FF 2024 562
Decreto federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (Progetto)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visti gli articoli 9b e 10 della legge federale del 4 ottobre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust);
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 22 gennaio 20243;
visto il parere del Consiglio federale del …4,
decreta:
Minoranza (Stark, Salzmann)
Non entrare in materia
Art. 1
Ai fini della proroga degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, i due attuali crediti d’impegno per gli aiuti finanziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini e per gli aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali e per progetti volti ad adeguare maggiormente l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori sono prorogati sino al 31 dicembre 2027 a partire dall’entrata in vigore della proroga della LACust. Il credito d’impegno per gli aiuti finanziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini è inoltre aumentato di un importo massimo di 53,2 milioni di franchi.
Di questo importo, 3,2 milioni di franchi sono iscritti nel preventivo globale dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali per le spese supplementari per il personale e per beni e servizi necessarie all’attuazione della LACust e andranno ad accrescere il limite di spesa.
I crediti annuali di pagamento sono iscritti nel preventivo 2025 e nei piani finanziari.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.