FF 2024 304
Decreto federale che approva un limite di spesa per l’indennità dell’offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 12 della legge del …2 sul trasporto di merci;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 20243,
decreta:
Art. 1
Per il periodo 2026–2029 è approvato un limite di spesa di 40 milioni di franchi per l’indennità dei costi non coperti dell’offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia.
Art. 2
L’importo del limite di spesa si fonda sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:
2023: +2,2 %;
2024: +1,9 %;
2025: +1,1 %;
2026 e anni seguenti: +1,0 % all’anno.
Art. 3
Il presente decreto non sottostà a referendum.