FF 2024 3274
Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digita-lizzazione della procedura di visto (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Il presente messaggio concerne la messa in atto delle riforme riguardanti il rilascio di visti Schengen tramite una piattaforma europea per le domande di visto e la soppressione dei visti adesivi in forma cartacea. Questo sviluppo inerente al trattamento delle domande di visto finalizzate all’entrata nello spazio Schengen consente di armonizzare i processi, di semplificare le procedure per i richiedenti il visto e di rendere più efficace la cooperazione tra le autorità migratorie dell’UE e dei Paesi associati a Schengen. Il rilascio di un visto digitale garantisce inoltre una sicurezza ottimale e al tempo stesso permette al suo detentore di verificarne elettronicamente la validità.
1.2 Necessità di intervento e obiettivi
Con l’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Accordo d’associazione a Schengen, AAS), la Svizzera si è in linea di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto normativo si svolge secondo una procedura speciale che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi dell’UE responsabili e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il 13 novembre 2023, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea (UE) hanno adottato una riforma del trattamento delle domande di visto che concerne diversi atti normativi europei, tra cui il codice dei visti2 e il regolamento VIS3.
Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) costituisce attualmente lo strumento principale di collaborazione tra gli Stati Schengen nel quadro del rilascio di visti per un soggiorno di 90 giorni su 180 giorni nello spazio Schengen (visti per soggiorni di breve durata).
Tale sistema d’informazione è stato aggiornato al fine di integrarvi in futuro i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Le relative modifiche giuridiche sono già state effettuate e approvate a livello europeo e svizzero nel quadro del recepimento dei regolamenti (UE) 2021/11334 e 2021/11345. Il futuro C-VIS, la cui entrata in funzione è prevista nel corso del 2026, garantirà migliori controlli alle frontiere Schengen e agevolerà la circolazione all’interno di tale spazio per i detentori dei documenti in questione.
In occasione della revisione del codice dei visti dell’UE nel 20196, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno manifestato la volontà di elaborare una soluzione comune per consentire di presentare le domande di visto Schengen online, sfruttando appieno a tale scopo gli sviluppi recenti sul piano giuridico e tecnologico. Tale soluzione intende garantire ai cittadini di Stati terzi una procedura di rilascio dei visti più snella ed efficiente e ottimizzare il rapporto costi-efficacia per gli Stati Schengen. A causa della difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle domande di visto, la pandemia di COVID-19 ha provocato un rallentamento delle operazioni relative ai visti Schengen in tutto il mondo. Tale circostanza ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare i lavori di digitalizzazione delle procedure di rilascio dei visti.
Il regolamento (UE) 2023/26677 prevede le misure seguenti:
– obbligo di presentare le domande di visto per soggiorni di breve durata tramite una piattaforma europea per i visti (piattaforma per la domanda di visto dell’UE, di seguito «piattaforma europea»), salvo alcune eccezioni (p. es. motivi umanitari, casi di forza maggiore o familiari di cittadini UE/AELS);
– accertamento dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto ed esame preliminare della ricevibilità della stessa grazie alla piattaforma europea; successivo esame dei risultati da parte dello Stato membro competente;
– lo sviluppo e la gestione operativa saranno assicurati dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA);
– nuove disposizioni nel codice dei visti e nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) riguardanti l’introduzione di un visto digitale per soggiorni sia di breve che di lunga durata, che renderà inutile il visto adesivo fisico;
– disposizioni particolari applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito8.
La procedura di visto e le regole materiali per il rilascio dei visti stabilite dal codice dei visti rimangono invariate; le uniche novità previste sono la presentazione elettronica delle domande di visto e la notifica elettronica delle relative decisioni. Gli Stati hanno la facoltà di contemplare determinate eccezioni all’utilizzo della piattaforma europea per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata. Dal momento in cui uno Stato Schengen si dichiara competente, i dati registrati temporaneamente sulla piattaforma sono trasmessi al sistema nazionale visti ai fini del trattamento della domanda.
La messa in funzione della piattaforma europea è prevista all’inizio del 2028. In seguito gli Stati Schengen avranno sette anni di tempo per collegarsi alla piattaforma europea. La Svizzera dovrebbe collegarsi non prima del 2030.
1.3 Panoramica delle novità introdotte dal regolamento
Lo sviluppo della piattaforma europea collegata al VIS garantisce miglioramenti puntuali. Vanno sottolineate in particolare le novità seguenti:
– la piattaforma europea indicherà lo Stato Schengen competente per il trattamento della domanda in base a criteri predefiniti. Questi criteri si riferiscono alla durata del soggiorno, allo Stato del primo ingresso e al Paese legato allo scopo principale del soggiorno;
– le eccezioni al principio generale dell’obbligo di utilizzare la piattaforma europea devono essere concretizzate dagli Stati Schengen. Le eccezioni previste dal regolamento non costituiscono divieti formali, ma lasciano la libertà di scegliere tra il processo utilizzato finora e quello digitale;
– la nuova piattaforma europea consente di armonizzare la procedura di domanda e di garantire che i richiedenti abbiano un solo interlocutore;
– la piattaforma europea fornirà ai richiedenti informazioni aggiornate sui visti Schengen per soggiorni di breve durata nonché tutte le indicazioni necessarie riguardo ai requisiti e alle procedure;
– il visto digitale garantisce una migliore protezione dagli abusi in quanto è più difficilmente falsificabile e meno soggetto al rischio di perdita o furto.
1.4 Svolgimento ed esito dei negoziati
Il 27 aprile 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di una piattaforma elettronica europea per i visti. Le discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE, durate da luglio 2022 a giugno 2023, sono state particolarmente intense riguardo ai seguenti aspetti: la forma precisa del visto digitale, la sua registrazione e il suo controllo in caso di problemi tecnici, i criteri per stabilire quale Stato è competente per il trattamento della domanda di visto nonché l’accesso alla piattaforma europea, in particolare da parte di terzi che offrono servizi legati alla procedura di visto (di seguito: fornitori esterni di servizi). La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati nel quadro del suo diritto di parola.
Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede regole particolari per i beneficiari dell’accordo del 18 ottobre 2019 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso UE-Regno Unito»). La Svizzera si è dichiarata favorevole al riconoscimento dei diritti derivanti dal suddetto accordo pur non essendone parte contraente. La Svizzera ha chiesto altresì che le regole previste a favore dei familiari di cittadini britannici che possono usufruire dell’accordo tra l’UE e il Regno Unito in seguito al recesso di quest’ultimo dall’UE siano applicabili anche ai familiari di cittadini britannici che beneficiano dell’accordo del 25 febbraio 20199 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo Svizzera-Regno Unito sui diritti acquisiti). A tal fine sono stati inseriti diversi rimandi al Manuale visti rielaborato tramite la decisione di esecuzione C(2024) 4319 def.10, destinato alle autorità che rilasciano i visti Schengen. Questa decisione esecutiva è applicabile dal 28 giugno 2024.11
La Svizzera ha altresì chiesto che i rimandi alla direttiva 2004/38/CE12 siano completati con la menzione di tutti gli accordi che garantiscono diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’UE, come l’accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
La Svizzera ha inoltre posto domande concernenti il ruolo dei fornitori esterni di servizi nel quadro delle richieste successive, la maniera di procedere se durante il periodo transitorio unicamente alcuni Stati partecipano alla piattaforma europea nonché la gestione del volume delle domande e le relative conseguenze.
Il 7 febbraio 2023, la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Commissione LIBE) ha adottato la propria posizione negoziale relativa alla suddetta proposta. Il 29 marzo 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha adottato il mandato negoziale del Consiglio. Successivamente hanno preso il via i triloghi tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Il 13 giugno 2023 è stato possibile trovare un compromesso. Il regolamento è stato adottato l’8 novembre 2023 dal COREPER, e il 29 giugno 2023 dalla Commissione LIBE. Il compromesso raggiunto è stato successivamente approvato dal Parlamento europeo (in plenum) il 18 ottobre 2023 e dal Consiglio dell’UE (Consiglio dei ministri) il 13 novembre 2023. Lo stesso giorno lo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato notificato alla Svizzera. L’adozione formale del regolamento è avvenuta in seguito il 22 novembre 2023 con la firma dell’atto da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE.
1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di principio impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò sia necessario, a trasporre nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen. L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione nel diritto nazionale degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.
In seguito, il Consiglio federale ha a disposizione un termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione dell’atto da parte dell’UE per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se ed eventualmente entro quale termine la Svizzera intende recepire lo sviluppo (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero rappresenta un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. Siccome nel caso in oggetto il regolamento europeo notificato alla Svizzera assume un carattere vincolante e dunque il suo recepimento richiede uno scambio di note, l’approvazione di quest’ultimo compete all’Assemblea federale (cfr. n. 8.1). La Svizzera ha pertanto informato l’UE che lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione può essere per lei giuridicamente vincolante soltanto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera ha al massimo due anni di tempo a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE per recepire e trasporre tale sviluppo; anche un eventuale referendum deve avere luogo entro tale termine. Una volta completata la procedura nazionale e adempiuti tutti i requisiti costituzionali legati al recepimento e alla trasposizione del regolamento europeo, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto il referendum, questa notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.
Partendo dalla data di adozione formale dell’atto (22.11.2023), il termine per il recepimento e la trasposizione del regolamento scade dunque il 22 novembre 2025. L’UE prevede di mettere in funzione la piattaforma europea all’inizio del 2028. L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen potrebbe comportare, nel caso estremo, la fine della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD14)15.
1.6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale
Il presente disegno non figura espressamente né nel messaggio del 29 gennaio 202016 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202017 sul programma di legislatura 2019–2023. Esso si inserisce tuttavia nell’obiettivo 13 del suddetto programma(«La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale»). Non figura nemmeno nel messaggio del 24 gennaio 202418 sul programma di legislatura 2023–2027. Si inserisce tuttavia nel suo obiettivo 2(«La Svizzera rinnova le sue relazioni con l’UE»). Il presente sviluppo di Schengen rientra anche nell’indirizzo politico 1 («La Svizzera assicura la propria prosperità in modo sostenibile e coglie le opportunità offerte dalla tecnologia digitale») degli obiettivi del Consiglio federale per il 202419.
2 Risultati della consultazione e posizione del Consiglio federale
La consultazione, indetta in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo)20 e svoltasi dall’8 dicembre 2023 al 22 marzo 2024, ha raccolto 44 pareri.
In totale si sono espressi 25 Cantoni, 4 partiti (il Centro, PLR, PS, UDC), l’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA), l’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUSC), l’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), l’Unione sindacale svizzera (USV), il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e sette ulteriori cerchie interessate. Tra questi, tre Cantoni (AR, GR, OW) e altri otto partecipanti (AUSL, ASM, ASUSC, USI, CCPCS, Aeroporto di Zurigo, TAF e TF) hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi.
AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZG approvano il progetto e le modifiche di legge necessarie. Taluni Cantoni hanno espresso alcune considerazioni.
Molti Cantoni sottolineano i progressi legati alla sicurezza dello spazio Schengen e alla garanzia della libera circolazione. Alcuni partecipanti auspicano che le eccezioni all’obbligo di utilizzare la piattaforma siano disciplinate in modo ampio. Alcuni dubbi sono stati espressi sull’efficacia del sistema per quanto riguarda la competenza degli Stati Schengen prevista dalla piattaforma.
PLR, PS e il Centro approvano in linea di principio il progetto. A loro parere la possibilità di presentare le domande di visto online semplifica e accelera nel complesso il processo. Il PLR, seppur a favore del progetto, esprime alcune riserve sulle garanzie relative alla protezione dei dati. Anche il Centro appoggia il progetto con riserve sulla protezione dei dati e chiedendo che talune ambiguità vengano risolte.
usam, CDDGP,USS e ASSA approvano il progetto. AsyLex critica la registrazione di un numero elevato di dati personali e il relativo accesso da parte di numerose autorità e di terzi non ben definiti. Sosf e Solinetz sono molto critici riguardo al progetto, in particolare a causa dell’obbligo di utilizzare la piattaforma europea e dei costi elevati per la sua creazione.
L’UDC respinge il progetto e chiede al Consiglio federale di fare chiarezza in merito a costi, ripercussioni sul personale e attuazione delle procedure nonché di mantenere la procedura attuale oltre a quella digitale.
2.1 Obbligo di utilizzare la piattaforma
Sosf e Solinetz chiedono al Consiglio federale di disciplinare in modo ampio le eccezioni secondo l’articolo 109abis capoverso 2 del progetto di revisione della legge federale del 16 dicembre 200521 sugli stranieri e la loro integrazione (D-LStrI) proposto, se non addirittura di prescindere dall’obbligo di presentare la domanda tramite la nuova piattaforma europea mantenendo come opzione l’attuale modalità di presentazione.
Posizione del Consiglio federale
Il Consiglio federale ha preso atto di queste critiche e ha esaminato la possibilità di concepire l’utilizzo della piattaforma quale strumento a disposizione delle persone che richiedono un visto per soggiorni di breve durata. Il margine di manovra degli Stati Schengen è tuttavia limitato. Secondo il nuovo articolo 9 paragrafo 1bis del codice dei visti, «fatti salvi gli articoli 33 e 35, le domande sono presentate tramite la piattaforma EU VAP». Numerose eccezioni al codice dei visti dovranno essere disciplinate in un’ordinanza d’esecuzione. Le eccezioni previste dal regolamento VIS riveduto dovranno riflettersi anche in tale ordinanza.
È per esempio previsto che i familiari dei cittadini europei possano presentare una domanda direttamente al consolato. Anche i membri di governo o di delegazioni diplomatiche possono usufruire della via diplomatica e non servirsi della piattaforma dell’UE per le domande di visto. Occorrerà inoltre concretizzare le eccezioni per motivi umanitari, in casi di forza maggiore o per altri casi individuali giustificati. Sebbene esaustive, le eccezioni sono formulate in termini generali e lasciano al Consiglio federale un certo margine di manovra per la redazione. Di conseguenza il disegno rimane fondamentalmente invariato.
2.2 Protezione dei dati
Il PLR e il Centro auspicano delle misure volte a proteggere i dati dei richiedenti il visto conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati22 (GDPR) e ai più elevati standard di sicurezza informatica. Per diversi partecipanti, sul piano della protezione dei dati è fondamentale definire in modo più preciso i diritti d’accesso di autorità, organizzazioni e terzi e che siano rispettate le vigenti disposizioni in materia.
Posizione del Consiglio federale
Il Consiglio federale condivide le osservazioni in merito alla protezione dei dati. Lo sviluppo tecnico della piattaforma europea compete all’agenzia eu-LISA. Le specifiche tecniche sono pertanto approvate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere positivo della Commissione europea in merito alle stesse. L’infrastruttura informatica della piattaforma è distribuita in diverse ubicazioni allo scopo di predisporre le funzionalità definite nel regolamento in conformità ai requisiti di sicurezza, protezione dei dati e sicurezza dei dati. La legge federale del 25 settembre 202023 sulla protezione dei dati (LPD), che si applica a qualsiasi trattamento di dati personali, tiene inoltre conto del GDPR, applicabile a livello europeo. Gli accessi alla piattaforma dell’UE per le domande di visto sono disciplinati dal regolamento (UE) 2023/2667. Gli accessi previsti dall’articolo 109ater D-LStrI si fondano su tale regolamento. Il Consiglio federale procederà alle necessarie precisazioni per quanto concerne le autorità autorizzate ad accedere alla piattaforma europea (cfr. art. 109e lett. c D-LStrI). Taluni terzi autorizzati, come i datori di lavoro o le università, potranno peraltro accedere alla piattaforma europea unicamente per consultare i visti e la loro durata di validità. In quest’ottica viene proposta una nuova formulazione dell’articolo 109ater capoverso 2 D-LStrI che consente al Consiglio federale di determinare ulteriori autorità o terzi autorizzati a verificare la validità di un visto accedendo alla piattaforma. Per decidere quali terzi o autorità possono consultare un visto per un soggiorno di breve durata, il Consiglio federale si fonderà pertanto sugli atti esecutivi della Commissione.
2.3 Uso della piattaforma per i visti per soggiorni di lunga durata
I Cantoni di GE, SO e VS deploranoche, tra le modifiche proposte, non figuri la possibilità di utilizzare la piattaforma per la presentazione di domande per il rilascio di visti nazionali di tipo D (in particolare le domande per quelli di «ritorno» presentate dall’estero).
Posizione del Consiglio federale
Il Consiglio federale prende atto di questo desiderio. Non è tuttavia previsto che la piattaforma europea venga utilizzata per i visti per soggiorni di lunga durata. La piattaforma è pensata per verificare la ricevibilità delle domande e le competenze per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata. Con l’applicazione del nuovo articolo 18 CAS i visti per soggiorni di lunga durata verranno emanati in forma digitale. Ciò nonostante, il visto non verrà trasmesso ai richiedenti tramite la piattaforma, bensì tramite un altro canale elettronico o un documento scritto recante un codice che attesta il visto. La Svizzera sta vagliando quali processi saranno necessari per la concessione di visti digitali per soggiorni di lunga durata.
2.4 Garanzia d’accesso a una procedura fisica
Diversi partecipanti (PLR, PS, UDC, USS) sono dell’idea che tale riforma debba essere accompagnata da continui sforzi volti a migliorare l’accessibilità del sistema dei visti Schengenper tutti i richiedenti, compresi quelli di Paesi terzi e del Regno Unito post Brexit.
PS e USS sono favorevoli alla possibilità, in casi eccezionali, di continuare a presentare una domanda di visto secondo la modalità attuale. L’UDC critica fortemente il totale abbandono della procedura attuale – salvo eccezioni – e auspica che venga mantenuta parallelamente agli sviluppi informatici sul piano nazionale. Asylex e Sosf vogliono accertarsi che i rifugiati e le persone che non hanno accesso agli strumenti informatici richiesti possano avere a disposizione una procedura non elettronica.
Posizione del Consiglio federale
Il Consiglio prende atto di queste osservazioni e intende garantire un accesso agevolato alla piattaforma a quanti più richiedenti possibile. Come previsto dal regolamento (UE) 2023/2667, tuttavia, sarà possibile accedere alla procedura fisica in casi individuali giustificati, in casi di forza maggiore o per motivi umanitari. Il Consiglio federale s’impegnerà a sfruttare il margine di manovra concessogli dal regolamento allo scopo di prevedere eccezioni per le persone con scarse conoscenze informatiche o che non dispongono degli strumenti richiesti. Occorrerà determinare con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in che modo garantire questo accesso fisico (consolati o outsourcing). Non è tuttavia prevista una libera scelta della procedura, salvo nel caso di familiari di cittadini dell’UE o degli Stati associati a Schengen, come previsto dal regolamento (UE) 2023/2667.
2.5 Punti da chiarire
Diversi partecipanti esprimono insoddisfazione per quanto riguarda determinate questioni inerenti alla piattaforma europea che non sono ancora state chiarite ( volume delle domande, determinazione dello Stato competente e ruolo dei terzi autorizzati nel quadro di ulteriori domande di visto che non implichino la registrazione dei dati biometrici).
Posizione del Consiglio federale
Il Consiglio federale ritiene essenziale chiarire le questioni irrisolte relative alla nuova piattaforma. Ha pertanto preso atto del fatto che, in caso di domande di visti ulteriori, i fornitori esterni di servizi non saranno più necessariamente chiamati a verificare la qualità dei documenti, salvo qualora vengano depositati nuovi documenti di viaggio. Le persone che desiderano incaricare terzi di presentare per loro una domanda online saranno tuttavia liberi di farlo dietro pagamento diretto di questo servizio.
Il Consiglio federale parte peraltro dal presupposto che il volume delle domande di visto rimanga accettabile per la Svizzera e che le domande saranno trattate entro i termini previsti. La procedura volta a determinare lo Stato Schengen competente non dovrebbe in nessun caso ritardare indebitamente il trattamento di una domanda di per sé ricevibile.
3 Consultazione delle commissioni parlamentari
Le Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) e del Consiglio nazionale (CIP-N) sono state consultate in merito all’applicazione parziale a titolo provvisorio dello scambio di note relativo alla piattaforma europea (art. 152 cpv. 3bis della legge del 13 dicembre 200224 sul Parlamento [LParl]). Entrambe le commissioni si sono pronunciate a favore dell’applicazione parziale a titolo provvisorio (cfr. n. 8.5).
4 Punti essenziali del regolamento (UE) 2023/2667
4.1 Principali modifiche apportate dal regolamento europeo
La modifica prevista semplifica e armonizza la procedura di domanda di visto Schengen, consentendo di ridurre in una certa misura gli oneri amministrativi per gli Stati Schengen e contribuendo a incrementare la sicurezza sia della procedura di rilascio dei visti Schengen che nello spazio Schengen. Si tratta di una soluzione per giunta rispettosa della protezione dei dati e dei diritti fondamentali in quanto il trattamento dei dati personali (anche di quelli degni di particolare protezione) dei richiedenti il visto è disciplinato in modo preciso e si limita al minimo necessario. Essa implica lo sviluppo di una piattaforma europea per le domande di visto digitale per soggiorni di breve durata e impone l’impiego del visto digitale. È previsto un periodo transitorio di sette anni, in particolare per permettere agli Stati Schengen che utilizzano o sviluppano proprie piattaforme nazionali di sostituirle con la piattaforma europea. In questo periodo transitorio, ogni Stato Schengen è libero di scegliere quando collegarsi alla piattaforma europea per le domande di visto, comunicando però all’UE, al momento dell’entrata in funzione della piattaforma europea, la data prevista del suo collegamento.
La piattaforma europea svolgerà un accertamento preliminare della competenza dello Stato Schengen in base ai criteri della durata e della finalità principale del soggiorno, da un lato, e della ricevibilità della domanda (documenti giustificativi, documenti di viaggio, identificatori biometrici, diritti per i visti), dall’altro.
I dati dei richiedenti il visto verranno conservati provvisoriamente sulla piattaforma europea e saranno cancellati dopo la loro trasmissione al sistema nazionale dello Stato membro competente. Di conseguenza, tutti gli Stati che hanno già parzialmente digitalizzato i propri sistemi di domanda (p. es. mediante moduli elettronici) dovrebbero essere in grado di continuare a utilizzare la loro interfaccia per la trasmissione dei dati al loro sistema nazionale. Gli Stati partecipanti che hanno approntato strumenti per digitalizzare il trattamento nazionale delle domande di visto potranno mantenere le loro soluzioni tecniche attuali. Oltre a ridurre i rischi per la sicurezza o la protezione dei dati, la conservazione decentrata permette anche di ridurre i costi per gli Stati che hanno già investito nella digitalizzazione.
La proposta non tange in alcun modo i rimedi giuridici del diritto nazionale. Gli Stati partecipanti mantengono la piena libertà di digitalizzare o meno i rimedi giuridici legati al rifiuto o alla revoca di un visto. Questo aspetto viene comunque affrontato nel quadro del recepimento da parte della Svizzera del presente sviluppo dell’acquis di Schengen.
La revisione del regolamento VIS introduce essenzialmente modifiche correlate alla piattaforma europea collegata alla copia del C-VIS, stabilisce regole in materia di notifica, definisce la piattaforma e i suoi contenuti e disciplina i relativi requisiti per gli Stati e l’agenzia eu-LISA. La revisione del codice dei visti concerne invece i nuovi processi indotti dalla digitalizzazione per quanto riguarda in particolare la competenza e la ricevibilità delle domande di visto per soggiorni di breve durata, le eccezioni generali all’obbligo di utilizzare la piattaforma europea per i visti per soggiorni di breve durata nonché la definizione di visto digitale.
La revisione della CAS prevede l’introduzione di un nuovo visto digitale anche per i soggiorni di lunga durata. La modifica al regolamento (UE) 2017/222625 tiene conto del visto digitale nel quadro del sistema di ingressi e uscite (EES). Le modifiche agli altri regolamenti europei riguardano la digitalizzazione dei diversi visti di transito.
4.2 Commento alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2667
4.2.1 Articolo 1: Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009
Questo articolo include tutte le modifiche del regolamento (CE) n. 810/200926 (codice dei visti) necessarie all’allestimento della nuova piattaforma europea collegata al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS).
Il codice dei visti disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio di visti per soggiorni brevi (al massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) da parte degli Stati Schengen. Tale regolamento si applica ai cittadini di Paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen (conformemente al regolamento [UE] 2018/180627). Esso elenca altresì i Paesi terzi i cui cittadini devono disporre di un visto di transito aeroportuale per accedere alle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati Schengen (allegato IV); inoltre regolamenta il rilevamento degli indicatori biometrici nel C-VIS. Alcune modifiche previste non sono direttamente legate alla nuova piattaforma europea (art. 1 e 3).
Articolo 1 paragrafo 2 lettera c
All’articolo 1 paragrafo 2 del codice dei visti è stata aggiunta una nuova lettera c, che garantisce i diritti di soggiorno di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso UE-Regno Unito»28).
I diritti di soggiorno di questi cittadini di Stati terzi sono così fatti salvi e garantiti. Le agevolazioni di cui beneficiano tali familiari nella misura in cui sono soggetti all’obbligo del visto saranno precisati negli atti di esecuzione della Commissione europea, e in particolare nel manuale dei visti (art. 13 par. 3 e 14 par. 3 dell’accordo di recesso UE-Regno Unito).
Articolo 2
Nell’articolo 2 viene ridefinita la nozione di modulo di domanda che, d’ora in poi, sarà disponibile sia online che su carta. È stata inoltre aggiunta la definizione di visto digitale, ossia un visto emesso secondo il regolamento (CE) n. 1683/9529. Il regolamento (CE) n. 1683/95 è stato modificato al fine di precisare la forma del visto digitale per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Il regolamento (UE) 2023/268530 che ha formalizzato tali modifiche è stato notificato alla Svizzera il 13 novembre 2023, contemporaneamente al presente sviluppo dell’acquis di Schengen (v. anche n. 5.2.4). Sono altresì definite le nozioni di firma elettronica, notifica elettronica e chatbot.
Articolo 3 paragrafo 5 lettere b e d
Quale novità, l’articolo fa riferimento non solo ai familiari di cittadini europei, ma anche ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE‑Regno Unito. L’esenzione dal visto di transito aeroportuale, che vale già per i cittadini di Stati terzi che sono familiari di persone che beneficiano della libera circolazione nello spazio Schengen o di cittadini dell’UE, a seguito della BREXIT è pertanto estesa anche ai familiari di cittadini britannici. Ciò vale, in linea di massima, anche per i familiari di cittadini britannici che beneficiano dell’accordo Svizzera-Regno Unito sui diritti acquisiti. Sono altresì esonerati da tale visto i detentori di titoli di soggiorno di un Paese europeo che non recepisce il presente sviluppo dell’acquis di Schengen o non lo recepisce ancora per intero.
Articolo 8 paragrafo 4bis
Il nuovo paragrafo 4bis prevede che gli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato rappresentante e uno Stato rappresentato in virtù dell’articolo 8 paragrafo 4 del codice dei visti figurino nella piattaforma europea e siano consultabili.
Articolo 9 paragrafi 1bis, 1ter e 4 lettera d
L’articolo 9 del codice dei visti disciplina le modalità pratiche per la presentazione di una domanda. Per quanto riguarda la nuova piattaforma messa a disposizione, i paragrafi in questione rinviano al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS). Essi prevedono che, in linea di massima, qualsiasi domanda di visto per soggiorni di breve durata debba essere inoltrata tramite la nuova piattaforma europea: sono tuttavia possibili eccezioni, soprattutto per motivi umanitari, in casi di forza maggiore o in casi individuali giustificati (par. 1ter). Anche i membri di un governo nazionale possono depositare una domanda di visto per via diplomatica e non mediante la piattaforma europea. Sono altresì fatti salvi le domande di proroga e i visti rilasciati alle frontiere esterne di Schengen (par. 1bis). I membri invitati di delegazioni ufficiali sono parimenti esentati.
Nel paragrafo 4, tra le persone che possono presentare una domanda servendosi della piattaforma europea figurano ormai, oltre agli intermediari commerciali accreditati, anche coloro che sono autorizzati ad agire a nome del richiedente (lett. d).
Articolo 10 paragrafi 1, 1bis, 1ter e 3
Il nuovo paragrafo 1 impone ai richiedenti di presentarsi di persona per le procedure previste dagli articoli 12 e 13 del codice dei visti, vale a dire il rilevamento dei dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto) e la verifica del documento di viaggio.
I paragrafi 1bis e 1ter stabiliscono che, in casi singoli giustificati o quando a livello locale si riscontra un numero elevato di documenti fraudolenti, i consolati possono, dopo una prima valutazione della domanda di visto, esigere dal richiedente la presentazione di un documento di viaggio o di documenti giustificativi. L’applicazione di queste regole avviene nel quadro della cooperazione locale Schengen tenendo conto della situazione sul posto.
Le condizioni per presentare una domanda di visto previste dall’articolo 10 paragrafo 3 del codice dei visti sono state leggermente modificate per renderle applicabili a una domanda elettronica depositata tramite la piattaforma europea. I documenti non vanno consegnati formalmente, ma deve essere fornita la prova del loro possesso (documenti scansionati). Ciò vale per i documenti di viaggio, i documenti giustificativi e un’eventuale assicurazione sanitaria di viaggio. Per il resto non si registrano cambiamenti sostanziali rispetto alle condizioni odierne.
Articolo 11 paragrafi 1, 1bis, 1ter, 1quarter, 4 e 5
In base al paragrafo 1 dell’articolo 11, qualsiasi domanda presentata tramite la piattaforma europea d’ora in poi dovrà essere firmata elettronicamente. Unicamente le domande presentate eccezionalmente per scritto vanno firmate manualmente. Attualmente contemplata al paragrafo lbis, la firma elettronica oggi costituisce l’eccezione (odierni par. 1bis e 1ter abrogati).
Il nuovo paragrafo 1quater impone a ogni richiedente di presentare un modulo di domanda debitamente compilato corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati trasmessi nonché di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Ogni richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/39931 (codice frontiere Schengen) e che può essere invitato a fornire i pertinenti documenti giustificativi all’atto di ciascun ingresso.
Rispetto ai vigenti paragrafi 4 e 5, la traduzione del modulo di domanda non è prevista unicamente nelle lingue ufficiali degli Stati terzi, ma anche in quelle non ufficiali.
Articolo 12
Il vigente articolo 12 relativo al documento di viaggio è stato interamente rivisto. Le condizioni attuali che i documenti devono soddisfare sono state mantenute (par. 1), il documento non deve tuttavia più contenere almeno due pagine bianche. Inoltre, il richiedente è tenuto a presentarsi di persona presso un consolato con il proprio documento di viaggio soltanto in occasione della prima domanda di visto. I dati biometrici vanno però aggiornati nel C-VIS ogni 59 mesi; in tal caso, il richiedente è tenuto a presentarsi nuovamente di persona in caso di una nuova domanda di visto (par. 2). La presenza fisica è pure necessaria se occorre verificare i documenti di viaggio. La verifica dell’autenticità, dell’integrità e della validità dei documenti deve essere effettuata con l’ausilio di tecnologie appropriate (par. 3).
Occorre anche verificare che il documento di viaggio corrisponda alla sua copia scansionata caricata sulla piattaforma europea dal richiedente (par. 4). Se emergono dei dubbi in seguito alle verifiche effettuate dai fornitori esterni di servizi, il consolato ne deve essere informato e ricevere i documenti per ulteriori verifiche (par. 5). Quando il documento di viaggio presentato contiene un supporto di memorizzazione, il consolato o il fornitore esterno di servizi verifica l’autenticità e l’integrità dei dati presenti sul chip, legge il chip e carica sulla piattaforma europea i dati personali pertinenti, limitatamente ai dati inclusi nella zona lettura ottica e alla fotografia, i certificati elettronici e i protocolli del controllo (par. 6).
La Commissione europea è incaricata di disciplinare i dettagli tecnici legati all’autenticazione dei documenti di viaggio e dei rispettivi chip (par. 7). Essa è altresì tenuta a precisare in un atto di esecuzione le tecnologie, i metodi e le procedure per accertare l’autenticità dei documenti. In caso di dubbi sulla qualità della copia elettronica del documento di viaggio, è possibile caricare una nuova copia di quest’ultimo sulla piattaforma europea (par. 8).
Articolo 13 paragrafi 6 e 7quater
In base al paragrafo 6, il rilevamento degli identificatori biometrici compete al personale qualificato e debitamente autorizzato dei consolati o dei fornitori esterni di servizi. I consolati sono responsabili della qualità e del controllo delle impronte digitali e dell’immagine del volto.
Il paragrafo 7quater rinvia al regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/113432, che prevede in particolare un portale sicuro per i fornitori esterni di servizi (art. 7septies). I fornitori in questione sono così autorizzati a caricare i dati biometrici sulla piattaforma europea per conto dei consolati e delle rappresentanze tramite questo strumento sicuro.
Articolo 14 paragrafi 1 e 2
L’articolo 14 elenca i documenti giustificativi di cui il richiedente il visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale deve disporre. Le formulazioni attuali dei paragrafi 1 e 2 sono state modificate per tenere conto della presentazione dei suddetti documenti sulla piattaforma europea.
Articolo 15 paragrafo 2
La formulazione attuale è stata rivista: i richiedenti sono ora tenuti a dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio. L’obbligo di firmare una dichiarazione particolare viene meno.
Articolo 16 paragrafi 7 e 9
Il paragrafo 7 è stato integrato con l’indicazione della modalità di pagamento da utilizzare, ossia il pagamento elettronico. In linea di massima deve essere utilizzato lo strumento di cui all’articolo 7septies del regolamento VIS. Qualora il pagamento per via elettronica non sia possibile, l’importo dovuto può essere versato al consolato o ai fornitori esterni di servizi.
Già oggi, il paragrafo 9 impone di rivedere ogni tre anni l’importo degli emolumenti tenendo conto in particolare dell’inflazione e dell’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Quale novità, tale paragrafo rinvia agli articoli 32bis e 33 del codice dei visti, i quali riguardano la conferma e la proroga di un visto.
Articolo 18 paragrafi 2–5
Nell’articolo 18 sono stati aggiunti due nuovi paragrafi, mentre il paragrafo 2 è stato abrogato. L’articolo in questione disciplina ora anche la verifica della ricevibilità delle domande da parte dello Stato competente. Il consolato dello Stato che ha ricevuto la notifica inviata dal sistema accerta se la domanda è di sua competenza: qualora non lo fosse, il consolato deve informarne il richiedente tramite la piattaforma europea.
Se la domanda viene ritirata, tutti i relativi dati sono cancellati dalla piattaforma europea entro 15 giorni e l’emolumento corrisposto è rimborsato.
Il paragrafo 5 disciplina le modalità relative alle domande non presentate tramite la piattaforma europea.
Articolo 19 paragrafo 1bis
Dopo la verifica preliminare compiuta dalla piattaforma europea, il consolato o le autorità centrali devono verificare se il trattamento della domanda è di loro competenza e se la domanda è ricevibile. Tale verifica ha luogo sulla piattaforma europea e non nel sistema nazionale dello Stato in questione.
Articolo 20
L’articolo 20, concernente il timbro indicante la ricevibilità di una domanda, è soppresso.
Articolo 21 paragrafo 3 lettera a e 6 lettera a
All’articolo 21, riguardante la verifica delle condizioni d’ingresso, sono state apportate alcune modifiche puramente linguistiche dovute all’introduzione della piattaforma europea.
Articolo 24 paragrafi 1, 2, 2bis, 4 e 5
Nel paragrafo 1 è stato aggiornato il riferimento all’articolo 12 del codice dei visti.
Come in precedenza, il paragrafo 2 rinvia alle condizioni d’ingresso previste nel codice frontiere Schengen, che devono essere rispettate indipendentemente dal rilascio di un visto per ingressi multipli. D’ora in poi, tale visto potrà essere rilasciato anche con un periodo di validità superiore a quello del documento di viaggio. La restrizione in tal senso attualmente prevista nel paragrafo 2 è stata stralciata.
Il paragrafo 2bis introduce una condizione aggiuntiva per il rilascio di un visto per ingressi multipli di validità compresa tra sei mesi e cinque anni, ossia che la validità dei visti non deve essere limitata dalla durata di validità del documento di viaggio.
Il paragrafo 4 dal canto suo stabilisce quando e come il richiedente viene informato automaticamente del rilascio del visto tramite la piattaforma europea e fa riferimento alla messa a disposizione della decisione conformemente all’articolo 7octies paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS. Il richiedente ha la facoltà di accedere a un account sicuro e anche di scegliere un altro mezzo di comunicazione approvato dallo Stato Schengen competente.
Il paragrafo 5 disciplina la notifica di decisioni in materia di visti nel caso in cui le relative domande non siano state presentate tramite la piattaforma europea.
Articolo 25 paragrafo 6
Il nuovo paragrafo 6 concerne il rilascio di visti con validità territoriale limitata. Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio, tra cui quelli non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.
Articolo 26bis Visti digitali
In base al nuovo articolo 26bis, i visti devono essere rilasciati in formato digitale. I visti digitali sono registrati nel C-VIS e comportano un numero unico di visto. Questa nuova disposizione rinvia al regolamento (CE) n. 1683/9533, che è stato modificato congiuntamente alla redazione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen; questo regolamento stabilisce le nuove norme in materia di visto digitale. La modifica del regolamento (CE) n. 1683/95 è stata notificata il 13 novembre 2023 e il suo recepimento è stato approvato dal Consiglio federale l’8 dicembre 2023 (cfr. n. 5.2.4).
Articolo 27 Compilazione dei campi di dati del visto digitale
Questo articolo, che attualmente disciplina la compilazione del visto adesivo, è stato riveduto. Esso attribuisce alla Commissione europea la facoltà di prevedere regole relative ai campi di dati da compilare per il visto digitale. I relativi dettagli saranno disciplinati in un allegato al regolamento (CE) n. 1683/95. Gli Stati Schengen sono altresì liberi di inserire dei commenti nella zona «annotazioni» del visto conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera n del regolamento VIS.
Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato
L’articolo 28 disciplina ora le modalità di annullamento di un visto adesivo che presenta errori (visto non digitale).
Articolo 32 paragrafo 2
Il paragrafo 2 disciplina ora le regole di notifica di una decisione di rifiuto, basate sull’articolo 7octies paragrafo 2 del regolamento VIS. Le decisioni in questione sono accessibili nell’account sicuro del richiedente il visto.
La decisione deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che ha adottato la decisione e in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
Il processo di notifica prevede che la decisione sia considerata notificata al richiedente e conosciuta da quest’ultimo l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro.
La data di notifica presunta è registrata sulla piattaforma europea. Il richiedente è informato di questa notifica presunta per via elettronica.
Le regole attuali in merito alla notifica di una decisione per via ordinaria postale sono tuttora valide per i casi che non rientrano nel campo di applicazione della piattaforma europea. I richiedenti possono domandare una notifica elettronica mediante un altro mezzo appropriato con il consenso dello Stato Schengen interessato.
Gli Stati sono tenuti a indicare i possibili rimedi giuridici. Come già oggi, il paragrafo in questione rinvia all’allegato VI del codice dei visti. La piattaforma europea indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al richiedente. Nel caso di una presa di conoscenza presunta, la piattaforma europea invia al richiedente un messaggio elettronico automatico.
Articolo 32bis Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio
Questo nuovo articolo è finalizzato a consentire la conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio. Tale conferma può essere richiesta sulla piattaforma europea mediante un modulo semplificato, comunicando vari dati relativi al documento di viaggio (par. 2).
È possibile chiedere una tale conferma in caso di smarrimento o furto di un documento di viaggio. Lo Stato che ha rilasciato il visto deve stabilire le relative condizioni formali applicabili; una volta stabilite queste condizioni, un’altra autorità di tale Stato può all’occorrenza confermare il visto.
Su richiesta del consolato interessato, il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona. Per la domanda di conferma, da presentare tramite la piattaforma europea, è dovuto un emolumento pari a 20 euro.
Il nuovo documento di viaggio deve essere conforme alle condizioni di cui all’articolo 12. Una consultazione degli altri sistemi d’informazione di cui all’articolo 9bis paragrafo 3 del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2023/1134 ha luogo in tutti i casi. È altresì possibile avviare una procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 22 del codice dei visti.
In caso di conferma del visto, tale informazione è registrata nel C-VIS ad opera del consolato o dell’autorità centrale. La decisione è notificata al richiedente tramite la piattaforma europea e il servizio sicuro. Lo stesso vale in caso di decisione negativa e di revoca del visto. Tali decisioni possono essere impugnate. Una decisione negativa in merito alla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto.
Articolo 33 paragrafi 6 e 8
I paragrafi 6 e 8 sono modificati sulla stessa falsariga, prevedendo la possibilità di presentare una domanda di proroga sulla piattaforma europea tramite un modulo semplificato come pure la notifica elettronica delle decisioni di proroga conformemente all’articolo 7octies del regolamento VIS.
Articolo 34 paragrafi 5, 6 e 7
In futuro, il vigente paragrafo 5 dell’articolo 34 riguarderà unicamente i visti non rilasciati in formato digitale che devono essere revocati o annullati.
Il paragrafo 6 specifica che, d’ora in poi, la relativa decisione sarà notificata in formato digitale tramite la piattaforma europea. La decisione sarà inoltre registrata nel C-VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS.
Non appena la decisione sarà stata adottata e messa a disposizione sulla piattaforma europea tramite l’account sicuro del titolare del visto, quest’ultimo riceverà una notifica elettronica conformemente all’articolo 7octies del regolamento VIS riveduto.
La decisione sarà considerata notificata e conosciuta dalla persona interessata quando quest’ultima accede alla decisione sulla piattaforma europea. Per principio si presume che essa vi abbia avuto accesso l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio di notifica. La decisione è ad ogni modo considerata notificata e conosciuta dalla persona interessata otto giorni dopo l’invio del messaggio di notifica. La data della notifica effettiva o presunta della decisione figura sulla piattaforma europea.
Il paragrafo 7 concernente i rimedi giuridici è stato riformulato e semplificato.
Articolo 35 paragrafo 8
Il nuovo paragrafo 8 prevede la possibilità di rilasciare un visto elettronico alle frontiere esterne Schengen. È applicabile l’articolo 7octies paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS.
Articolo 37 paragrafi 2 e 3
Il vigente paragrafo 2 relativo alla sicurezza dei visti adesivi è stato abrogato.
Il paragrafo 3 è stato integrato con la precisazione che, d’ora in poi, i consolati saranno tenuti ad archiviare in formato digitale le domande depositate tramite la piattaforma europea.
Articolo 38 paragrafi 1bis e 3quater
Il paragrafo 1bis modificato prevede che, nelle rappresentanze, determinati compiti (in particolare i contatti con i fornitori esterni di servizi) siano affidati a personale qualificato espatriato affinché la procedura di rilascio dei visti si svolga nel migliore dei modi.
Un nuovo paragrafo 3quater prevede, per il personale delle rappresentanze e dei fornitori esterni di servizi, esercizi e corsi di formazione in relazione alle domande presentate sulla nuova piattaforma europea . L’agenzia eu-LISA e la Commissione europea sono incaricate di sviluppare strumenti di formazione adeguati.
Articolo 40 paragrafo 2 lettera a
Il paragrafo 2 dell’articolo 40, modificato sotto il profilo linguistico, non fa più accenno ai consoli onorari.
Articolo 42
Il ricorso ai consoli onorari, previsto attualmente dall’articolo 42 del codice dei visti, è stato soppresso: pertanto l’articolo in questione è abrogato.
Articolo 43 paragrafi 4–6
Il paragrafo 4 stabilisce che, d’ora in poi, determinati compiti eseguiti finora unicamente dai consolati potranno essere svolti anche dalle autorità centrali. Le formulazioni sono state inoltre adattate per tenere conto dell’esistenza della piattaforma europea.
Il personale debitamente autorizzato dei fornitori esterni di servizi può accedere alla piattaforma europea tramite il portale specifico di cui all’articolo 7septies del regolamento VIS, ma unicamente allo scopo di verificare i dati caricati dal richiedente, caricare gli identificatori biometrici e le copie dei documenti giustificativi nonché usare lo strumento per gli appuntamenti (par. 5).
Il paragrafo 6 prevede nuovi compiti per i fornitori esterni di servizi, vale a dire raccogliere dati e identificatori biometrici dei documenti d’identità al fine di utilizzarli nella procedura di visto e caricarli sulla piattaforma europea.
Tra queste nuove mansioni figurano anche la verifica del documento di viaggio confrontandolo con la copia elettronica caricata dal richiedente e, nei casi in cui si applica l’articolo 12 paragrafo 2 del codice dei visti, l’accertamento che il titolare del documento di viaggio corrisponda al richiedente.
Allo stato attuale, i terzi sono autorizzati a fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, a informare il richiedente in merito ai documenti giustificativi richiesti, a raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e a trasmettere le domande al consolato, a riscuotere gli emolumenti per i visti, a gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona nonché a ritirare i documenti di viaggio.
Articolo 44 paragrafi 1 e 1bis
L’articolo 44 concerne la cifratura e il trasferimento sicuro di dati. Nel paragrafo 1, leggermente modificato, è stato soppresso il passaggio relativo al ricorso ai consoli onorari.
Questo articolo non si applica peraltro ai compiti delegati a terzi poiché questi ultimi dispongono di un proprio accesso sicuro alla piattaforma europea (par. 1bis) protetto da un sistema di cifratura diverso da quello di cui al paragrafo 1.
Articolo 47 paragrafo 1 lettera e paragrafo 3
La lettera e del paragrafo 1, relativa all’obbligo delle autorità centrali e dei consolati di informare il pubblico in merito alle domande di visto, è stata soppressa. D’ora in poi non occorrono più informazioni riguardo al timbro apposto sui visti.
Il nuovo paragrafo 3 prevede che sia la piattaforma europea a fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto, e in particolare le informazioni di cui all’articolo 7bis del regolamento VIS riveduto.
Allegato I
Il modello di modulo nell’allegato I è stato aggiornato.
Allegato III
L’allegato III concernente il formato uniforme e l’uso del timbro indicante la ricevibilità di una domanda di visto è stato abrogato.
Allegato V
L’allegato V è stato modificato con l’aggiunta dei titoli di soggiorno biometrici rilasciati dal Regno Unito a cittadini di Stati terzi. I relativi detentori saranno esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale Schengen.
4.2.2 Articolo 2: Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) definisce lo scopo e le funzionalità del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) nonché le relative responsabilità. Disciplina inoltre le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visto C) e le relative decisioni.
Articolo 2bis paragrafi 1, 6 e 7
Nell’articolo 2bis è stato inserito un rinvio alla piattaforma europea. Il paragrafo 1 precisa che, per quanto tecnicamente possibile, tale piattaforma deve utilizzare i componenti hardware e software del sito Internet dell’EES, del sito Internet del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e dell’applicazione per dispositivi mobili. La tecnologia deve tuttavia permettere agli Stati che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen di collegarsi alla piattaforma europea senza soluzione di continuità e di utilizzarla senza problemi non appena lo avranno recepito del tutto.
Il nuovo paragrafo 6 definisce la piattaforma europea e ne elenca i componenti. Tra questi ultimi figurano in particolare uno spazio di memorizzazione temporanea, un servizio di account sicuro, uno strumento di verifica per i richiedenti nonché un sito Internet pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili. I richiedenti avranno anche a disposizione un servizio di assistenza telefonica, un chatbot e altri strumenti utili. La piattaforma europea includerà inoltre un software per generare e leggere il codice a barre bidimensionale criptato e una copia in sola lettura della banca dati del VIS.
Il paragrafo 7 consente agli Stati che non applicano integralmente l’acquis di Schengen di inserire un link alla loro procedura di domanda nazionale sul sito Internet della piattaforma europea.
Articolo 4 punti 2, 24 e 25
Al punto 2 dell’articolo 4 è stata introdotta la definizione di visto digitale.
Il punto 24 definisce la copia in sola lettura della banca dati del VIS. Si tratta di un sottoinsieme di dati del C-VIS pertinenti ai fini del regolamento e che non contiene dati biometrici.
Il punto 25 definisce il chatbot come un software che simula una conversazione umana attraverso l’interazione per testo o voce. Tale strumento deve fornire risposte ai richiedenti sulla procedura di visto, sui diritti e sugli obblighi dei richiedenti e dei detentori di visti nonché sulle condizioni d’ingresso e sulle regole in materia di protezione dei dati.
Capo Ibis: Piattaforma per la domanda di visto dell’UE (EU VAP)
Articolo 7bis Informazioni disponibili sulla piattaforma EU VAP
Questo nuovo articolo è interamente dedicato alla nuova piattaforma europea.
Il paragrafo 1 precisa che spetta alla Commissione europea e agli Stati membri fornire al pubblico le informazioni previste dal nuovo regolamento.
Il nuovo paragrafo 2 indica che le condizioni d’ingresso del codice frontiere Schengen (art. 6) saranno integrate nella piattaforma europea.
In base al paragrafo 3, spetta all’agenzia eu-LISA pubblicare e aggiornare le informazioni al momento in cui le riceve dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Tali informazioni includono in particolare gli obblighi in materia di visto, gli accordi di esenzione dal visto, comprese le esenzioni per i passaporti diplomatici e di servizio, nonché le informazioni relative ai beneficiari della direttiva 2004/38/CE34, di accordi che prevedono il diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’UE e dell’accordo di recesso UE-Regno Unito. Vanno pubblicati pure l’ammontare degli emolumenti per i visti nonché le eventuali modifiche di tali importi correlate al codice dei visti (in particolare all’articolo 25bis).
Tra le informazioni da pubblicare figurano inoltre l’elenco dei documenti giustificativi richiesti in base al Paese e i requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio.
Il paragrafo 4 enumera le informazioni che le autorità centrali competenti in materia di visti sono tenute a fornire, vale a dire:
– l’indirizzo dei consolati e la loro competenza territoriale (art. 6 del codice dei visti);
– gli accordi di rappresentanza (art. 8 del codice dei visti);
– l’uso dei fornitori esterni di servizi e il loro indirizzo (art. 43 del codice dei visti);
– i documenti giustificativi (art. 14 del codice dei visti) e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all’accordo di recesso UE-Regno Unito;
– le esenzioni opzionali dall’obbligo del visto (art. 6 del codice dei visti);
– le esenzioni opzionali dal pagamento degli emolumenti per i visti (art. 16 par. 5 del codice dei visti).
In base al paragrafo 5, i consolati o le autorità centrali sono tenuti a inserire vari elementi sulla piattaforma europea, tra cui i recapiti dei consolati e dei fornitori esterni di servizi nonché i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, in particolare per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti.
Il paragrafo 6 prevede che la piattaforma europea disponga di un chatbot volto a fornire ai richiedenti il visto risposte sulla procedura di visto, sui relativi diritti e obblighi, sulle condizioni d’ingresso nonché informazioni sui recapiti e in materia di protezione dei dati. La Commissione europea è tenuta a disciplinare le specifiche tecniche di questo chatbot mediante un atto di esecuzione (cfr. art. 45 par. 2 lett. p).
Articolo 7ter Modulo di domanda
I paragrafi 1 e 2 stabiliscono che, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 9 paragrafo 1ter del codice dei visti, ogni richiedente debba presentare la domanda di visto tramite la piattaforma europea, indicando nell’apposito modulo i dati elencati nell’allegato I del codice dei visti. I suddetti dati sono registrati temporaneamente. Le informazioni pertinenti sono accessibili sulla piattaforma (par. 3).
Il paragrafo 4 stabilisce che la piattaforma europea conterrà anche un servizio di account sicuro, che consentirà al richiedente di conservare i dati forniti in vista di domande successive e di presentare la domanda in varie fasi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i requisiti del servizio di account sicuro (cfr. art. 45 par. 2 lett. i).
Il paragrafo 5 impone al richiedente di inserire i dati in caratteri latini.
Il paragrafo 6 prevede che, al momento della presentazione della domanda, la piattaforma europea riprenda l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunga ai dati relativi alla domanda.
In virtù del paragrafo 7, la Commissione europea ha la facoltà di adottare atti delegati concernenti il modulo di domanda semplificato per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio o per la proroga del visto.
Tra le prerogative della Commissione europea figura pure l’adozione di atti di esecuzione concernenti i requisiti relativi al formato dei dati di carattere personale da indicare nel modulo di domanda (art. 45 par. 2 lett. g).
Articolo 7quater Norme specifiche sull’uso della piattaforma EU VAP
In base al paragrafo 1, i cittadini di Paesi terzi familiari di un cittadino dell’UE al quale si applica la direttiva 2004/38/CE oppure di un cittadino di un Paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’UE in virtù di un accordo concluso tra l’UE e i suoi Stati membri, da una parte, e un Paese terzo, dall’altra, non sono tenuti a depositare la domanda di visto tramite la piattaforma europea, ma possono presentarla di persona presso il consolato o presso i locali di fornitori esterni di servizi. Qualora le suddette persone depositino comunque una domanda di visto tramite la piattaforma europea, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all’accordo in questione (par. 2).
Per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3 prevede norme specifiche per quanto riguarda la struttura della piattaforma europea: tra l’altro, non vengono riscossi emolumenti per i visti e i richiedenti sono tenuti a fornire una quantità minore di dati personali. Inoltre, l’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità della domanda è semplificato. Quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all’articolo 7octies al richiedente viene ricordato che il familiare di un cittadino, che esercita il diritto alla libera circolazione ed è in possesso di un visto, ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato dal cittadino dell’UE o dall’altro cittadino di un Paese terzo che esercita il diritto alla libera circolazione, o se lo raggiunge.
In virtù del paragrafo 4, i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per le domande di proroga del visto e di conferma del visto in un nuovo documento di viaggio.
Il paragrafo 5 prevede che i paragrafi da 1 a 4 siano applicati mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto. Gli stessi vantaggi si applicano, in linea di massima, a tutti i familiari di cittadini britannici che beneficiano dell’accordo Svizzera-Regno Unito sui diritti acquisiti.
Articolo 7quinquies Procedura di domanda tramite la piattaforma EU VAP
L’articolo 7quinquies illustra la procedura di domanda tramite la piattaforma europea.
In base al paragrafo 1, al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all’articolo 7ter, la piattaforma europea svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire automaticamente lo Stato membro competente sulla base dei dati forniti dal richiedente (numero di giorni di soggiorno previsto nei diversi Stati Schengen, Stato Schengen del primo ingresso). Il richiedente può tuttavia anche chiedere che la determinazione dello Stato Schengen competente avvenga sulla base dello scopo principale del suo soggiorno. L’accertamento preliminare automatizzato della competenza non preclude una verifica manuale a posteriori della competenza da parte dello Stato Schengen interessato.
Il paragrafo 2 consente ai richiedenti di utilizzare la piattaforma europea per la presentazione di documenti in formato digitale conformemente all’articolo 45 paragrafo 2 lettera h (documenti giustificativi, assicurazione sanitaria di viaggio, copia del documento di viaggio). La Commissione europea ha la competenza di definire, mediante atti di esecuzione, i requisiti tecnici relativi al formato dei documenti in questione.
In base al paragrafo 3, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro messo a disposizione dalla piattaforma europea per pagare l’emolumento per il visto.
In base ai paragrafi 4 e 5, la piattaforma europea comunica al richiedente se, ai fini della presentazione della domanda, è tenuto a recarsi presso il consolato o il fornitore esterno di servizi. La presenza di persona è necessaria se il rilevamento dei dati biometrici del richiedente risale a più di 59 mesi addietro o se il richiedente dispone di un nuovo documento di viaggio. Per verificare tali requisiti, la piattaforma europea dispone di una copia in sola lettura del C-VIS.
Se dalla verifica emerge che la domanda deve essere presentata di persona, il relativo appuntamento può essere concordato tramite l’apposito strumento disponibile sulla piattaforma europea.
Dopo la presentazione della domanda tramite la piattaforma europea, quest’ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della sua ricevibilità (par. 7). Il sistema verifica, tra l’altro, se la domanda è stata presentata entro il termine previsto, se tutti i campi obbligatori del modulo di domanda sono stati compilati e se l’emolumento per il visto è stato versato. Qualora la domanda risulti ricevibile, la piattaforma europea trasmette una notifica al consolato o alle autorità centrali dello Stato Schengen individuato mediante l’accertamento preliminare automatizzato della competenza. In caso contrario, la piattaforma di domanda invia una notifica al richiedente con la segnalazione dei documenti mancanti (par. 8).
Dopo aver ricevuto la suddetta notifica, lo Stato Schengen individuato mediante l’accertamento preliminare automatizzato della competenza effettua una verifica manuale della propria competenza nonché della ricevibilità della domanda (par. 9).
Se lo Stato Schengen in questione conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, i dati vengono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea della piattaforma europea al sistema nazionale visti e poi immediatamente cancellati dal suddetto spazio di memorizzazione temporanea (par. 10).
Qualora lo Stato Schengen in questione dovesse accertare di non essere competente, il richiedente deve presentare nuovamente la propria domanda allo Stato Schengen competente. Nel caso in cui rinunciasse a farlo, si applica l’articolo 18 paragrafo 4 del codice dei visti (par. 11).
Per la comunicazione con il richiedente, lo Stato Schengen competente può tuttavia continuare a utilizzare il servizio di account sicuro (par. 12).
Lo Stato membro designa un’autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati trasmessi dalla piattaforma europea ai fini dell’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro (par. 13). Il regolamento (UE) 2016/679 definisce titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento e i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere previsti dal diritto. Per quanto concerne la Svizzera, titolare del trattamento dei dati del sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) è la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, cfr. art. 3 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 201335).
Articolo 7sexies Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti
Il paragrafo 1 stabilisce che, per il versamento dell’emolumento per il visto allo Stato Schengen competente, la piattaforma europea metta a disposizione uno strumento di pagamento sicuro.
La Commissione europea definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti relativi a questo strumento di pagamento (art. 45 par. 2 lett. j).
Gli Stati Schengen e i fornitori esterni di servizi possono inoltre utilizzare uno strumento per gli appuntamenti (par. 2), anch’esso messo a disposizione sulla piattaforma europea (par. 2). La competenza di determinare le fasce orarie disponibili continua tuttavia a spettare allo Stato Schengen in questione. La Commissione europea definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti relativi a questo strumento (art. 45 par. 2 lett. k). Questi atti di esecuzione precisano in particolare la procedura di conferma degli appuntamenti, i collegamenti a strumenti per gli appuntamenti preesistenti, le informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi nonché le specifiche tecniche per garantire una procedura accelerata.
Articolo 7septies Portale per i fornitori esterni di servizi
In base al paragrafo 1, i fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma europea unicamente tramite il portale a loro destinato e soltanto allo scopo di:
– verificare i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea (in particolare la copia elettronica del documento di viaggio) e procedere a controlli di qualità e accertamenti preliminari;
– verificare se siano già disponibili identificatori biometrici e, in caso affermativo, caricarli;
– caricare i documenti giustificativi;
– usare lo strumento per gli appuntamenti;
– inoltrare la domanda al consolato o all’autorità centrale.
In base al paragrafo 2, gli Stati Schengen sono tenuti a definire un metodo di autenticazione riservato esclusivamente al personale dei fornitori esterni di servizi per accedere al portale a loro riservato. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per disciplinare tale metodo di autenticazione (art. 45 par. 2 lett. l). Il paragrafo 3 stabilisce che i fornitori esterni di servizi non devono avere accesso al VIS.
Articolo 7octies Notifica delle decisioni
Non appena lo Stato Schengen competente ha adottato una decisione e l’ha resa disponibile nell’account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma europea invia una notifica elettronica al richiedente (par. 1).
Articolo 7nonies Strumento di verifica
Lo strumento di verifica, basato sul servizio di account sicuro (par. 2), consente ai richiedenti e ai titolari di visto di controllare lo stato delle loro domande nonché lo stato e la validità dei loro visti (par. 1).
In virtù del paragrafo 3, la piattaforma europea offre inoltre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti (p. es. datori di lavoro, università o enti locali) di verificare il visto digitale senza utilizzare il servizio di account sicuro.
La Commissione europea adotta atti di esecuzione per disciplinare il funzionamento del suddetto servizio web (art. 45 par. 2 lett. n).
Articolo 7decies Costi dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma EU VAP
L’articolo 7decies elenca i costi per lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma europea:
– sviluppo della piattaforma ad opera di eu-LISA e sua interconnessione con i sistemi nazionali d’informazione visti;
– esercizio e manutenzione della piattaforma ad opera di eu-LISA;
– adeguamenti dei sistemi nazionali d’informazione visti ad opera degli Stati Schengen.
Le prime due voci di spesa sono finanziate tramite il bilancio generale dell’UE, mentre la terza è a carico degli Stati Schengen, che comunque possono avvalersi a tale scopo dei contributi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI)36.
Articolo 7undecies Responsabilità in materia di protezione dei dati
Il paragrafo 1 prevede che ogni Stato Schengen designi un’autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo e la comunichi alla Commissione europea, a eu-LISA e agli altri Stati Schengen. Tutte le autorità designate dagli Stati Schengen sono contitolari del trattamento dei dati personali sulla piattaforma europea.
Le competenze e le relazioni tra le suddette autorità sono disciplinate in un atto di esecuzione della Commissione europea (art. 45 par. 2 lett. q).
In base al paragrafo 2, eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/67937 per quanto attiene al trattamento dei dati personali nella piattaforma europea (cfr. a tale riguardo il n. 8.7). I compiti di eu-LISA nonché il rapporto tra eu-LISA in veste di responsabile del trattamento e le autorità contitolari del trattamento degli Stati Schengen sono regolamentati in un atto di esecuzione (art. 45 par. 2 lett. r).
Articolo 9 punto 4 lettere o, p, q e r e punto 7
L’articolo 9 punto 4 stabilisce quali dati l’autorità competente per i visti deve inserire al momento della presentazione della domanda. D’ora in poi, l’autorità in questione sarà anche tenuta a indicare se il richiedente è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nonché il suo indirizzo di posta elettronica, il suo numero di telefono cellulare e l’indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda. Se la domanda è presentata da una persona debitamente autorizzata, occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo postale e il numero di telefono cellulare di quest’ultima.
Il punto 7 stabilisce che, d’ora in poi, dovranno essere inseriti anche una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio nonché i dati caricati dal chip conformemente all’articolo 12 paragrafo 6 del codice dei visti.
Articolo 9ter paragrafo 5
L’articolo 9ter del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 sancisce norme specifiche per i familiari di cittadini dell’UE o altri cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione all’interno dell’UE. Il nuovo paragrafo 5 stabilisce che i paragrafi 1–4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.
Articolo 10 paragrafo 1 lettere dter, e, j, k, m e n
L’articolo 10 paragrafo 1 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere indicati dall’autorità competente per i visti dopo che è stata adottata la decisione di rilasciare il visto. Quale novità, occorre segnalare in aggiunta se un visto ha una validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25 paragrafo 1 lettera a del codice dei visti (lett. dter).
La lettera e concerne ora il numero del visto e non più il visto adesivo. Inoltre sono state soppresse le lettere j e k, che attualmente disciplinano i visti rilasciati su fogli separati.
Le nuove lettere m e n riguardano nuove indicazioni da aggiungere quali lo status di familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE‑Regno Unito e delle annotazioni a testo libero.
Articolo 12bis Dati da aggiungere in caso di conferma del visto
L’articolo 12bis stabilisce quali dati debbano essere aggiunti dall’autorità competente per i visti in caso di conferma del visto. Tra questi figurano, tra l’altro, informazioni sullo stato della procedura e i dati del nuovo documento di viaggio (par. 1). Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, il sistema estrae ed esporta immediatamente i dati dal VIS nell’EES (par. 2).
Articolo 14 paragrafo 1 lettera d
L’articolo 14 paragrafo 1 elenca i dati che l’autorità competente per i visti è tenuta ad aggiungere in caso di proroga del visto. La relativa terminologia è stata aggiornata: tra i dati in questione figura ora il numero del visto al posto del numero del visto adesivo.
Articolo 15 paragrafo 2 lettera f
In virtù dell’articolo 15, l’autorità competente per i visti è autorizzata a consultare determinati dati del C-VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni a esse correlate. Quale novità, alla lettera f è menzionato il numero del visto e non più il numero del visto adesivo.
Articolo 18 paragrafo 1 lettera b e paragrafo 3
L’articolo 18 disciplina l’accesso ai dati del C-VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni. Il paragrafo 1 lettera b è stato completato con l’aggiunta che, d’ora in poi, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni potranno eseguire interrogazioni nel C-VIS utilizzando, oltre al numero del visto adesivo, anche il numero del visto.
Il paragrafo 3 ha subito una modifica puramente formale (formulazione più concisa).
Articolo 18sexies Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne
L’articolo 18sexies paragrafo 1 disciplina la procedura da seguire qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto di una qualsiasi parte del VIS. In tal caso, eu-LISA deve innanzitutto informare le autorità di frontiera degli Stati Schengen.
Se è tecnicamente impossibile procedere alla consultazione del VIS a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato Schengen, le autorità di frontiera del Paese in questione informano eu-LISA, che informerà a sua volta la Commissione europea (par. 2). I piani d’emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il VIS di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.
Dopo aver segnalato il guasto, gli Stati Schengen interessati seguono i propri piani d’emergenza nazionali (par. 3). In virtù dell’articolo 45 paragrafo 2 lett. o, la Commissione europea ha la facoltà di adottare piani d’emergenza tipo mediante atti di esecuzione.
Articolo 19 paragrafo 1
Nell’articolo in questione, concernente le interrogazioni nel sistema allo scopo di verificare il visto e la sua autenticità, l’espressione «numero della vignetta visto» è stata sostituita con «numero del visto».
Articolo 20 paragrafo 2 lettera d
L’articolo 20 disciplina l’accesso ai dati del sistema a fini di identificazione. Quale novità, la lettera d prevede che a tal fine le autorità competenti potranno consultare anche i dati riguardo ai visti confermati.
Articolo 21 paragrafo 2 lettera d
Per determinare la competenza degli Stati Dublino in materia d’asilo, in base all’articolo 21 d’ora in poi potranno essere consultati anche i dati inseriti riguardo ai visti confermati.
Articolo 22 paragrafo 2 lettera e
Ai fini dell’esame della domanda d’asilo in tutti gli Stati competenti in materia in base ai criteri Dublino, l’articolo 22 prevede che in futuro potranno essere consultati anche i dati inseriti riguardo ai visti rifiutati o confermati.
Articolo 22quater lettera h
Questo articolo riguarda i dati da aggiungere nel C-VIS in caso di rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno. La nuova lettera h prevede la possibilità per gli Stati membri di aggiungere commenti a testo libero nella zona «annotazioni».
Articolo 22septies paragrafo 1 lettera d
In questo articolo, che disciplina i dati da aggiungere nel C-VIS in caso di proroga di un visto per soggiorni di lunga durata o di rinnovo di un permesso di soggiorno, la lettera d è stata modificata sotto il profilo linguistico: ora essa menziona il «numero del visto».
Articolo 22sexdecies paragrafo 3 lettere c, f e g
La lettera c del paragrafo 3, modificata sotto il profilo linguistico, menziona ora il «numero del visto». Le altre lettere prevedono anche l’inserimento dell’indirizzo IP e dell’indirizzo di posta elettronica del richiedente. Le autorità designate degli Stati membri che beneficiano di un accesso sicuro al VIS potranno pertanto effettuare delle ricerche nel C-VIS pure sulla base di questi dati.
Articolo 22novodecies paragrafo 3 lettera c, f e g
Le modifiche proposte sono identiche a quelle dell’articolo 22sexdecies. Questi dati potranno essere utilizzati da Europol a fini di consultazione.
Articolo 26 paragrafi 11–14
I nuovi paragrafi riguardano essenzialmente l’agenzia eu-LISA e il fatto che essa debba ospitare le infrastrutture a sostegno della piattaforma europea (par. 11). L’agenzia è inoltre tenuta ad assicurare che, nello sviluppare la suddetta piattaforma, si tenga conto del suo futuro utilizzo da parte degli Stati Schengen che non applicano integralmente l’acquis, in particolare per quanto riguarda la capacità di archiviazione della piattaforma e l’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione visti.
All’agenzia eu-LISA compete pure lo sviluppo tecnico della piattaforma europea. Il consiglio di amministrazione dell’agenzia adotta le relative specifiche tecniche previo parere favorevole della Commissione europea (par. 12).
L’agenzia eu-LISA dovrà inoltre sviluppare e realizzare la piattaforma europea quanto prima dopo l’entrata in vigore del regolamento e l’adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati ad hoc da parte della Commissione europea(par. 13).
L’agenzia sarà altresì responsabile della gestione operativa e del buon funzionamento della piattaforma 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana. Il gruppo consultivo VIS di cui all’articolo 49bis fornirà la propria consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma europea e stilerà in particolare rapporti. Il consiglio di amministrazione dell’agenzia stabilirà altresì il regolamento interno del consiglio di gestione del programma (par. 14).
Articolo 45 paragrafo 2 lettere g–r
L’articolo 45 paragrafo 2 elenca le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali che sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 49 e conformemente alla decisione 1999/468/CE38. Tra le nuove misure correlate alla piattaforma europea figurano:
– la definizione del contenuto dei moduli di domanda per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio conformemente all’articolo 7ter del regolamento VIS (lett. g);
– la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, dell’assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato elettronico, conformemente agli articoli 7quater e 7quinquies del regolamento VIS (lett. h);
– la definizione del metodo di autenticazione per i fornitori esterni di servizi che usano il portale a loro destinato, conformemente all’articolo 7septies del regolamento VIS (lett. l).
Articolo 48bis paragrafi 2, 3 e 6
Le modifiche a questo articolo, che riguarda l’esercizio della delega da parte della Commissione europea, consistono nell’aggiornamento dei riferimenti a determinati articoli e nell’aggiunta di un rinvio all’articolo 7ter paragrafo 7 (nuovo modulo di domanda armonizzato).
Articolo 50 paragrafi 3bis e 6–8
L’articolo 50 disciplina il monitoraggio e la valutazione del C-VIS. Il paragrafo 3bis prevede che, dopo l’entrata in funzione della piattaforma europea, la relazione sul funzionamento del C-VIS di cui al paragrafo 3 tratti anche la piattaforma in questione.
I paragrafi 6 e 7 indicano ormai specificamente eu-LISA come autorità di gestione. Si tratta di una modifica puramente linguistica.
In base al nuovo paragrafo 8, tre anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma europea la Commissione europea dovrà valutarne il funzionamento e se i suoi obiettivi sono stati raggiunti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE saranno informati sui risultati di tale valutazione.
4.2.3 Articolo 3: Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio39
Questo regolamento del Consiglio dell’UE istituisce un documento uniforme per agevolare il transito e il transito ferroviario. Con il presente sviluppo dell’acquis di Schengen, il documento in questione sarà rilasciato in formato digitale così come previsto dal regolamento (CE) 1683/95.
Articolo 1
Questo articolo stabilisce che il documento uniforme venga rilasciato nel formato digitale di cui al regolamento (CE) 1683/95.
Articolo 2 paragrafo 1, periodo introduttivo e lettere a e b nonché paragrafo 2
Quale novità, l’articolo 2 menziona il formato digitale dei documenti, le relative norme tecniche e i metodi per codificare i dati sotto forma di un codice a barre bidimensionale nonché per codificare l’immagine del volto. La lettera b riguarda le prescrizioni tecniche per consentire la stampa dell’FTD digitale e dell’FRTD digitale.
Il paragrafo 2 prevede che, all’occorrenza, le prescrizioni in questione restino segrete.
Articolo 3
L’articolo 3 è stato soppresso.
Articolo 5, seconda frase
Nell’articolo 5 è stata soppressa la seconda frase.
Articolo 6 paragrafo 1
Questo articolo concerne ora gli Stati che hanno deciso di introdurre rapidamente questi documenti in formato digitale, ossia al più tardi un anno dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 2.
Allegato I
L’allegato I (modello di documento digitale di transito agevolato) è stato sostituito.
Allegato II
Anche l’allegato II (documento di transito ferroviario agevolato) è stato sostituito da una nuova versione che elenca i campi di dati che devono essere contenuti nel documento digitale.
4.2.4 Articolo 4: Modifiche della CAS
La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS)40 definisce in particolare i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Siccome il presente progetto prevede la digitalizzazione dei visti, la CAS è modificata di conseguenza.
Articolo 18 paragrafi 1 e 1bis
L’articolo 18 CAS definisce il visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D), specificando ora che i visti in questione sono rilasciati in formato digitale conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95 modificato dal regolamento (UE) 2023/2685. I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri. Occorrerà pertanto definire i mezzi in questione anche a livello svizzero non appena i visti per soggiorni di lunga durata verranno rilasciati in formato digitale.
4.2.5 4. Articolo 5: Modifiche del regolamento (CE) n. 693/200341
Il regolamento (CE) n. 693/2003 istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune.
Articolo 2 paragrafo 3
L’articolo 2 concerne l’autorizzazione particolare di transito agevolato rilasciata dagli Stati per una pluralità d’ingressi o per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia. D’ora in poi, i relativi documenti saranno rilasciati in formato digitale in virtù del regolamento (CE) n. 694/2003.
Articolo 5 paragrafi 1 e 5
L’articolo 5 precisa che le domande sono sottoposte alle autorità consolari in formato elettronico se lo Stato in questione ha comunicato la sua decisione di rilasciare l’FTD/FRTD a norma dell’articolo 12. La domanda deve contenere i dati di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5.
Articolo 6 paragrafi 2, 3 e 4
L’articolo 6 disciplina i requisiti che un documento di viaggio deve soddisfare (periodo di validità, riconoscimento del documento di viaggio e validità per gli altri Stati Schengen) ai fini del rilascio di FTD/FRTD in formato digitale.
4.2.6 Articolo 6: Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 accresce l’efficacia e l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione dell’EES, un sistema informatico automatizzato per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi presso le frontiere esterne. Tale sistema si applicherà alle persone che hanno bisogno di un visto per soggiorni di breve durata e ai cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto. L’EES, che entrerà probabilmente in funzione alla fine del primo semestre del 2024, sostituirà l’apposizione manuale di timbri sui passaporti.
Articolo 16 paragrafo 2 lettera d
In base a questo articolo, l’autorità di frontiera è tenuta a creare nell’EES un fascicolo individuale dei cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto. La lettera d è stata leggermente modificata: l’espressione «numero del visto adesivo» è stata sostituita con «numero del visto».
Articolo 19 titolo, paragrafo 1 lettera d e 7
Quando un visto valido viene confermato in un nuovo documento di viaggio, d’ora in poi occorrerà importare determinati dati nell’EES. Il titolo dell’articolo 19 è adeguato di conseguenza. Nel paragrafo 1, modificato unicamente sotto il profilo linguistico, si parla ormai di «numero del visto». Il nuovo paragrafo 7 riguarda la conferma di un visto valido e l’importazione in tal caso di dati del VIS nell’EES conformemente all’articolo 12bis del regolamento VIS.
Articolo 24 paragrafo 2 lettera b
Questo articolo concerne l’uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni. La lettera b è modificata sotto il profilo linguistico («numero del visto» e non più «numero del visto adesivo»).
Articolo 32 paragrafo 5 lettera c
Questo articolo disciplina l’accesso ai dati dell’EES da parte delle autorità designate a fini di contrasto. La lettera c è modificata sotto il profilo linguistico («numero del visto» e non più «numero del visto adesivo»).
4.2.7 Articolo 7: Entrata in funzione della piattaforma EU VAP
In base all’articolo 7 paragrafo 1, mediante un atto di esecuzione la Commissione europea fissala data nella quale la piattaforma europea entra in funzione. La relativa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La piattaforma potrà entrare in funzione quando:
– la Commissione europea avrà adottato gli atti di esecuzione di cui all’articolo 45 paragrafo 2 lettere g–r del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli atti delegati di cui all’articolo 7ter paragrafo 7 dello stesso regolamento;
– eu-LISA avrà dichiarato il positivo completamento del collaudo generale in cooperazione con gli Stati Schengen;
– eu-LISA avrà convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche e le avrà comunicate alla Commissione europea.
In virtù del paragrafo 3, nei primi sette anni dall’entrata in funzione della piattaforma europea (cosiddetto periodo transitorio) gli Stati Schengen avranno la facoltà di non avvalersi della suddetta piattaforma. In tal caso, lo Stato Schengen in questione notificherà la relativa decisione alla Commissione europea, la quale la pubblicherà sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I richiedenti il visto la cui domanda è trattata da uno Stato Schengen che non intende avvalersi della piattaforma europea durante il periodo transitorio potranno verificare i propri visti digitali tramite il servizio web della piattaforma europea di cui all’articolo 7octies del regolamento VIS.
Gli Stati Schengen hanno anche la possibilità di notificare alla Commissione europea e a eu-LISA che intendono avvalersi della piattaforma europea già prima della fine del periodo transitorio. La Commissione europea stabilisce la data a partire dalla quale ciò sarà possibile. La relativa decisione della Commissione europea è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A partire da dicembre 2026, la Commissione europea presenterà una relazione annuale sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento, sui costi sostenuti e su eventuali rischi.
4.2.8 Articolo 8: Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale dire il 27 dicembre 2023 (par. 1). Ciò non significa tuttavia che il regolamento sia già applicabile, dato che a tal fine occorre attendere la decisione della Commissione europea di cui all’articolo 7 paragrafo 1 del presente regolamento (par. 2). Solamente i punti 1, 3, 15, 30, 34, 35 e 36 dell’articolo 1 del presente regolamento (UE) 2023/2667 saranno applicabili sei mesi dopo la sua entrata in vigore (par. 3). Si applicheranno invece a partire dalla data di entrata in vigore i punti 21 e 22 dell’articolo 2, che riguardano gli articoli 45 e 48bis del regolamento VIS relativi agli atti di esecuzione e agli atti delegati della Commissione europea. A partire dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667, la Commissione europea potrà peraltro emanare determinati atti sulla base del suddetto regolamento.
Per quanto riguarda l’articolo 1, vale a dire le modifiche apportate al codice dei visti, vanno sottolineati i punti seguenti:
– Il punto 1 stabilisce che debbano essere presi in considerazione i diritti di soggiorno di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.
– In base al punto 3, i cittadini di Paesi terzi che dispongono di un titolo di soggiorno del Regno Unito e i loro familiari come pure i familiari di cittadini del Regno Unito di cui al punto 1 che beneficiano dell’accordo di recesso UE‑Regno Unito non saranno più soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale.
– Il punto 15 stabilisce la soppressione dell’articolo 20 del codice dei visti («Timbro indicante la ricevibilità di una domanda») in quanto il VIS è pienamente entrato in funzione in tutte le regioni. Le disposizioni del suddetto articolo si applicavano infatti ai consolati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in funzione del VIS in tutte le regioni.
– Il punto 30 stabilisce la soppressione dell’articolo 42 del codice dei visti («Ricorso ai consoli onorari») poiché non viene più fatto ricorso ai consoli onorari.
– Il punto 34 introduce un modulo di domanda del visto modificato e armonizzato.
– Il punto 35 sancisce l’abrogazione dell’allegato III del codice dei visti, che finora disciplinava il formato uniforme del timbro di cui al punto 15, in quanto in futuro si rinuncerà all’apposizione di timbri.
– Il punto 36 prevede l’aggiornamento dell’elenco nell’allegato V del codice dei visti (titoli di soggiorno che esentano i titolari dall’obbligo del visto aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati Schengen), che d’ora in poi includerà anche i titoli di soggiorno biometrici rilasciati dal Regno Unito.
L’applicazione provvisoria degli articoli di cui ai punti 1, 3, 34 e 36 prima dell’approvazione dell’Assemblea federale, in virtù dell’articolo 7b della legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), appare opportuna in quanto le suddette disposizioni concernono la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e sono di particolare urgenza (cfr. n. 8.5). Conformemente al paragrafo 4, fino all’adozione della decisione di cui all’articolo 7 paragrafo 1, la Commissione europea sottoporrà ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione integrale del presente regolamento.
5 Punti essenziali del testo di attuazione
5.1 La normativa proposta
La maggior parte delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2667 sono direttamente applicabili e non devono essere trasposte nel diritto svizzero; alcune comportano tuttavia delle modifiche alla LStrI.
Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2023/2667 al codice dei visti e al regolamento VIS riguardano il funzionamento della piattaforma europea e il processo di notifica delle decisioni in materia di visti grazie a quest’ultima. È innanzitutto necessario trasporre nel diritto nazionale alcune disposizioni relative alla suddetta piattaforma, dato che quest’ultima consente il trattamento di dati degni di particolare protezione come i dati biometrici dei richiedenti il visto. La piattaforma europea è peraltro collegata a una copia del C-VIS. Occorre in particolare definire quali autorità o terzi possono accedere a quest’ultima. Si propone pertanto di precisare nella LStrI che esiste una piattaforma europea collegata al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) nonché l’obbligo di principio per i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata di utilizzare la piattaforma in questione.
Queste novità impongono modifiche delle basi legali negli ambiti seguenti:
Disposizioni concernenti la piattaforma per la domanda di visto dell’UE (art. 109abis e 109ater D-LStrI)
Sono previste due disposizioni inerenti alla piattaforma europea e al suo funzionamento a livello Schengen e svizzero. La prima definisce a livello di legge le modalità di utilizzo della piattaforma e il suo campo di applicazione, dato che la piattaforma europea conterrà dati degni di particolare protezione e li trasmetterà ai sistemi nazionali visti (art. 109abis D-LStrI). La seconda garantisce la trasparenza per quanto concerne le autorità e gli eventuali terzi autorizzati ad accedere alla suddetta piattaforma (art. 109ater D-LStrI).
Occorre altresì disciplinare le eccezioni all’utilizzo della piattaforma per le domande di visto per soggiorni di breve durata. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di concretizzare le eccezioni di cui all’articolo 9 del codice dei visti e precisarle nell’ordinanza del 15 agosto 201843 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV). Va pure tenuto in considerazione il pertinente articolo del regolamento VIS (art. 7quater).
Le regole relative alla notifica delle decisioni in questione sono peraltro integrate negli atti europei. L’articolo 7octiesocties del regolamento VIS e l’articolo 32 del codice dei visti prevedono inoltre che i termini di ricorso secondo il diritto nazionale iniziano a decorrere a partire dalla data di presa di conoscenza effettiva o presunta della decisione. Una ripetizione di queste norme direttamente applicabili nel diritto svizzero non appare necessaria.
Viceversa, le modalità procedurali per l’utilizzo della piattaforma europea presuppongono eccezioni alle regole della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa (PA). Si propone pertanto di introdurre delle disposizioni simili a quelle stabilite nel quadro dell’ETIAS, che prevede anch’esso una notifica elettronica delle decisioni. La disposizione relativa alla piattaforma europea indica che gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Prevede altresì che il Consiglio federale abbia la facoltà di emanare disposizioni che deroghino alla PA. La legge elenca in maniera esaustiva i casi in cui una tale deroga è possibile.
Trasferimento di dati a ORBIS
L’articolo 109b concerne il sistema nazionale d’informazione visti ORBIS, al quale sono trasmessi elettronicamente i dati della piattaforma europea. Siccome ORBIS conterrà nuove categorie di dati, queste ultime sono menzionate nella base legale esistente.
Delega di compiti a terzi
Allo stato attuale, determinati terzi sono autorizzati a svolgere diversi compiti inerenti alla procedura di rilascio del visto per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Le modifiche apportate al codice dei visti in relazione alla piattaforma europea allargano il ventaglio di compiti che possono essere delegati a terzi. Occorre pertanto modificare e completare di conseguenza l’articolo 98b LStrI in vigore.
Lettura del microchip del documento di viaggio
Il nuovo codice dei visti prevede la possibilità di verificare l’autenticità dei documenti di viaggio in particolare mediante la lettura dei dati del microchip (art. 12 par. 3 e 6). In maniera simile a quanto stabilito attualmente dalla LStrI per le carte di soggiorno, si propone pertanto di introdurre una disposizione legale per regolamentare gli scopi della lettura dei microchip dei documenti di viaggio (art. 102bbis D-LStrI).
Utilizzo dei dati del documento di viaggio per la procedura di visto
Il nuovo regolamento (UE) 2023/2667 prevede la possibilità per le autorità competenti di utilizzare determinati dati contenuti nei documenti di viaggio biometrici. I dati figuranti nella zona a lettura ottica e l’immagine del volto possono essere estratti dal documento di viaggio e trasmessi alla piattaforma europea nell’ambito della procedura di visto, tra l’altro ai fini della compilazione del modulo di domanda del visto. Si propone pertanto di introdurre una nuova base legale per disciplinare il trattamento di questi dati degni di particolare protezione (art. 102c D-LStrI).
Sanzioni
L’articolo 120d LStrI prevede multe per il trattamento illecito dei dati dei diversi sistemi d’informazione europei. A tale articolo è necessario aggiungere anche il trattamento di dati correlato alla piattaforma europea, in modo da garantirne la conformità al diritto.
Nuove clausole di delega al Consiglio federale
L’articolo 109e LStrI è una disposizione particolare che incarica il Consiglio federale di varare disposizioni esecutive in merito a vari aspetti inerenti al C-VIS, a ORBIS e, d’ora in poi, alla piattaforma europea. Si propone di autorizzare il Consiglio federale a regolamentare le modalità di utilizzo della piattaforma europea correlate alla digitalizzazione dei visti. Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare la portata dell’accesso online alla piattaforma UE. In questo contesto occorrerà eventualmente precisare le unità specifiche delle autorità che devono avere accesso alla piattaforma (art. 109e lett. c e k D-LStrI).
Aggiornamento dei rimandi
Diverse disposizioni del diritto in vigore che rinviano a una vecchia versione del regolamento VIS devono essere adeguate in ragione delle modifiche apportate a tale atto. Sono interessate unicamente le note a piè di pagina.
5.2 Attuazione pratica
5.2.1 In generale
Il nuovo regolamento europeo prevede di digitalizzare la presentazione delle domande di visto per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen (visto di tipo C). Qualsiasi domanda di visto o di conferma del visto dovrà essere in linea di massima presentata tramite la piattaforma europea. In virtù degli articoli 33 e 35 del codice dei visti modificato, sarà possibile utilizzare la piattaforma europea anche per la proroga di visti e visti eccezionali rilasciati alle frontiere esterne. La Svizzera intende usufruire di entrambe le possibilità e in tal senso sono pertanto previsti gli articoli 109abis capoverso 3 e 109ater D-LStrI.
Al momento di presentare una domanda di visto per soggiorni di breve durata, i richiedenti dovranno compilare un modulo di domanda online sulla piattaforma europea e allegare una copia elettronica del passaporto, i documenti giustificativi richiesti e, se utilizzano la piattaforma europea per la prima volta, i loro dati biometrici. Chiunque presenti per la prima volta una domanda è di norma tenuto a presentarsi di persona presso la rappresentanza svizzera o Schengen competente o presso eventuali fornitori esterni di servizi incaricati dagli Stati Schengen di rilevare i dati biometrici. Questi ultimi sono caricati sulla piattaforma e registrati nel C-VIS per 59 mesi e possono essere riutilizzati.
Non appena lo Stato individuato dalla piattaforma mediante una procedura di accertamento preliminare automatizzato ha confermato la ricevibilità della domanda e la propria competenza, i dati relativi alla domanda (inclusi i dati biometrici) vengono importati nel sistema nazionale d’informazione visti (nel caso svizzero ORBIS) mediante un’interfaccia nazionale. Il sistema ORBIS serve alla registrazione delle domande di visto e al rilascio dei visti concessi dalla Svizzera. La rappresentanza competente esamina ed evade la domanda in ORBIS. La relativa decisione viene in seguito trasferita automaticamente da ORBIS alla piattaforma europea, dove è messa a disposizione del richiedente all’interno del suo account sicuro. Le regole relative alla notifica sono stabilite direttamente negli atti normativi europei. Parallelamente alla trasmissione della decisione in merito al visto alla piattaforma europea, i dati in questione sono trasferiti come finora da ORBIS al C-VIS mediante un’ulteriore interfaccia nazionale.
Una volta scaduto il periodo transitorio di sette anni, sarà obbligatorio presentare una domanda di visto C tramite la piattaforma europea. Presentare una domanda per iscritto sarà possibile soltanto in via eccezionale per le seguenti categorie di persone (cfr. art. 9 par. 1ter codice dei visti):
– cittadini di Paesi terzi per motivi umanitari;
– cittadini di Paesi terzi in casi individuali giustificati o in casi di forza maggiore;
– capi di Stato e di governo con i rispettivi consorti e membri della loro delegazione ufficiale nonché sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale invitati in missione ufficiale dai governi degli Stati Schengen o da organizzazioni internazionali.
L’articolo 7quater paragrafo 1 del regolamento VIS prevede regole particolari per i familiari di cittadini dell’UE/AELS, i quali potranno presentare una domanda di visto senza ricorrere alla piattaforma europea.
5.2.2 Ruolo dei fornitori esterni di servizi
In virtù dell’articolo 98b capoverso 1 LStrI, già oggi è possibile delegare vari compiti ai fornitori esterni di servizi (p. es. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti, rilevare i dati biometrici, restituire il documento di viaggio una volta conclusa la procedura).
Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen per la digitalizzazione della procedura di visto ridefinisce anche il ruolo dei fornitori esterni di servizi. Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede di concedere a questi soggetti un accesso limitato alla piattaforma europea. Questi ultimi non dovranno in particolare avere accesso ai dati registrati nel C-VIS (art. 7septies par. 3 regolamento VIS). Essi potranno per contro consultare le domande ed esaminare i dati memorizzati temporaneamente (p. es. scansione del documento di viaggio e documenti giustificativi). Al termine della verifica, la domanda è messa a disposizione del consolato competente per il successivo trattamento. Si tratterà soprattutto di prime domande, dato che, per quanto concerne le domande successive, i processi e il coinvolgimento dei fornitori esterni di servizi non sono stati ancora del tutto chiariti.
I fornitori esterni di servizi a cui le rappresentanze svizzere decidono di delegare determinati compiti nel quadro di un accordo potranno per esempio caricare documenti e dati biometrici sulla piattaforma europea e verificare i documenti di viaggio dei richiedenti (art. 43 par. 6 del codice dei visti e art. 7septies del regolamento VIS; art. 1 e 2 del regolamento [UE] 2023/2667). Il nuovo regime comporterà ad ogni modo una diminuzione dei mandati per i fornitori esterni di servizi poiché, in caso di domanda successiva, la presenza di persona del richiedente non sarà in linea di massima più necessaria e gli identificatori biometrici dovranno essere rilevati solo ogni cinque anni. Il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen implica pertanto una modifica dell’articolo 98b LStrI.
5.2.3 Digitalizzazione delle procedure di opposizione e di ricorso in materia di visti
Il processo di digitalizzazione della presentazione delle domande di visto solleva la questione della digitalizzazione delle procedure di ricorso. Nel caso svizzero, si tratta della procedura di opposizione presso la SEM in primo grado e della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale in secondo grado.
Benché la volontà di promuovere la digitalizzazione dell’intero iter in materia di visti sia evidente, le risorse disponibili e la complessità delle procedure non consentono di digitalizzare i rimedi giuridici entro gli stessi termini previsti per l’entrata in funzione della piattaforma europea. La trasposizione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen creerà ad ogni modo le basi per la digitalizzazione delle procedure di opposizione e di ricorso. Per questi motivi è opportuno regolamentare la digitalizzazione dei rimedi giuridici in una legge formale soltanto quando tali basi saranno disponibili e saranno stati compiuti i necessari chiarimenti si potrà .
5.2.4 Introduzione di un visto digitale: modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio45
Nel 1995, l’UE ha istituito un modello uniforme per i visti Schengen sotto forma di un visto adesivo da apporre sul documento di viaggio dei cittadini di Paesi non appartenenti all’UE soggetti all’obbligo del visto (regolamento [CE] n. 1683/9546). Le regole afferenti, valevoli non solamente per i Paesi dello spazio Schengen ma anche per l’Irlanda, prevedono che il modello uniforme trova applicazione in caso di soggiorno in uno o più Paesi dello spazio Schengen la cui durata globale non superi i tre mesi oppure di transito attraverso le aree di transito aeroportuale dei Paesi dello spazio Schengen («visto di transito aeroportuale»).
Il regolamento n. 1683/95, rivisto contestualmente all’elaborazione del regolamento (UE) 2023/2685, prevede che, d’ora in poi, i visti saranno rilasciati in formato digitale e stabilisce le relative specifiche tecniche, tra cui l’introduzione di un codice a barre bidimensionale. La Svizzera è già a buon punto per quanto riguarda la digitalizzazione dei visti e dispone già di un codice a barre bidimensionale. Non appena saranno disponibili gli atti di esecuzione ad hoc, la Svizzera sarà in grado di adeguare il suo visto digitale attuale alle specifiche tecniche dettagliate ivi indicate. Il regolamento (UE) 2023/2685 sul visto digitale è stato notificato alla Svizzera contemporaneamente al regolamento (UE) 2023/2667 sulla digitalizzazione della procedura di visto, tuttavia rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen a sé stante, il cui recepimento competeva al Consiglio federale. Il pertinente scambio di note sul recepimento del regolamento (UE) 2023/2685 si è così già svolto il 13 dicembre 202347. L’applicabilità dipende tuttavia da una decisione di esecuzione della Commissione europea che dovrà determinare la data a partire dalla quale verrà utilizzato il visto digitale. Secondo la pianificazione attuale della Commissione tale data coinciderà con l’entrata in funzione della piattaforma europea (v. n. 4.2.7).
6 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione
6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 98b cpv. 1 lett. b, bbis, d ed e
In virtù delle modifiche all’articolo 98b LStrI, che disciplina la delega a fornitori esterni di servizi di compiti inerenti al rilascio dei visti, d’ora in poi i terzi incaricati potranno altresì esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio. In questo contesto non importa se il fornitore esterno di servizi sia un’azienda privata o un’organizzazione internazionale (p. es. l’Organizzazione internazionale per le migrazioni). Questa novità, prevista espressamente dal regolamento (UE) 2023/2667, deve essere sancita a livello di legge, in quanto si tratta di una verifica approfondita di documenti personali contenenti eventualmente dei dati biometrici, ossia dati degni di particolare protezione. È stata pertanto aggiunta una nuova lettera bbis, in base alla quale i terzi incaricati possono pure verificare la qualità e l’esattezza dei documenti forniti dal richiedente. Con questa competenza, che sussiste indipendentemente dall’utilizzo della piattaforma europea, s’intende ottimizzare i processi in materia di visti. Eventuali controlli effettuati dai terzi incaricati non modificano il diritto di verifica di cui dispongono le rappresentanze svizzere e i consolati. In caso di dubbi, i consolati e le rappresentanze sono informati e l’autorità competente decide in merito alla validità del documento. L’articolo 102bbis D-LStrI designa le autorità autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip dei documenti di viaggio.
La lettera d riguarda ora il rilevamento di dati biometrici non solo nell’ambito del C‑VIS, ma anche all’interno della piattaforma europea, e concerne i dati per il rilascio di visti per soggiorni sia di breve che di lunga durata. La formulazione della lettera in questione è stata semplificata: l’ambito del rilevamento non viene infatti più menzionato. I dati biometrici sono verificati dai fornitori esterni di servizi e possono inoltre essere caricati sulla piattaforma europea da questi ultimi (art. 12 del codice dei visti).
Le lettere b ed e sono modificate: d’ora in poi non si parlerà più di «passaporto» ma di «documento di viaggio»,
Art. 102b Modifica della rubrica
La rubrica dell’articolo 102b LStrI è modificata in modo da corrispondere alla rubrica dell’articolo 102bbis D-LStrI.
Art. 102bbis Controllo del documento di viaggio e dell’identità del titolare
Questo nuovo articolo stabilisce quali autorità hanno la facoltà di leggere i dati registrati nei microchip dei documenti di viaggio di cittadini di Paesi terzi per verificare l’identità del titolare o l’autenticità dei documenti. Questa disposizione, già prevista per le carte di soggiorno (art. 102b LStrI), vale d’ora in poi anche per i documenti di viaggio. Essa consente da un lato di procedere a controlli d’identità in territorio svizzero o alle frontiere esterne Schengen e, dall’altro, di controllare l’autenticità dei documenti. Tale controllo è effettuato dalle autorità e, in particolare, da quelle competenti in materia di visti, come previsto nel presente sviluppo dell’acquis di Schengen. Le modalità di controllo dei dati registrati nel microchip nel quadro della procedura di visto sono disciplinate dal codice dei visti e dagli atti di esecuzione della Commissione europea. La delega a terzi è prevista dall’articolo 98b D-LStrI.
Art. 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio
Al fine di definire precisamente chi può estrarre dati (anche degni di particolare protezione) dai documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi nel quadro della procedura di rilascio del visto, si propone di introdurre un nuovo articolo 102c. Siccome il nuovo regolamento consente la ripresa dei dati contenuti in un documento di viaggio nonché il loro utilizzo nel quadro della piattaforma europea, l’estrazione dei suddetti dati e il loro uso devono essere formalmente previsti; inoltre occorre definire chiaramente le autorità o i terzi autorizzati. I dati in questione possono essere trasmessi alla piattaforma europea ed essere utilizzati nel quadro di una domanda di visto senza che il richiedente debba presentarsi di persona. In certi casi, ciò consentirà a una persona di fornire dati unicamente tramite il proprio documento di viaggio. Le disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 6 del codice dei visti si applicano alle domande di visto presentate sulla piattaforma europea. Le regole precise di utilizzo di questi dati con o senza la piattaforma europea potranno essere specificate a livello di ordinanze di esecuzione.
Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina
Il vigente articolo 103b LStrI riguarda il sistema di ingressi e uscite (EES). Alla nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento EES) è stata aggiunta l’indicazione che il suddetto regolamento è modificato dal nuovo regolamento (UE) 2023/2667. Le modifiche al regolamento EES consistono in adeguamenti linguistici legati al visto digitale; inoltre è prevista la conferma di un visto valido nell’EES.
Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina
L’articolo 109a capoverso 1 concerne il sistema centrale d’informazione visti (C‑VIS) e rinvia al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS). Occorre aggiornare la relativa nota a piè di pagina indicando la data di pubblicazione della modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 109abis Piattaforma per la domanda di visto dell’UE
Questo nuovo articolo sancisce la creazione di una piattaforma elettronica europea collegata a una copia del C-VIS nonché, tramite un’interfaccia nazionale, al relativo sistema nazionale visti (per la Svizzera al sistema nazionale ORBIS). Tale piattaforma consente anche di caricare dati biometrici, tra cui in particolare le impronte digitali e l’immagine del volto.
Cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce l’esistenza della piattaforma europea, limitandone esplicitamente l’utilizzo ai visti per soggiorni di breve durata, dato che il diritto europeo o Schengen ne esclude l’impiego per i visti per soggiorni di lunga durata. L’articolo 18 CAS impone agli Stati Schengen di utilizzare altri strumenti elettronici per le notifiche relative ai visti per soggiorni di lunga durata elettronici (cfr. n. 4.2.4).
Il capoverso in questione disciplina anche il funzionamento automatico della piattaforma, e in particolare la verifica, sulla base di criteri prestabiliti, dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto per soggiorni di breve durata. A tale riguardo occorre sottolineare che sono state prese in considerazione diverse varianti per quanto concerne i suddetti criteri, tra cui, oltre alla durata del soggiorno negli Stati di destinazione, anche il primo Paese di entrata e lo scopo principale del soggiorno. La versione finale del regolamento prevede i seguenti criteri: durata della permanenza calcolata in giorni e/o scopo principale del soggiorno. La piattaforma europea informa automaticamente lo Stato considerato competente, il quale se competente tratta la domanda o, qualora non si ritenga competente, avvisa il richiedente al riguardo e indica il Paese a suo avviso competente. In quest’ultima ipotesi, la persona in questione dovrà presentare una nuova domanda tramite la piattaforma europea, che ne verificherà nuovamente la ricevibilità. In ogni caso, compete agli Stati Schengen stabilire la ricevibilità della domanda e il Paese competente per il suo trattamento.
Questo meccanismo comporta un cambiamento notevole nell’evasione delle domande, in quanto il richiedente non è più libero di scegliere a quale rappresentanza indirizzare la propria domanda di visto. I dati del richiedente (inclusi i dati biometrici) sono registrati temporaneamente sulla piattaforma europea.
Cpv. 2
Il capoverso 2 stabilisce che, in linea di principio, tutte le domande di visto per soggiorni di breve durata e tutte le domande di conferma o proroga di un visto debbano essere presentate tramite la piattaforma europea. Eccezioni a questa regola sono tuttavia possibili e si fondano sul codice dei visti modificato dal regolamento (UE) 2023/2667 (art. 9). È possibile invocare ragioni umanitarie o cause di forza maggiore per derogare all’utilizzo della piattaforma europea (v. n. 5.2.1). Il Consiglio federale è incaricato di precisare tali eccezioni nell’OEV. In base al regolamento VIS anche determinate categorie di persone sono esentate dall’utilizzo della piattaforma europea (art. 7quater).
Cpv. 3
In base al capoverso 3, non appena la Svizzera conferma la sua competenza, la piattaforma europea trasmette i dati pertinenti al sistema nazionale d’informazione visti ORBIS. Questo capoverso disciplina il flusso di dati tra la piattaforma europea e il suddetto sistema nazionale, precisando così che i dati in questione, tra cui i dati biometrici considerati dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD, vengono trasferiti.
Cpv. 4
Il capoverso 4 prevede che la piattaforma europea notifichi al richiedente qualsiasi decisione in materia di visti, compresi la revoca, l’annullamento, la proroga o la conferma della validità ai sensi del codice dei visti. La revoca e l’annullamento sono notificati tramite la piattaforma mediante il modulo di cui all’allegato VI del codice dei visti. La proroga di un visto è concessa dalle autorità cantonali sotto forma di un nuovo visto (digitale). Per prendere conoscenza della decisione che gli è stata notificata, il richiedente dovrà collegarsi alla piattaforma europea.
L’autorità competente compila il modulo della decisione in ORBIS e lo trasmette alla piattaforma europea grazie a un’interfaccia nazionale. Il richiedente viene avvisato tramite un messaggio elettronico che una decisione a lui destinata è disponibile sulla piattaforma.
Il capoverso 4 definisce altresì le regole procedurali inerenti all’utilizzo della piattaforma europea. La notifica di una decisione tramite la piattaforma europea implica alcune eccezioni alle regole generali della PA. L’articolo 11b capoverso 1 PA impone per esempio ai richiedenti domiciliati all’estero di fornire un recapito in Svizzera per le notificazioni o gli scambi di corrispondenza, obbligo che con la nuova piattaforma europea viene meno. L’articolo 22a PA concerne il calcolo dei termini legali nel quadro della procedura e, in particolare, i periodi in cui tali termini non decorrono (sospensione dei termini). Con la nuova piattaforma europea, i termini per il trattamento delle domande sono legati ai termini previsti dal codice dei visti; ogni richiedente è libero di fornire i documenti richiesti nell’ambito del quadro giuridico previsto. Le regole di notificazione sono per giunta chiaramente disciplinate dall’articolo 7septies del regolamento VIS, per cui l’articolo 22a PA non trova applicazione. L’articolo 24 PA riguarda la possibilità di prorogare o restituire un termine se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito dall’autorità. Pure questa norma non viene applicata nel quadro dell’utilizzo della piattaforma europea.
Cpv. 5
Si propone inoltre che il Consiglio federale possa emanare disposizioni che deroghino alla PA per quanto riguarda la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (lett. a) nonché la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale (lett. b).
Lett. a
L’articolo 11b capoverso 2 PA non trova applicazione nella fattispecie. La piattaforma europea costituisce infatti in sé un mezzo di comunicazione elettronico e i cittadini di Stati terzi interessati dovranno, salvo eccezioni (cfr. n. 4.1), ricorrere a essa per presentare una domanda di visto. Queste persone non dovranno pertanto fornire un consenso specifico alle autorità svizzere ai fini di una comunicazione elettronica sulla base della PA. Anche gli articoli 21a e 34 capoverso 1bis PA, relativi alla notificazione elettronica e alla firma elettronica, non sono direttamente applicabili ai nuovi processi elettronici in materia di visti; il Consiglio federale è dunque incaricato di stabilire regole specifiche per la piattaforma europea a livello di ordinanza. Occorre in particolare sottolineare che l’articolo 34 capoverso 1 PA impone alle autorità soggette alla PA di notificare le proprie decisioni per scritto. L’articolo 34 capoverso 1bis PA autorizza la notificazione per via elettronica previo assenso dei destinatari. I richiedenti il visto che utilizzano la piattaforma europea non dovranno fornire alcun consenso particolare alle autorità, anche perché è possibile che i diretti interessati non sappiano ancora quale Stato Schengen è competente per il trattamento della domanda (cfr. n. 4.2).
Lett. b
Il Consiglio federale è anche incaricato di disciplinare la ricevibilità di atti scritti in una lingua diversa dalle lingue ufficiali d’intesa con le autorità svizzera competenti. Può inoltre prevedere una deroga al principio secondo cui la lingua della procedura è una lingua ufficiale (art. 33a PA).
È opportuno che determinati atti o documenti siano trasmessi nella lingua del richiedente o in inglese, vale a dire in una lingua diversa da quelle ufficiali. Queste particolarità legate all’utilizzo della piattaforma europea, disciplinate a livello di ordinanze d’esecuzione, consentiranno, se le rappresentanze e la SEM lo riterranno appropriato, di accettare documenti in lingue diverse da quelle ufficiali senza richiederne la traduzione. Al tempo stesso le rappresentanze svizzere all’estero devono poter erogare decisioni nel settore dei visti in una lingua che il richiedente parla o comprende e che non sia una lingua nazionale (p. es. in inglese).
Nei casi in cui il visto per soggiorni di breve durata non è emesso in formato digitale, si applica la procedura usuale. Le domande sono presentate presso le rappresentanze e i fornitori esterni di servizi. Come avviene già attualmente, in assenza di un indirizzo (di un garante) in Svizzera, i visti saranno rilasciati o rifiutati nello Stato d’origine per via diplomatica.
Art. 109ater Accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE
Questo nuovo articolo concerne le autorità o i terzi che hanno diritto di accedere alla piattaforma europea.
Cpv. 1
Lett. a
Le autorità che possono inserire dati sulla piattaforma europea e verificare se il trattamento della domanda è di loro competenza sono la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali. Le autorità di controllo delle frontiere dispongono di un accesso per i visti eccezionali emessi alla frontiera. Non hanno accesso alla piattaforma europea né le autorità incaricate delle domande di visto diplomatico né le autorità cantonali che trattano unicamente le domande di visti nazionali.
Lett. b
Anche i fornitori esterni di servizi sono autorizzati ad accedere alla piattaforma europea, in particolare per inserire i dati relativi al modulo di domanda. La lettera in questione rinvia all’articolo 98b D-LStrI (Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio del visto).
Lett. c
I richiedenti il visto e le persone autorizzate hanno infine la possibilità non solo di presentare la domanda di visto, ma anche di consultare la piattaforma europea per seguire gli sviluppi della procedura e verificare la durata di validità del visto concesso.
Cpv. 2
Allo stesso scopo, è pure previsto che determinate autorità locali, università o datori di lavoro possano accedere a un servizio Internet particolare legato alla piattaforma. Nessun’altra autorità o terzi hanno accesso a questa nuova piattaforma europea elettronica. Si rinvia qui all’articolo 7nonies del regolamento VIS modificato. I dettagli di questo tipo di accesso saranno disciplinati in atti di esecuzione della Commissione europea . Il Consiglio federale è pertanto incaricato di designare i terzi o le altre autorità autorizzati a consultare un visto sulla piattaforma europea.
Art 109b cpv. 2 lett. a, f e g e 3, nota a piè di pagina
L’articolo 109b riguarda il sistema nazionale visti ORBIS.
Cpv. 2
Il capoverso 2 elenca le categorie di dati contenuti in ORBIS. Con il presente sviluppo dell’acquis di Schengen, ORBIS comprenderà una quantità maggiore di dati che saranno trasmessi automaticamente dalla piattaforma europea.
La modifica della lettera a si è resa necessaria per via della nuova possibilità di confermare un visto rilasciato quando un documento di viaggio viene sostituito.
La lettera f prevede una nuova categoria di dati registrati sulla piattaforma europea, ossia i dati relativi ai documenti di viaggio. In particolare, mediante la piattaforma europea, sarà integrata nei sistemi nazionali una copia scansionata del documento di viaggio (cfr. n. 4.2).
La lettera g precisa che ORBIS comprenderà anche i giustificativi da presentare contestualmente alla domanda di visto.
Cpv. 3
La nota a piè di pagina nel capoverso 3 che rinvia al regolamento VIS deve essere completata con la menzione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 109d
La nota a piè di pagina relativa al regolamento VIS è aggiornata e rimanda ora alla nota a piè di pagina relativa all’articolo 109a capoverso 1 D-LStrI.
Art 109e lett. c e k
La vigente lettera c è completata per consentire di stabilire più precisamente chi avrà accesso alla piattaforma europea e a quali dati; all’occorrenza, il tipo di dati interessati sarà definito a livello di ordinanza. Si propone inoltre che il Consiglio federale possa disciplinare le modalità di utilizzo della piattaforma europea.
Art. 120d cpv. 2 lett. a
L’elenco dei trattamenti di dati vietati di cui all’articolo 120d LStrI deve essere completato con la menzione della piattaforma europea e il riferimento agli articoli che riguardano quest’ultima. Sono autorizzati unicamente i trattamenti di dati conformi alle disposizioni pertinenti. I dati utilizzati sulla piattaforma sono dati utili nell’ambito della procedura di visto e trasmessi al sistema nazionale visti. Tutti i dati estratti in questo contesto devono essere trattati in maniera conforme al diritto.
6.2 Coordinamento con altri progetti in corso
I vari progetti legati agli sviluppi dell’acquis di Schengen comportano molteplici revisioni parziali alla LStrI. Quando si tratterà di redigere il messaggio del Consiglio federale, occorrerà tenere conto di questo aspetto e fare il punto sugli elementi da coordinare. Le disposizioni di coordinamento verranno redatte dalla commissione di redazione.
Coordinamento con il progetto interoperabilità
L’articolo 102c D-LStrI dovrà cambiare numerazione quando il progetto interoperabilità (IOP)48 sarà entrato in vigore. L’articolo 102c del presente progetto dovrà verosimilmente essere rinumerato per diventare l’articolo 102d.
La nota a piè di pagina relativa all’articolo 103b capoverso 1 viene modificata in virtù del progetto IOP. La versione definitiva di tale disposizione dovrà tenere conto della nota a piè di pagina del presente progetto.
Anche gli articoli 109b e 120d D-LStrI sono stati rivisti nel quadro del progetto IOP.
L’articolo 109b capoverso 2 deve riprendere la formulazione del progetto IOP (o del progetto VIS Recast49) e menzionare il sistema ORBIS anziché il sistema nazionale visti. L’articolo 109b capoverso 3 D-LStrI prevede unicamente una nuova nota a piè di pagina, la quale deve riferirsi alle versioni IOP e VIS Recast nel cui contesto l’articolo in questione è stato rielaborato sotto il profilo formale. La nuova nota a piè di pagina deve essere ripresa al capoverso 4 dell’articolo 109b LStrI del presente progetto.
L’articolo 120d LStrI del progetto IOP è stato rielaborato sotto il profilo formale. Questa formulazione del periodo introduttivo del progetto IOP dev’essere ripresa tale e quale, come anche il tenore della lettera a del presente progetto.
Coordinamento con il progetto VIS Recast
Pure le revisioni compiute nel quadro del progetto VIS Recast (art. 109a, 109b e 109e LStrI) dovranno essere prese in considerazione e tenere conto della piattaforma europea.
La nuova nota a piè di pagina relativa all’articolo 109a capoverso 1 D-LStrI deve riferirsi alla versione del progetto VIS Recast (o del progetto IOP).
Occorre tenere conto delle nuove lettere b ed e dell’articolo 109b capoverso 2 nella versione VIS Recast.
Siccome l’articolo 109e del progetto VIS Recast comporta già due nuove lettere k ed l, la lettera k D-LStrI dovrà eventualmente diventare la lettera m.
Il nuovo articolo 15a della legge federale del 20 giugno 200350 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, adottato nel quadro del progetto VIS Recast, dovrà essere rivisto in modo tale che i riferimenti al regolamento VIS si basino sulla nuova versione. Ciò si renderà tuttavia necessario unicamente nel caso in cui il D-LStrI dovesse entrare in vigore dopo il progetto VIS Recast.
Coordinamento con il progetto di revisione totale della legge sulle dogane
Diverse disposizioni del presente progetto menzionano il corpo delle guardie di confine. Si tratta degli articoli 102bbis capoverso 1 lettera a, 109ater capoverso 1 lettera a e 109b capoverso 3 D-LStrI. La revisione totale della legge sulle dogane e, nello specifico, il disegno di legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC51, prevedono di modificare l’articolo 109b capoverso 3 LStrI e di farvi figurare l’UDSC con funzioni specifiche in una nuova lettera e. Il presente progetto modifica unicamente la nota a piè di pagina del predetto capoverso, che pertanto deve essere inserito, se del caso, nelle versioni della revisione in corso. Occorre tenere conto di questa nuova formulazione qualora il presente progetto entri in vigore contemporaneamente o successivamente alla revisione della legge sulle dogane.
Per quanto concerne gli altri articoli summenzionati, sarà opportuno coordinarli con la legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC. La formulazione dell’articolo 102bbis D-LStrI dovrà essere in linea con la terminologia della revisione della legge sulle dogane, in modo che siano contemplate le funzioni attuali del Corpo delle guardie di confine.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni per la Confederazione
Costi del progetto informatico SEM
La Confederazione (SEM) si fa carico dei costi del progetto di attuazione nazionale, che prevede tra l’altro il collegamento della Svizzera alla piattaforma europea, la predisposizione di un sistema sicuro per la conservazione dei dati e la digitalizzazione dei visti. In base alle informazioni disponibili al momento, i costi per l’adeguamento e il collegamento del sistema nazionale d’informazione visti ammontano in totale a 8,2 milioni di franchi. Questi fondi sono iscritti nel preventivo 2024 e nel piano finanziario 2025 e sono disponibili per gli anni successivi a titolo di riserva. Il progetto di attuazione nazionale figura parzialmente sotto la voce «Sviluppo N-VIS» del credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, adottato dal Consiglio federale con il messaggio del 4 settembre 201952 concernente un credito d’impegno per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino e approvato dal Parlamento l’11 giugno 2020.
I costi d’esercizio annui, dell’importo di 0,4 milioni di franchi, diventeranno effettivi a partire dal collegamento della Svizzera alla piattaforma europea, non prima del 2028.
Costi del progetto di attuazione nazionale a carico della SEM, in milioni di franchi
Denominazione | Totale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costi | 7,0 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Prestazioni proprie sotto forma di risorse umane | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Costi totali | 8,2 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Ripercussioni sull’effettivo del personale della SEM
I compiti in materia di visti non cambieranno in misura sostanziale per la SEM, che in veste di autorità centrale non rilascia direttamente visti. La SEM continuerà a trattare le opposizioni in maniera non elettronica tramite corriere diplomatico. Il presente progetto non ha pertanto alcuna conseguenza sull’effettivo del personale della SEM.
Conseguenze sull’effettivo del personale del DFAE
La creazione di una piattaforma centrale per il trattamento delle domande di visto per tutto lo spazio Schengen faciliterà alcuni aspetti della procedura, soprattutto per le persone richiedenti, mentre altri risulteranno più complessi.
Dopo aver creato un account sicuro, il richiedente dovrà caricare sulla piattaforma europea i documenti richiesti per la domanda di visto. In occasione della presentazione della prima domanda, i fornitori esterni di servizi saranno chiamati a svolgere i relativi compiti (cfr. n. 5.2.2). Il ruolo dei terzi incaricati nei casi in cui non occorre rilevare i dati biometrici (domande successive entro 59 mesi, trascorsi i quali sarà necessario un nuovo rilevamento dei suddetti dati) non è tuttavia stato ancora definito in maniera esaustiva. A seconda della portata delle loro mansioni, il controllo della qualità delle domande presentate spetterà in larga misura o totalmente ai fornitori esterni di servizi. Qualora tale controllo dovesse invece competere in primo luogo alle rappresentanze all’estero, per poter rispettare i termini di trattamento e assicurare la qualità richiesta, il DFAE dovrebbe verosimilmente mettere a disposizione maggiori risorse in termini di personale.
La piattaforma europea procederà a una verifica automatica dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto nonché a una verifica sommaria della ricevibilità della stessa. Ad ogni modo, la verifica definitiva spetterà comunque allo Stato interessato. La piattaforma, peraltro, non influirà direttamente sul trattamento delle domande di visto tramite la rete consolare, infatti i compiti automatizzati o digitalizzati dalla piattaforma sono i medesimi compiti amministrativi che attualmente vengono trattati dai partner esterni (outsourcing in applicazione dell’art. 98b LStrI). Pertanto, oltre all’osservazione formulata nel paragrafo precedente in merito al controllo qualitativo e alla questione irrisolta dell’accesso fisico alla procedura di domanda del visto (cfr. n. 2.4), la piattaforma non comporterà una riduzione di personale presso il DFAE.
7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen non comporterà ripercussioni finanziarie e sul personale dirette per i Cantoni e i Comuni. La Confederazione si farà carico dei costi per collegare la Svizzera alla piattaforma europea per le domande di visto (cfr. n. 7.1).
Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di visti che si occupano di compiti legati al rilascio di visti C avranno in futuro accesso alla piattaforma europea.
7.3 Finanziamento tramite il BMVI
L’UE fornisce un contributo finanziario tramite lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Border Management and Visa Policy Instrument; BMVI). Nel periodo 2021–2027 il progetto della SEM relativo alla digitalizzazione della procedura di visto può essere finanziato tramite tale strumento.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Il progetto di decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)53, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.
Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, tranne se la loro conclusione è di esclusiva competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl54 e art. 7a cpv. 1 LOGA).
Nella fattispecie, il Consiglio federale avrebbe la facoltà di concludere l’accordo concernente il recepimento del regolamento UE in questione in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, che gli attribuisce in linea di principio la competenza di concludere accordi internazionali sull’obbligo del visto e sull’esecuzione del controllo al confine. La trasposizione del presente progetto implica tuttavia delle modifiche alla LStrI, e pertanto lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 e le modifiche di legge connesse alla sua trasposizione devono essere sottoposti congiuntamente al Parlamento per approvazione.
La modifica della LStrI si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., in virtù del quale la legislazione sull’entrata e la dimora in Svizzera compete alla Confederazione.
8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Le presenti modifiche sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, vale a dire con la Convenzione del 4 novembre 195055 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale del 16 dicembre 196656 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU) e gli altri impegni internazionali della Svizzera in quest’ambito.
Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera rispetta gli impegni assunti nei confronti dell’UE nell’ambito dell’AAS. Inoltre, garantisce un esame uniforme della competenza per quanto riguarda il trattamento delle domande di visto e la notifica armonizzata delle decisioni. Il regolamento (UE) 2023/2667 recepito ha effetto su altri atti del quadro Schengen, ossia sui regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 nonché sulla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
8.3 Forma dell’atto
Il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 non è legato all’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del relativo scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lett. b Cost.
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), quelli che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).
Nel caso in questione, lo scambio di note è di durata indeterminata, può essere denunciato in qualsiasi momento e non implica alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. Il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 comporta tuttavia una modifica della LStrI e, di conseguenza, il decreto federale che approva il relativo scambio di note è sottoposto a referendum facoltativo in ossequio all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Siccome la modifica della LStrI è finalizzata alla trasposizione giuridica del regolamento (UE) 2023/2667, appare sensato integrarla nel decreto federale di approvazione.
8.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
8.5 Applicazione provvisoria
Nel caso in cui la conclusione di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne l’applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono (art. 7b cpv. 1 LOGA). Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere (art. 7b cpv. 1bis LOGA e art. 152 cpv. 3bis LParl).
La maggior parte delle norme del regolamento (UE) 2023/2667 saranno applicabili a decorrere dalla data fissata dalla Commissione europea per l’entrata in funzione della piattaforma europea (art. 8 par. 2). Secondo l’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento, tuttavia, determinate disposizioni (art. 1 punti 1, 3, 15, 30, 34–36) sono applicabili sei mesi dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 28 giugno 2023, quindi prima della data fissata dalla Commissione europea per l’entrata in funzione della piattaforma UE (v. n. 4.2.8).
Alcune di queste disposizioni sono importanti (punti 1, 3, 34 e 36) e richiedono che la Svizzera sia pronta ad applicarle simultaneamente agli altri Stati Schengen così come stabilito dall’AAS (art. 7 par. 2 lett. b ultimo comma). Tali disposizioni non sono correlate alla messa in atto della digitalizzazione della procedura di visto, ma mirano ad abrogare disposizioni ormai divenute obsolete o a modificare le regole applicabili a determinati Stati per quanto riguarda l’obbligo del visto di transito aeroportuale.
– Al punto 1, la modifica del codice dei visti ne precisa il campo d’applicazione riservando i diritti di soggiorno di determinati gruppi di persone. Oltre ai diritti delle persone che beneficiano della libera circolazione, l’articolo 1 del codice riserva ora i diritti di soggiorno in uno Stato Schengen garantiti ai cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini del Regno Unito, come previsto dall’accordo di recesso UE-Regno Unito. La constatazione di questi diritti, correlati a quelli del punto 3, è fondamentale e consente alla Svizzera di riconoscere tali diritti acquisiti.
– Al punto 3, il regolamento (UE) 2023/2667 modifica il codice dei visti per quanto riguarda i gruppi di persone che non sottostanno all’obbligo del visto di transito aeroportuale. D’ora in poi, saranno esonerati da tale obbligo i cittadini di Stati terzi che dispongono di un titolo di soggiorno rilasciato dal Regno Unito e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.
– Il punto 34 prevede l’introduzione di un nuovo modulo di domanda armonizzato, che conterrà maggiori informazioni e terrà conto, per esempio, dei familiari di cittadini del Regno Unito e della Svizzera, i quali non dovranno compilare alcune parti del modulo.
– In base al punto 36, nell’allegato V del codice dei visti (titoli di soggiorno che esentano dall’obbligo del visto di transito aeroportuale) d’ora in poi figureranno anche i titoli di soggiorno rilasciati dal Regno Unito (a tale proposito si veda anche il punto 3 citato in precedenza).
Al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea delle nuove disposizioni del codice dei visti (obbligo del visto di transito aeroportuale, rispetto dei diritti di soggiorno di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini del Regno Unito, nuovo modulo di domanda del visto), era necessaria un’applicazione parziale a titolo provvisorio dello scambio di note.
L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha deciso l’applicazione parziale a titolo provvisorio delle disposizioni summenzionate a partire dal 28 giugno 2024 – a condizione che le competenti commissioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale non vi si opponessero. Le commissioni sono state consultate e hanno dato la loro approvazione nelle sedute del 9 e del 26 aprile 2024.
Di conseguenza, lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 – limitatamente alle disposizioni summenzionate – è applicato a titolo temporaneo dal 28 giugno 202457.
L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione (art. 7b cpv. 2 LOGA).
8.6 Delega di competenze legislative
Il presente progetto prevede diverse norme di delega al Consiglio federale. Occorre essenzialmente consentire a quest’ultimo di regolamentare determinate questioni procedurali legate alla piattaforma europea per le domande di visto, e in particolare le eccezioni alla PA (art. 109abis cpv. 5 D-LStrI). La possibilità per il Consiglio federale di prevedere delle eccezioni alla PA legate all’utilizzo della piattaforma europea si giustifica in quanto permetterà, a tempo debito, di disciplinare con precisione le eventuali eccezioni necessarie.
Il Consiglio federale è inoltre incaricato di stabilire le eccezioni al principio dell’utilizzo della piattaforma europea per le domande di visto per soggiorni di breve durata (art. 109abis cpv. 2 D-LStrI). Anche in relazione a questo aspetto, il Consiglio federale potrà stabilire le eccezioni che occorre prevedere e in particolare se riguarderanno anche le domande presentate alle frontiere esterne Schengen. Tale delega di competenze offre una maggiore flessibilità nonché più tempo per definire le eccezioni per la Svizzera.
Lo stesso vale per la determinazione delle ulteriori autorità o terzi che in futuro potrebbero avere accesso alla piattaforma unicamente a fini di verifica della validità del visto presentato (art. 109ater cpv. 2 D-LStrI).
8.7 Protezione dei dati
La Commissione europea ha elaborato le nuove disposizioni con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), il quale ha espresso il suo parere in data 21 giugno 202258, da cui emerge che il regolamento in questione è conforme al diritto in materia di protezione dei dati dell’UE. Il GEPD ha tuttavia chiesto, in particolare, di verificare la necessità di includere l’indirizzo IP tra i dati registrati al momento della presentazione di una domanda di visto mediante la piattaforma europea ed ha ricordato l’obbligo di informare le persone interessate sul trattamento dei loro dati personali.
Il regolamento dell’UE non prevede regole specifiche di protezione dei dati, in quanto modifica principalmente il regolamento VIS e il codice dei visti. Il regolamento VIS include già oggi un intero capitolo dedicato alla protezione dei dati e alle relative attività di vigilanza. Il controllo del GEPD è pertanto garantito. In Svizzera, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) assume una funzione di controllo paragonabile (art. 111g LStrI e art. 102d della legge del 26 giugno 199859 sull’asilo). Come gli altri Stati Schengen, la Svizzera deve dunque assicurare che la registrazione dei dati nel VIS e il trattamento dei dati sulla nuova piattaforma europea avvengano conformemente alla legge. L’articolo 120d LStrI prevede sanzioni in caso di trattamento indebito.
I diritti d’accesso delle autorità sono disciplinati in maniera esaustiva nei regolamenti notificati dall’UE. L’accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e può essere accordato unicamente se, nel caso specifico, le autorità competenti necessitano dei dati consultati per svolgere i propri compiti. La revisione totale della LPD, entrata in vigore il 1° settembre 2023, recepisce i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati per tutti gli organi federali. La LPD tiene inoltre pienamente conto del regolamento generale sulla protezione dei dati60, pur non avendone formalmente recepito i requisiti in quanto non si tratta di uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il principio dell’equivalenza con il diritto europeo è quindi rispettato. Il presente disegno è peraltro conforme ai principi della LPD e in particolare ai suoi articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4.
Diversi Cantoni hanno peraltro già adeguato le rispettive norme relative alla protezione dei dati alla nuova LPD. Questo aspetto è particolarmente importante se si considera che alcune operazioni di trattamento dei dati effettuate dalle autorità cantonali in materia di migrazione avvengono sulla piattaforma dell’UE per le domande di visto.