FF 2024 757
Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (Disegno)
(LTBC)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241,
decreta:
I
La legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2bis
Per patrimonio culturale storicamente problematico si intende l’insieme dei beni culturali la cui origine o i cui passaggi di proprietà sollevano dubbi a seguito di trasferimenti dei diritti avvenuti nel contesto del nazionalsocialismo o del colonialismo.
Art. 14 cpv. 1 lett. d
La Confederazione può concedere aiuti finanziari:
per la creazione e la gestione di una banca dati accessibile al pubblico destinata alla ricerca sulla provenienza dei beni culturali.
Art. 18a Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico
Il Consiglio federale istituisce una commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico. Si tratta di una commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
La Commissione ha i compiti seguenti:
fornisce consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale per le questioni relative al patrimonio culturale storicamente problematico;
fornisce consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale sul trattamento dei beni culturali storicamente problematici di proprietà della Confederazione;
su richiesta di una persona fisica o giuridica elabora raccomandazioni in merito a casi specifici di beni culturali storicamente problematici.
Per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 2 lettere b e c, la Commissione può trattare, comunicare e rendere accessibili al pubblico dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione.
Per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 2 lettera c, la Commissione può emanare prescrizioni procedurali.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.