FF 2024 28
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», depositata l’8 settembre 20202;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20223,
decreta:
Art. 1
L’iniziativa popolare dell’8 settembre 2020 «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 78a Paesaggio e biodiversità
A complemento dell’articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché:
siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;
la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;
siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.
Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d’importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d’importanza cantonale.
Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza cantonale o nazionale. L’essenza dei valori protetti dev’essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l’articolo 78 capoverso 5.
La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.
Art. 197 n. 124
12. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Paesaggio e biodiversità)
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.
Art. 2
L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023 La presidente: Eva Herzog |