FF 2024 3275
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (Sviluppo dell’acquis di Schengen) (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20242,
decreta:
Art. 1
È approvato lo scambio di note del 13 dicembre 20233 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto.
Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2
La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato.
Modifica di un altro atto normativo
(art. 2)
La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 98b cpv. 1 lett. b, bbis, d ed e
D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, documento di viaggio, giustificativi);
bbis. esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità del documento di viaggio e verificare la qualità e l’esattezza dei documenti presentati;
d. rilevare i dati biometrici;
e. restituire il documento di viaggio al titolare una volta conclusa la procedura.
Art. 102b rubrica
Controllo della carta di soggiorno biometrica e dell’identità del titolare
Inserire gli art. 102bbis e 102c prima del titolo della sezione 2
Art. 102bbis Controllo del documento di viaggio e dell’identità del titolare
Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l’identità del titolare o l’autenticità, l’integrità e la validità del documento di viaggio:
il Corpo delle guardie di confine;
le autorità cantonali e comunali di polizia;
le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni.
Se la verifica dell’autenticità, dell’integrità e della validità del documento di viaggio è stata demandata a terzi (art. 98b), questi sono autorizzati, ai fini della verifica, a leggere i dati registrati sul microchip del documento di viaggio.
Art. 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio
Per l’ulteriore utilizzo nel quadro della procedura di rilascio del visto, le rappresentanze svizzere all’estero, le missioni e i terzi incaricati (art. 98b) sono autorizzati a estrarre da un documento di viaggio munito di microchip i dati personali contenuti nella zona a lettura ottica nonché l’immagine del volto del richiedente il visto, e a trasmetterli alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE o al sistema nazionale visti.
Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina
Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/22266, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
Titolo prima dell’art. 109a
Sezione 1:
Sistema centrale d’informazione visti (C‑VIS), piattaforma per la domanda di visto dell’UE e sistema nazionale visti (ORBIS)
Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina
Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20087.
Art. 109abis Piattaforma per la domanda di visto dell’UE
La piattaforma per la domanda di visto dell’UE collegata a una copia del C-VIS permette di presentare per via elettronica le domande di visto per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, di esaminare se sono ricevibili e a quale Stato compete il trattamento.
Le domande di visto per soggiorni di breve durata devono essere presentate tramite la piattaforma per la domanda di visto dell’UE. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Non appena l’autorità svizzera competente per il rilascio del visto conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, la piattaforma per la domanda di visto dell’UE trasmette elettronicamente i dati al sistema nazionale visti (art. 109b).
Se la domanda è presentata tramite la piattaforma per la domanda di visto dell’UE, anche la decisione relativa a rilascio, rifiuto, annullamento, revoca, proroga e conferma del visto per soggiorni di breve durata è notificata al richiedente il visto tramite la piattaforma. Non si applicano gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA).
Il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA per la procedura di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell’UE per quanto concerne:
la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);
la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale e la lingua del procedimento (art. 33a PA).
Art. 109ater Accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE
Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma per la domanda di visto dell’UE per l’adempimento dei seguenti compiti:
la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio dei visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali: per esaminare la ricevibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza;
i terzi incaricati: per adempiere ai loro compiti secondo l’articolo 98b;
i richiedenti il visto e le persone autorizzate: per presentare una domanda di visto, seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso;
Il Consiglio federale può designare ulteriori autorità o terzi che possono avere accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE allo scopo di verificare la validità di un visto secondo l’articolo 7nonies paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/20089.
Art. 109b cpv. 2 lett. a, f e g e 3, nota a piè di pagina
Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:
dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, prorogati o confermati;
dati relativi ai documenti di viaggio;
documenti giustificativi per la domanda di visto.
Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200810.
Art. 109d Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008
Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200811 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.
Art. 109e lett. c e k
Il Consiglio federale disciplina:
la portata degli accessi online al C-VIS, alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE e al sistema nazionale visti;
le modalità di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell’UE.
Art. 120d cpv. 2 lett. a
È punito con la multa chi tratta dati personali:
del C-VIS, della piattaforma per la domanda di visto dell’UE o del sistema nazionale visti per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;