FF 2024 907

Decreto federale sul finanziamento delle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2025–2028 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20243,

decreta:

Art. 1 Limite di spesa

Per gli anni 2025–2028 è approvato un limite di spesa di 5167,2 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca:

  1. le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l’articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;

  2. le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l’articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;

  3. le attività secondo l’articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 Limitazioni all’utilizzo dei fondi

Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:

  1. 231,2 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;

  2. 69,0 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;

  3. 49,3 milioni di franchi per la «promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale nella ricerca»;

  4. 52,5 milioni di franchi per la «Swiss Quantum Initiative».

Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati 507,3 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti nell’ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero. La compensazione forfettaria non deve superare il 15 per cento.

Art. 3 Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2023 (pari a 106,2 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

  1. 2025: +1,1 per cento;

  2. 2026: +1,0 per cento;

  3. 2027: +1,0 per cento;

  4. 2028: +1,0 per cento.

Art. 4 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.