FF 2025 1548
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero (LPSA) (Disegno)
(LPSA)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 103 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20252,
decreta:
Sezione 1 Scopo e oggetto
Art. 1
La presente legge mira a mantenere e migliorare la competitività del settore alberghiero e a contribuire al suo sviluppo sostenibile.
Disciplina la promozione dell’attività d’investimento nel settore alberghiero attraverso la Società svizzera di credito alberghiero (SCA) nonché l’organizzazione di quest’ultima.
Sezione 2 Promozione dell’attività d’investimento
Art. 2 Mutui e trasferimento di conoscenze
La SCA concede mutui o rileva i mutui esistenti per le immobilizzazioni materiali necessarie al funzionamento delle aziende alberghiere, in particolare per:
il rinnovo o la costruzione di aziende alberghiere;
il rinnovo o la costruzione di alloggi per il personale e locali di lavoro come anche l’installazione di attrezzature alberghiere interaziendali;
l’acquisto di aziende alberghiere.
Può mettere a disposizione del settore alberghiero le proprie conoscenze in materia di investimenti, finanziamenti e relative questioni strategiche.
Art. 3 Principi
La SCA può concedere mutui ad aziende alberghiere che siano solvibili e meritevoli di credito.
La SCA concede i suoi mutui a titolo complementare rispetto ai finanziatori privati.
I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare o altrimenti. In via eccezionale possono essere concessi senza garanzie.
L’importo totale dei crediti fruttiferi e dei crediti da ammortizzare non può superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnovo. Se il valore reddituale non può essere calcolato o non può esserlo in modo attendibile, il fattore decisivo per determinare il limite massimo di credito è la sostenibilità degli oneri da interessi e ammortamenti.
Art. 4 Limitazione alle regioni turistiche e alle stazioni balneari
I mutui sono destinati esclusivamente ad aziende alberghiere:
nelle regioni turistiche;
nelle stazioni balneari.
Il Consiglio federale designa le regioni turistiche e le stazioni balneari dopo aver sentito i Cantoni.
La SCA può accordare eccezioni per le aziende alberghiere situate in regioni con condizioni simili a quelle delle regioni turistiche.
Art. 5 Condizioni
I mutui non possono superare il 40 per cento del valore reddituale. Il Consiglio federale può stabilire l’importo minimo e massimo assoluto del mutuo nonché le eccezioni.
Al momento in cui concorda i tassi d’interesse, la SCA prende in considerazione:
la situazione generale dei tassi d’interesse;
il rischio di credito;
le proprie possibilità finanziarie.
Può vincolare gli interessi sul mutuo al risultato dell’azienda alberghiera sostenuta con il medesimo.
I mutui devono essere ammortizzati il prima possibile. Di regola, il termine di ammortamento non deve superare 20 anni.
Al fine di promuovere i piccoli investimenti, la SCA può esentare l’azienda alberghiera dall’obbligo di ammortamento per un periodo limitato. Con l’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), può anche concedere sospensioni dell’obbligo di ammortamento in caso di oscillazioni congiunturali significative.
Per i progetti che sostengono particolarmente lo sviluppo sostenibile o il cambiamento strutturale del settore alberghiero, la SCA può:
concedere tassi d’interesse favorevoli;
prevedere condizioni di ammortamento o termini di ammortamento favorevoli.
Le condizioni di mutuo favorevoli di cui al capoverso 6 possono essere concesse anche se un progetto ha diritto, in virtù di altri atti normativi, a misure di promozione volte a favorire lo sviluppo sostenibile o il cambiamento strutturale.
Art. 6 Concessione
Non esiste alcun diritto all’ottenimento di un mutuo.
La SCA si pronuncia sulla concessione del mutuo mediante decisione.
Le condizioni di mutuo sono fissate in un contratto di diritto pubblico.
Art. 7 Obbligo d’informazione e di diligenza
L’azienda alberghiera che richiede o ha ottenuto un mutuo deve fornire alla SCA le informazioni necessarie per la valutazione dell’azienda e del progetto d’investimento nonché per l’elaborazione del mutuo, in modo da permetterle di verificarle.
Art. 8 Misure per evitare perdite sui mutui
Per evitare perdite sui mutui la SCA, in singoli casi, può accordare particolari condizioni d’interesse e di ammortamento, rinunciare a una parte del credito derivante dal mutuo e adottare ulteriori misure.
Sezione 3 Prestazioni commerciali
Art. 9
La SCA può fornire prestazioni commerciali a terzi se:
sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti principali.
Può in particolare fornire consulenza ad attori privati e a corporazioni territoriali di diritto pubblico in materia di investimento, finanziamento e relative questioni strategiche concernenti il settore alberghiero.
Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che permettono di coprire i costi. Tiene un conto settoriale. Il finanziamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.
Sezione 4 Organizzazione e personale della SCA
Art. 10 Forma giuridica
La SCA è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Svizzera.
Il suo capitale sociale è raccolto attraverso la sottoscrizione o il rilevamento di quote da parte dei membri.
La SCA si organizza in modo autonomo. Tiene una propria contabilità.
È gestita in base ai principi dell’economia aziendale.
È iscritta nel registro di commercio.
Art. 11 Membri
Possono aderire alla SCA in qualità di membri le persone fisiche, le persone giuridiche e le corporazioni di diritto pubblico con sede in Svizzera.
La Confederazione è membro della SCA. Il DEFR esercita i diritti societari.
Il numero di membri della SCA non è limitato.
La qualità di membro è acquisita sottoscrivendo o rilevando quote di capitale sociale. L’adesione può avvenire in qualsiasi momento.
La SCA tiene un registro dei membri. È considerato membro soltanto chi è iscritto in tale registro.
La qualità di membro si estingue:
con il trasferimento, approvato dal consiglio d’amministrazione, di tutte le quote di capitale sociale a un altro membro o a terzi;
con il libero recesso mediante disdetta scritta per la fine dell’esercizio annuale;
con l’esclusione per validi motivi;
con il decesso, per le persone fisiche;
con lo scioglimento, per le persone giuridiche e le corporazioni di diritto pubblico.
I membri uscenti hanno diritto al rimborso delle loro quote di capitale sociale in proporzione all’attivo netto che figura a bilancio dopo l’estinzione della qualità di membro, ma al massimo fino a un importo equivalente ai versamenti effettuati. I membri uscenti non hanno il diritto di far valere ulteriori pretese nei confronti del patrimonio della SCA.
Art. 12 Distribuzione degli utili
La distribuzione degli utili può essere proposta all’assemblea dei membri solo previa approvazione del Consiglio federale.
Ogni membro della SCA ha diritto a una quota proporzionale all’utile risultante dal bilancio. Per il calcolo delle quote, il mutuo della Confederazione alla SCA è equiparato al capitale sociale.
Art. 13 Responsabilità per gli impegni
Gli impegni della SCA sono garantiti esclusivamente dal capitale sociale e dalle riserve. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.
Art. 14 Organi
Gli organi della SCA sono l’assemblea dei membri, il consiglio d’amministrazione e l’organo di revisione.
Art. 15 Assemblea dei membri
L’assemblea dei membri è l’organo supremo della SCA.
Nell’assemblea dei membri ogni membro della SCA ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote di capitale sociale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati. Per l’adozione o la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti presenti o rappresentati.
Art. 16 Compiti dell’assemblea dei membri
L’assemblea dei membri ha i seguenti compiti:
delibera in merito alla definizione e alla modifica dello statuto;
stabilisce la sede della SCA;
nomina i membri del consiglio d’amministrazione che non sono nominati dal Consiglio federale; i rappresentanti della Confederazione si astengono dal voto;
approva la remunerazione dei membri del consiglio d’amministrazione almeno una volta per mandato;
nomina l’organo di revisione;
approva il rapporto dell’organo di revisione e il conto annuale;
approva il rapporto di gestione e delibera sul discarico del consiglio d’amministrazione;
delibera sull’impiego del risultato annuale;
delibera su tutte le altre questioni che la legge o lo statuto le riservano;
decide sui ricorsi concernenti l’ammissione o l’esclusione dei membri.
Il consiglio d’amministrazione e ogni membro possono contestare davanti al Tribunale amministrativo federale le deliberazioni dell’assemblea dei membri contrarie alla legge o allo statuto, convenendo in giudizio la SCA.
Art. 17 Consiglio d’amministrazione
Il consiglio d’amministrazione è composto dal presidente e da altri otto membri al massimo.
Il Consiglio federale stabilisce il numero dei membri del consiglio d’amministrazione.
Il presidente e la metà degli altri membri sono nominati dal Consiglio federale e possono essere revocati soltanto da quest’ultimo, in qualsiasi momento.
La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione può essere rinnovato due volte.
I membri del consiglio d’amministrazione sono tenuti ad adempiere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare gli interessi della SCA in buona fede. Il consiglio d’amministrazione adotta le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi della SCA ed evitare conflitti d’interesse.
I membri del consiglio d’amministrazione dichiarano all’organo di nomina le loro relazioni d’interesse. Durante il loro mandato comunicano costantemente eventuali cambiamenti. Il consiglio d’amministrazione informa in merito nel suo rapporto di gestione annuale.
Art. 18 Compiti del consiglio d’amministrazione
Il consiglio d’amministrazione si occupa di tutti gli affari che la legge, l’ordinanza o lo statuto non attribuiscono esplicitamente ad altri organi. Ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:
dirige gli affari della SCA e impartisce le dovute istruzioni;
emana il regolamento di organizzazione;
delibera sui diritti di firma per la Società;
nomina il vicepresidente;
organizza la contabilità, il controllo finanziario e il piano finanziario;
instaura, modifica e scioglie i rapporti di lavoro con i membri della direzione;
vigila sulla direzione;
stabilisce la remunerazione dei membri della direzione;
allestisce il rapporto di gestione secondo l’articolo 961c del Codice delle obbligazioni (CO)3;
convoca e prepara l’assemblea dei membri e ne esegue le deliberazioni;
decide in merito all’ammissione e all’esclusione dei membri.
Art. 19 Organo di revisione
All’organo di revisione e all’attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.
L’organo di revisione verifica il conto annuale e presenta all’assemblea dei membri un rapporto scritto.
Il DEFR può incaricare l’organo di revisione di accertare determinati fatti. La SCA sostiene i relativi costi.
Art. 20 Presentazione dei conti
La presentazione dei conti della SCA espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo.
Si fonda su una norma contabile riconosciuta.
Le regole d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi di presentazione dei conti vanno espressamente indicate nell’allegato del bilancio.
La contabilità d’esercizio è allestita in modo da esporre costi e ricavi delle singole attività finanziate dalla Confederazione.
Art. 21 Responsabilità per l’amministrazione, la gestione e la revisione
Gli articoli 754 e 755 CO4 si applicano per analogia alla responsabilità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione della SCA nonché a quella dell’organo di revisione.
Art. 22 Personale
Il personale della SCA è assunto secondo le disposizioni del CO5.
L’articolo 6a capoversi 1‒5 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale si applica per analogia alla retribuzione e alle altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato, il personale retribuito con importi analoghi e i membri del consiglio d’amministrazione.
Sezione 5 Finanziamento
Art. 23 Finanziamento
La SCA finanzia il compito di cui all’articolo 2 in particolare mediante:
entrate derivanti dalla concessione di mutui;
entrate derivanti dall’investimento delle liquidità;
La Confederazione può fornire alla SCA il capitale necessario per finanziare il compito di cui all’articolo 2 capoverso 1, sotto forma di mutui senza interessi o mediante l’acquisto di quote di capitale sociale.
La SCA investe le liquidità in modo tale da garantirne la disponibilità per l’adempimento del compito di cui all’articolo 2 capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce i principi per l’investimento delle liquidità.
Se le misure di risanamento della SCA non sono sufficienti a garantire l’adempimento del compito di cui all’articolo 2 capoverso 1, la Confederazione può anche:
rinunciare a farsi rimborsare dalla SCA le proprie quote di capitale sociale;
convertire i mutui che ha concesso in quote di capitale sociale; o
rinunciare a farsi rimborsare dalla SCA i mutui di cui al capoverso 2.
Il Consiglio federale decide in merito alle misure di cui al capoverso 4.
Il DEFR e la SCA regolano le condizioni di mutuo in contratti di diritto pubblico. In particolare, stabiliscono l’ammontare del mutuo, gli ammortamenti, la durata e l’importo di cui non è richiesto il rimborso.
Art. 24 Esenzione fiscale
La SCA è esente dall’imposta sugli utili e sul capitale.
Le quote di capitale sociale emesse dalla SCA non sono soggette alla tassa federale di bollo sulle emissioni.
È fatto salvo il diritto federale in materia di imposta sul valore aggiunto.
Sezione 6 Vigilanza
Art. 25
La SCA sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; esso informa l’Assemblea federale sull’attività della SCA nel suo rapporto di gestione.
Il DEFR vigila sull’adempimento dei compiti della SCA e a tal fine stipula con quest’ultima convenzioni quadriennali in materia di supervisione, monitoraggio e rendicontazione.
La Confederazione può consultare tutti i documenti relativi all’attività della SCA e chiederle in qualsiasi momento informazioni sulla sua attività.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo
La legge federale del 20 giugno 20037 sulla promozione del settore alberghiero è abrogata.
Art. 28 Disposizioni transitorie
I mutui concessi dalla SCA prima dell’entrata in vigore della presente legge sono retti dal diritto anteriore.
I mutui concessi dalla Confederazione alla SCA prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti e sono regolati entro un anno dalla sua entrata in vigore in un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 23 capoverso 6.
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.