FF 2024 907
Decreto federale sul finanziamento delle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2025–2028 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20243,
decreta:
Art. 1 Limite di spesa
Per gli anni 2025–2028 è approvato un limite di spesa di 5167,2 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca:
Art. 2 Limitazioni all’utilizzo dei fondi
Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:
231,2 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;
69,0 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;
49,3 milioni di franchi per la «promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale nella ricerca»;
52,5 milioni di franchi per la «Swiss Quantum Initiative».
Del limite di spesa di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati 507,3 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti nell’ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero. La compensazione forfettaria non deve superare il 15 per cento.
Art. 3 Previsioni sul rincaro
Il limite di spesa si fonda sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2023 (pari a 106,2 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:
2025: +1,1 per cento;
2026: +1,0 per cento;
2027: +1,0 per cento;
2028: +1,0 per cento.
Art. 4 Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.