 1

L’iniziativa popolare dell’8 settembre 2020 «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 78a Paesaggio e biodiversità

A complemento dell’articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché:

  1. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;

  2. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;

  3. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d’importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d’importanza cantonale.

Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza cantonale o nazionale. L’essenza dei valori protetti dev’essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l’articolo 78 capoverso 5.

La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

Art. 197 n. 124

12. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Paesaggio e biodiversità)

Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol