FF 2025 1580

Messaggio concernente la modifica della legge federale sui diritti politici

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Se si eccettua la recente introduzione delle nuove disposizioni sulla trasparenza nel finanziamento della politica, l’ultima revisione parziale cui è stata sottoposta la legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP) risale a più di dieci anni orsono. La LDP continua a dimostrarsi una base stabile per la garanzia e l’esercizio dei diritti politici, ma le richieste avanzate attraverso alcuni interventi parlamentari e le condizioni quadro parzialmente mutate evidenziano ora la necessità di una nuova revisione. Sul piano tematico, le modifiche legislative proposte riguardano soprattutto, ma non esclusivamente, il settore delle votazioni popolari. Gli elementi e gli obiettivi principali della revisione sono illustrati qui di seguito:

  • – Le drastiche restrizioni adottate durante la prima fase della pandemia di COVID-19 hanno toccato anche l’ambito dei diritti politici. In quel periodo, il Consiglio federale aveva in particolare deciso di non svolgere la votazione popolare indetta per il 17 maggio 2020 e aveva sospeso i termini per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti le iniziative popolari federali e le domande di referendum2. In questo contesto, con la mozione 20.3419 il Parlamento ha fra l’altro incaricato il Consiglio federale di elaborare delle disposizioni di legge che contribuiscano a garantire, anche in tempi di crisi, l’esercizio dei diritti politici (v. n. 1.2.1). Il presente disegno di atto legislativo prevede una disposizione che sancisce in modo esplicito nella LDP la competenza di differire o annullare una votazione popolare. Il presente messaggio illustra i motivi per cui il Consiglio federale rinuncia a proporre norme legislative di più ampia portata (v. n. 1.2.1);

  • – In occasione di votazioni ed elezioni, le persone non vedenti o ipovedenti non sono talvolta in grado di eseguire autonomamente le operazioni necessarie per votare e attualmente devono ricorrere all’assistenza di terzi. Attuando la mozione 22.3371, con il presente disegno si vuole iscrivere nella LDP una disposizione secondo cui le operazioni di voto, in particolare per le votazioni popolari, devono essere sviluppate in modo da agevolare i non vedenti e gli ipovedenti nell’esprimere il proprio voto autonomamente, nel rispetto del segreto del voto. Il voto elettronico, ora ammesso in via sperimentale secondo l’articolo 8a LDP, offre il maggiore potenziale di miglioramento in questo ambito. Inoltre, in futuro per le votazioni federali si dovranno poter impiegare apposite mascherine per la compilazione delle schede.

  • – In caso di ricorsi sulle votazioni e sulle elezioni (art. 77 LDP) l’iter giurisdizionale passa attualmente in primo grado sempre attraverso i Cantoni e richiede una decisione su ricorso formale da parte del governo cantonale anche quando si censurano irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione. I governi cantonali non hanno tuttavia la competenza di entrare nel merito di questi ricorsi. Qualora venga impugnata la decisione del Cantone di non entrata nel merito, spetta al Tribunale federale decidere sul merito. In questi casi la procedura di ricorso risulta insoddisfacente tanto per i ricorrenti quanto per le autorità cantonali e pregiudica anche una rapida valutazione (e, se del caso, la rettifica) delle presunte irregolarità. In passato anche il Tribunale federale ha segnalato a più riprese queste lacune del diritto procedurale3. Il Consiglio federale propone ora, attuando la mozione 22.3933, di sgravare i Cantoni consentendo nei casi citati la possibilità di depositare il ricorso direttamente presso il Tribunale federale. La riorganizzazione di questo iter giurisdizionale comporta anche l’adeguamento della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF).

  • – La raccolta elettronica delle firme (e-collecting) era sin dall’inizio prevista come terza tappa (per referendum facoltativi e iniziative popolari federali) e quarta tappa (per proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale) del progetto «Voto elettronico»5. Dopo che è stata diffusa la notizia riguardante la sospetta falsificazione di firme per le iniziative popolari federali, la questione è stata ripresa in numerose mozioni6 con le quali viene chiesto di avviare i lavori per la sperimentazione o per l’introduzione della raccolta elettronica delle firme. Il 20 novembre 2024 il Consiglio federale si è espresso sulle mozioni e ha presentato un rapporto sulla raccolta elettronica delle firme redatto in adempimento del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 21.3607 Raccolta elettronica delle firme per le iniziative e i referendum. Il Governo si è dichiarato disposto a elaborare le basi necessarie allo svolgimento limitato di prove pratiche di raccolta elettronica delle firme. Contestualmente ha avviato i lavori sfociati nella corrispondente base legale che ora presenta all’Assemblea federale con il presente messaggio.

Fra i vari punti oggetto di revisione, il disegno prevede anche un nuovo disciplinamento dei mezzi tecnici impiegati per accertare i risultati delle elezioni e delle votazioni (art. 84 D-LDP), fra cui figura in particolare il conteggio elettronico delle schede di voto. Sancisce inoltre il controllo della plausibilità, come chiesto dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N)7. Nel 2018 il Consiglio federale aveva già elaborato le necessarie modifiche normative che avevano riscosso ampio consenso durante la procedura di consultazione8. Tuttavia, dopo la consultazione il progetto non era stato portato avanti e si era preferito continuare la sperimentazione del voto elettronico9. Il presente disegno riprende le modifiche di legge proposte in quell’occasione riguardanti l’impiego dei mezzi tecnici.

Secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera e LDP i membri di un comitato d’iniziativa federale devono indicare sulla lista delle firme il proprio nome e indirizzo affinché possano essere identificati dagli aventi diritto di voto. L’indicazione dell’indirizzo di domicilio suscita occasionalmente preoccupazioni per la sicurezza soprattutto nel caso di persone esposte pubblicamente. Su richiesta degli interessati la Cancelleria federale ha dunque ammesso nella pratica la possibilità di fornire indirizzi alternativi (p. es. indirizzi professionali, caselle postali ecc.). Per attuare la mozione 24.3425 e garantire la parità di trattamento, in futuro l’identificazione dei membri di un comitato d’iniziativa dovrà in generale essere garantita con altre indicazioni: sarà sufficiente che le persone in questione forniscano, oltre al loro nome, anche il domicilio e l’anno di nascita.

La revisione prevede inoltre di integrare gli sviluppi del diritto di notifica nella definizione del domicilio politico, di adeguare le prescrizioni concernenti l’accertamento, la trasmissione e la pubblicazione dei risultati di uno scrutinio (controllo della plausibilità, presa in considerazione di canali di trasmissione digitali e di fogli ufficiali elettronici), nonché di precisare la regola per decidere quale testo entrerà in vigore nel caso in cui in una votazione siano accettati sia l’iniziativa popolare sia il controprogetto diretto (il cosiddetto modello della somma delle percentuali).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Attuazione della mozione Rieder 20.3419 Salvaguardare i diritti democratici e rafforzare la prontezza digitale

La mozione Rieder 20.3419 chiede misure che permettano di garantire, anche in tempi di crisi, la capacità di agire dello Stato e l’esercizio dei diritti democratici. Oltre alla promozione della competenza digitale chiede di disciplinare in una legge federale ordinaria la sospensione dei termini per l’esercizio dei diritti politici e il rinvio di votazioni popolari ed elezioni. La richiesta riguardante la promozione della competenza digitale è stata intesa come un appello e un mandato volto a far avanzare a tutti i livelli i progetti di digitalizzazione in corso, siano essi legislativi, organizzativi o legati a progetti specifici. La base legale proposta per le prove di raccolta elettronica delle firme va in questa direzione.

Sono state scartate sia l’istituzione di una base legale per differire le elezioni del Consiglio nazionale sia norme concernenti la sospensione dei termini per l’esercizio dei diritti politici (termini per la raccolta delle firme e di trattazione applicabili alle iniziative popolari federali e alle domande di referendum). Per quanto riguarda le elezioni al Consiglio nazionale, il margine di manovra legislativo è ristretto dato che la Costituzione limita a quattro anni la durata del mandato (art. 145 Cost.) e la durata della legislatura (art. 149 cpv. 2 Cost.). I termini per la raccolta delle firme applicabili ai referendum facoltativi e alle iniziative popolari sono disciplinati anch’essi nella Costituzione (art. 138 cpv. 1, 139 cpv. 1 e 141 cpv. 1 Cost.), ciò che limita fortemente anche la possibilità di disciplinare per legge una loro sospensione. I termini di trattazione delle iniziative popolari impartiti al Consiglio federale e al Parlamento sono invece iscritti nella legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento (in particolare negli art. 97, 100, 105 e 106 LParl). In occasione della recente revisione della LParl, volta a rafforzare il funzionamento del Parlamento in situazioni di crisi11, le Camere federali hanno rinunciato all’introduzione di un meccanismo che regoli la sospensione dei (loro propri) termini di trattazione. Per quanto è dato di sapere, tale decisione non sembrerebbe dovuta al fatto che si pensava di introdurre un disciplinamento corrispondente attraverso l’attuazione della mozione Rieder 20.3419. I provvedimenti adottati mirano piuttosto a rafforzare la capacità d’intervento del Parlamento in tempi di crisi, in modo da evitare di venire a trovarsi in una situazione che renderebbe necessaria una sospensione dei termini.

Il Consiglio federale ha anche esaminato l’opportunità di inserire una disposizione che gli avrebbe consentito, in determinate situazioni di crisi, di adottare non meglio specificati provvedimenti volti a garantire i diritti politici. Disposizioni di questo genere sono già previste in altre leggi speciali12. Una simile disposizione concernente la gestione delle crisi permetterebbe non soltanto di limitare i diritti politici (annullamento di uno scrutinio, sospensione dei termini), ma anche di prevedere misure che in caso di crisi servirebbero a garantire questi stessi diritti (p. es. permettere che si voti unicamente per corrispondenza, agevolare la raccolta di firme ecc.). Il Consiglio federale potrebbe dunque, se del caso, adottare provvedimenti nel settore sensibile dei diritti politici fondandosi su una base legale speciale, senza essere obbligato a ricorrere al diritto di necessità previsto all’articolo 185 capoverso 3 Cost.

Affinché possano essere adottate (contro)misure efficaci nelle possibili situazioni di crisi, il margine di manovra dovrebbe essere concepito in senso assai ampio. Tuttavia, è proprio nel settore dei diritti politici che una delega estesa di competenze risulterebbe problematica in termini di politica democratica. Inoltre, potrebbe anche succedere che, nel corso delle campagne che precedono le votazioni o le elezioni, si chieda, per motivi politici, che vengano adottate misure in virtù di una disposizione concernente la gestione delle crisi anche in caso di irregolarità minime o solo sospette.

In conclusione si può pure affermare che durante la pandemia di COVID-19 la ripartizione federalista dei compiti e le basi legali nel settore dei diritti politici hanno fondamentalmente dimostrato la loro validità. Dopo che il Consiglio federale ha annullato la votazione del 17 maggio 2020, la Cancelleria federale ha elaborato, in collaborazione con i Cantoni, misure accompagnatorie per la votazione del 27 settembre 2020. In tale occasione è emerso che per quanto riguarda la procedura di voto e la determinazione dei risultati esiste già un certo margine di manovra che permette di reagire a eventuali imprevisti.

1.2.2 Nuovo iter giurisdizionale

Nell’avamprogetto posto in consultazione il Consiglio federale aveva già proposto di attuare la mozione Stöckli 22.3933 Nuovo iter per il ricorso sulle votazioni federali prevedendo la possibilità di depositare i ricorsi sulle votazioni e sulle elezioni direttamente presso il Tribunale federale (procedura diretta). Durante la consultazione si è espresso contro questa normativa in particolare il Tribunale federale poiché a suo parere introdurrebbe una diramazione dell’iter giurisdizionale e potrebbe portare a un’incertezza del diritto per i ricorrenti. Tenuto conto di questa critica è stata discussa una regolamentazione alternativa assieme a esperti provenienti dai Cantoni, a rappresentanti della Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato e a un rappresentante del Centro per la democrazia di Aarau (Zentrum für Demokratie Aarau, ZDA). Questa regolamentazione, che era già stata abbozzata durante la consultazione e che due partecipanti avevano considerato preferibile, prevedeva invece della possibilità di depositare il ricorso direttamente presso il Tribunale federale, che i ricorsi sulle votazioni e sulle elezioni continuassero come finora a dover essere presentati ai Cantoni. Tuttavia, questi ultimi avrebbero dovuto trasmettere i ricorsi al Tribunale federale per giudizio se le irregolarità censurate avevano presumibilmente ripercussioni in più Cantoni o erano state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione. I Cantoni sarebbero stati inoltre tenuti a completare gli atti concernenti il ricorso con informazioni utili al Tribunale federale per l’esame dei fatti, in particolare per quanto riguarda la valutazione della legittimazione a ricorrere e il rispetto del termine di ricorso. In questo modo si sarebbe potuta evitare la diramazione dell’iter giurisdizionale criticata dal Tribunale federale e la procedura di ricorso sarebbe stata più semplice per i ricorrenti. D’altro canto, lo sgravio per i Cantoni sarebbe però stato minore e la normativa avrebbe spesso comportato inutili oneri amministrativi e perdite di tempo. Inoltre, dal punto di vista procedurale ci si sarebbe potuti interrogare sul perché un ricorso dovesse essere depositato presso a un’autorità non competente per giudicarlo. Per i cittadini è più ovvio e più semplice potersi rivolgere direttamente all’autorità competente.

Un’altra variante per il nuovo iter giurisdizionale sarebbe stata quella di designare un tribunale, per esempio il Tribunale amministrativo federale, come giurisdizione di primo grado incaricata di giudicare i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni federali. Questa variante avrebbe rafforzato la garanzia del diritto e, allo stesso tempo, avrebbe comportato un onere minore per il Tribunale federale, dato che quest’ultimo non avrebbe dovuto esaminare i fatti – come invece avviene solitamente in primo grado – e non gli sarebbero state deferite tutte le decisioni su ricorso. Durante la consultazione il Tribunale federale si è infatti espresso a favore di questa impostazione dell’iter giurisdizionale. La possibilità di effettuare un duplice esame giudiziario avrebbe tuttavia comportato un allungamento della procedura per i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni, che occorreva evitare dato che è in genere richiesta una certa rapidità.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202413 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202414 sul programma di legislatura 2023–2027. La revisione parziale della LDP si fonda soprattutto su alcuni mandati parlamentari (v. n. 1.1) che sono stati conferiti al Consiglio federale nel corso delle legislature 2019–2023 e 2024–2027. Il progetto non ha inoltre alcuna relazione diretta con le strategie del Consiglio federale.

1.4 Interventi parlamentari

Al numero 1.2 viene illustrato in dettaglio in che modo le mozioni 20.3419 e 22.3933 sono state attuate nel disegno di atto legislativo e perché, o meglio in che misura, i mandati non sono stati adempiuti alla lettera. I numeri 2.2, 2.3 e 3.1.3 espongono l’attuazione della mozione 22.3933, mentre i numeri 1.1 e 4 illustrano quella del mandato conferito dalla mozione 24.3425.

2 Procedura di consultazione

2.1 Testo sottoposto a consultazione

Il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione concernente l’avamprogetto. Poiché il tenore degli articoli 3, 10, 14, 75a, 76, 77, 80 e 84 D-LDP e degli articoli 88, 100 e 101a D-LTF è praticamente identico a quello dell’avamprogetto, per il loro contenuto si rimanda alle relative spiegazioni riportate al capitolo 4.

Per quanto riguarda gli aventi diritto di voto disabili nell’avamprogetto il Consiglio federale proponeva l’obbligo di concepire le schede di voto in modo tale da consentire agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti di compilarle autonomamente nel rispetto del segreto del voto (art. 6 cpv. 2 AP-LDP). Questa disposizione era tesa a creare le basi affinché in tutta la Svizzera gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti potessero utilizzare apposite mascherine come mezzi ausiliari per compilare le schede durante le votazioni popolari federali.

Oltre alla citata possibilità di depositare i ricorsi sulle votazioni e sulle elezioni direttamente presso il Tribunale federale, nell’avamprogetto il Consiglio federale proponeva che il Tribunale federale potesse esaminare i fatti liberamente se i ricorsi riguardavano i diritti politici dei cittadini o le elezioni e le votazioni e non era stata impugnata la decisione di un’autorità giudiziaria inferiore.

2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

Hanno partecipato alla consultazione tutti i Cantoni, 6 partiti politici, l’Associazione dei Comuni Svizzeri, 2 associazioni economiche, il Tribunale federale e 14 altre organizzazioni e cerchie interessate. I partecipanti si sono in prevalenza pronunciati a favore dell’avamprogetto del Consiglio federale. Il rapporto sui risultati della consultazione è disponibile sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale15. I pareri critici hanno soprattutto riguardato le modifiche relative al voto degli aventi diritto di voto disabili e al nuovo iter giurisdizionale.

I Cantoni sono aperti all’introduzione di mascherine per la compilazione delle schede di voto ma considerano problematico l’obbligo di rendere tutte le schede compatibili con le mascherine. Una tale standardizzazione creerebbe problemi di attuazione troppo grandi nei Cantoni che impiegano schede di voto a lettura ottica (e-counting). Propongono pertanto di modificare la disposizione in modo tale da consentire agli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti di votare autonomamente anche grazie a misure alternative come il voto elettronico. Altri partecipanti alla consultazione chiedono d’introdurre nella LDP il principio secondo cui gli aventi diritto di voto disabili devono poter esprimere il proprio voto autonomamente. In particolare, le carte di legittimazione dovrebbero essere concepite in modo tale da poter essere compilate e firmate in modo autonomo dagli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti.

I Cantoni e i partiti politici che si sono espressi in merito hanno accolto favorevolmente il nuovo iter giurisdizionale proposto. Il Tribunale federale e due privati si sono invece espressi criticamente affermando che la procedura diretta proposta comporterebbe una diramazione dell’iter giurisdizionale e creerebbe incertezza del diritto per i cittadini che si rivolgono alla giustizia. Il Tribunale federale respinge inoltre la proposta di estendere l’esame dei fatti nei ricorsi in materia di diritto di voto.

2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

La necessità di agire è indubbia anche negli ambiti che sono stati oggetto di critiche durante la consultazione. Per quanto riguarda il voto degli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti il Consiglio federale ritiene che si debba andare nella direzione auspicata dai Cantoni e dalle organizzazioni per disabili. Nella LDP la norma deve essere formulata in modo da lasciare ai Cantoni un margine di manovra per decidere in che modo facilitare la partecipazione autonoma dei non vedenti e degli ipovedenti alle votazioni popolari federali, nel rispetto del segreto del voto.

La critica nei confronti della procedura diretta per i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni è in linea di principio comprensibile. Al tempo stesso però i casi in cui non sarà chiaro a quale autorità dovranno rivolgersi i cittadini dovrebbero rimanere molto rari. I ricorrenti non subiranno svantaggi giuridici qualora presentassero un ricorso all’autorità non competente. Infatti, anche in questo caso il termine sarebbe reputato osservato conformemente all’articolo 48 capoverso 3 LTF. Non è escluso che vengano depositati ricorsi sia al governo cantonale sia al Tribunale federale, rendendo necessario un certo coordinamento. Casi simili si verificano però anche con il diritto vigente. In passato è già accaduto che siano stati depositati ricorsi identici in Cantoni diversi e in seguito trasmessi al Tribunale federale con una conseguente riunione dei procedimenti. Con la possibilità di ricorrere direttamente al Tribunale federale questi ricorsi multipli dovrebbero diventare più rari facendo così ridurre l’onere amministrativo generale. Per i motivi già esposti il Consiglio federale ritiene che la procedura diretta sia nel complesso preferibile alle normative alternative illustrate al numero 1.2.2. La presente revisione rinuncia invece alla disposizione che prevedeva che il Tribunale federale avrebbe esaminato liberamente i fatti se il ricorso concerneva il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari ma non era diretto contro una decisione giudiziaria. In questo modo si tiene conto della critica del Tribunale federale.

2.4 Modifica del progetto dopo la consultazione

2.4.1 Modifiche derivanti dai risultati della consultazione

Gli articoli 3, 10, 14, 75a, 76, 77, 80 e 84 AP-LDP nonché gli articoli 88, 100 e 101a AP-LTF sono stati ripresi nel disegno senza modifiche o con leggere modifiche.

È per contro stata tralasciata l’estensione dell’esame dei fatti da parte del Tribunale federale prevista agli articoli 97 capoverso 1bis e 105 capoverso 2bis AP-LTF.

L’obbligo previsto nell’avamprogetto di concepire schede di voto per le votazioni popolari federali adatte agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti è sostituito da un approccio più ampio che obbliga in modo generale la Confederazione e i Cantoni ad adottare misure che agevolino, in particolare nelle votazioni popolari federali, gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti nell’esprimere il proprio voto autonomamente, nel rispetto del segreto del voto (cfr. n. 3.1.2).

2.4.2 Altre modifiche

Le disposizioni degli articoli 68 D-LDP (indicazioni riguardanti i membri dei comitati d’iniziativa) e 84a D-LDP (prove di raccolta elettronica delle firme) sono state inserite nel progetto dopo la consultazione. La norma di cui all’articolo 68 D-LDP rispecchia una richiesta formulata dalla mozione Badran 24.3425 Sostituire l’indirizzo di domicilio privato come identificatore degli autori di iniziative popolari, ampiamente sostenuta in Parlamento. Questa mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. La modifica proposta non ha ripercussioni per i Cantoni e può essere attuata facilmente dalla CaF. Gode di un vasto sostegno politico anche l’idea di creare una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting), prevista all’articolo 84a D-LDP. Sono state in totale presentate nove mozioni, in parte di ugual tenore, per chiedere un rapido avvio di progetti di questo tipo16. Due di queste mozioni sono state accolte dal Consiglio degli Stati l’11 dicembre 202417. Le modalità concrete di queste prove saranno disciplinate nelle disposizioni d’esecuzione che il Consiglio federale emanerà a tempo debito, dopo la prevista consultazione.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Differimento o annullamento di una votazione popolare indetta

La LDP attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire quali testi porre in votazione (art. 10 cpv. 1bis LDP) e di indire una votazione (art. 58, 59c e 75a LDP). Si prevede ora di introdurre nella legge una norma che assegni in modo esplicito all’Esecutivo anche la competenza di differire o annullare una votazione popolare già indetta e che stabilisca i motivi ammissibili. La garanzia dei diritti politici sancita nell’articolo 34 capoverso 1 Cost. impone che le votazioni già fissate possano essere differite o annullate soltanto in circostanze assolutamente eccezionali. La norma proposta (art. 10 cpv. 1ter D-LDP) è pertanto formulata in modo restrittivo e le condizioni affinché possa essere invocata sono severe: essa si applica, infatti, se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento della formazione della volontà degli aventi diritto di voto, dell’espressione del voto oppure dello spoglio. Anche in una di queste circostanze, il differimento o l’annullamento di una votazione non è però automatico. Il carattere potestativo della disposizione concede infatti un margine di apprezzamento al Consiglio federale.

La competenza attribuita ai Cantoni di organizzare le votazioni popolari federali sul loro territorio e di emanare le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 2 LDP) non viene ridotta dalla norma proposta. In linea di principio, rimarrà un loro compito adottare le misure che si rendono necessarie per porre rimedio a eventuali irregolarità o ostacoli sul loro territorio. Per il Consiglio federale, l’applicazione dell’articolo 10 capoverso 1ter D-LDP presuppone l’esistenza di un turbamento che imponga il differimento o l’annullamento della votazione in tutta la Svizzera.

Il progetto tiene anche conto del fatto che l’annullamento o il differimento di una votazione popolare può portare a un superamento dei termini entro cui votare sulle iniziative popolari (art. 75a LDP). Per questa evenienza, il disegno prevede che la votazione venga svolta o recuperata alla data più vicina possibile.

3.1.2 Voto degli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti

In futuro, la Confederazione e i Cantoni saranno tenuti ad adottare, in particolare per le votazioni, misure che agevolino gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti nell’esprimere il proprio voto autonomamente (art. 6 cpv. 2 D-LDP). La norma impone un obbligo alle autorità, ma non stabilisce diritti individuali (p. es. a schede in braille o al voto elettronico).

Attuando questa disposizione la Confederazione concepirà in futuro schede per le votazioni popolari federali che potranno essere compilate utilizzando apposite mascherine. Spetterà alla Confederazione mettere a disposizione le schede di voto (art. 11 cpv. 1 LDP) e le mascherine per le votazioni popolari federali. L’82 per cento circa delle schede utilizzate per le votazioni federali è prodotto dalla Confederazione. Il rimanente 18 per cento è costituito dalle schede di rilevamento cantonali, adatte per l’elaborazione meccanica (il cosiddetto e-counting) e che sono parificate alle schede ufficiali della Confederazione (art. 5 cpv. 1 LDP). Creare mascherine adatte a queste schede di voto spetterebbe ai Cantoni. Una standardizzazione sarebbe difficoltosa in quanto queste schede di voto contengono tutti gli oggetti federali, cantonali e comunali e di conseguenza presentano formati e impaginazioni diversi. Allo stesso tempo in questi Cantoni si potrebbe considerare di attuare la normativa federale attraverso il voto elettronico.

Se fornire mascherine e schede di voto adattate consente già alle persone interessate di votare più facilmente in modo autonomo alle urne, apporre la firma sulla carta di legittimazione e utilizzare la busta di trasmissione può costituire un ostacolo al voto per corrispondenza in molti Cantoni. Anche in questo caso sono possibili miglioramenti, per esempio rendendo le carte di legittimazione di voto idonee all’uso di mascherine oppure dotandole di elementi tattili che consentano agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti di individuare il campo per la firma ed eventuali altri campi da compilare.

I Cantoni potranno soddisfare i nuovi obblighi permettendo lo svolgimento di prove di voto elettronico. L’articolo 27g dell’ordinanza del 24 maggio 197818 sui diritti politici (ODP) prevede che la procedura di voto elettronico sia concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente. Inoltre, secondo il numero 6.1 dell’allegato dell’ordinanza della CaF del 25 maggio 202219 concernente il voto elettronico (OVE) le carte di legittimazione di voto devono per quanto possibile essere concepite in modo tale da garantire agli aventi diritto di voto disabili un accesso senza barriere al voto elettronico (eventualmente mediante mezzi tecnici quali applicazioni di lettura installate sul cellulare).

La norma proposta vale in particolare per le votazioni popolari federali. La possibilità, prevista dall’attuale sistema elettorale, di procedere allo stralcio, al cumulo e al panachage delle liste e le differenze cantonali quanto all’aspetto delle schede di voto rendono ad esempio impossibile l’utilizzo delle mascherine per l’elezione al Consiglio nazionale. In questo contesto il voto elettronico consentirebbe perlomeno di votare in modo autonomo.

La revisione è infine anche l’occasione per armonizzare la terminologia dell’articolo 6 LDP con quella contenuta nella legge 13 dicembre 200220 sui disabili (LDis).

3.1.3 Iter giurisdizionale in caso di ricorsi sulle elezioni e votazioni

Con l’entrata in vigore della LDP, nel 1978, i governi cantonali sono stati designati come autorità di ricorso di primo grado (art. 77 LDP). Prima di allora erano tenuti unicamente a ricevere eventuali ricorsi su votazioni popolari ed elezioni federali e a trasmetterli con il relativo parere al Consiglio federale21. Il ruolo di giurisdizione di ricorso di primo grado era inteso a rafforzare i governi cantonali consentendo loro, in caso di irregolarità nel loro ambito di competenza, di prendere rapidamente le necessarie disposizioni (cfr. art. 79 cpv. 2 LDP). Questo approccio risulta sempre appropriato, dato che i Cantoni sono responsabili dell’organizzazione degli scrutini federali sul loro territorio (cfr. art. 10 cpv. 2 LDP).

Nella prassi si è tuttavia constatato che la competenza attribuita al governo cantona-le dall’articolo 77 capoverso 1 lettere b e c LDP di trattare i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni non è adeguata quando si tratta di irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione22. Negli ultimi anni, i ricorsi sulle votazioni hanno riguardato spesso queste fattispecie. Rari sono stati invece i ricorsi che riguardavano atti preparatori e di esecuzione degli scrutini sul territorio cantonale. I governi cantonali sono stati quindi spesso costretti a prendere una decisione di non entrata in materia.

Il Consiglio federale propone che in futuro i ricorsi concernenti le votazioni federali e le elezioni al Consiglio nazionale possano essere presentati direttamente al Tribunale federale quando vengono censurate irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione (art. 88 cpv. 1 lett. b n. 3 D-LTF). Con questa nuova disposizione federale i governi cantonali verrebbero esentati dall’occuparsi di ricorsi su cui non hanno la facoltà di decidere. Al contempo rimarrebbero competenti qualora si tratti di irregolarità registrate sul loro territorio (p. es. per quanto riguarda la preparazione degli scrutini, l’espressione del voto e il conteggio dei voti). La modifica proposta riorganizza quindi l’iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni, ma non estende l’attuale tutela giurisdizionale.

3.1.4 Impiego di mezzi tecnici per accertare i risultati degli scrutini: obbligo puntuale di autorizzazione e controllo della plausibilità

I mezzi tecnici di cui fa menzione l’articolo 84 LDP comprendono in particolare il cosiddetto e-counting, ossia l’interpretazione e il conteggio elettronico delle schede di voto (analogiche). Nella disposizione rientra anche l’impiego di apparecchi di conteggio delle banconote e di bilance di precisione. Dal campo d’applicazione della norma sono invece esclusi il voto elettronico (art. 8a LDP) e i sistemi cantonali utilizzati per l’accertamento e la trasmissione dei risultati.

Per i mezzi tecnici di cui all’articolo 84 LDP il Consiglio federale potrà in futuro prevedere un obbligo di autorizzazione e stabilire condizioni che ne regolano l’impiego. In base al diritto vigente, l’impiego di tali mezzi rimane subordinato all’autorizzazione del Consiglio federale. Se l’applicazione di un obbligo di autorizzazione e di standard uniformi può apparire adeguata, in particolare per l’e-counting, altri ambiti (come p. es. l’utilizzo di apparecchi di conteggio delle banconote) possono essere senz’altro lasciati alla competenza dei Cantoni e non necessitano di un’autorizzazione.

Dato che l’elaborazione meccanica delle schede di voto non può essere controllata a occhio nudo, durante il conteggio elettronico non è facile controllare il corretto accertamento dei risultati. Diventa dunque ancora più importante controllare mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati ottenuti. Procedure adeguate permettono di verificare il corretto funzionamento dei mezzi tecnici utilizzati, garantendo in tal modo l’affidabilità dei risultati. Il controllo della plausibilità con metodi statistici, elemento essenziale per la garanzia di qualità, deve pertanto essere sancito a livello di legge.

3.1.5 Base per le prove di raccolta elettronica delle firme (e‑collecting)

Nel rapporto in adempimento del postulato 21.3607 il Consiglio federale si è occupato delle ripercussioni della raccolta elettronica delle firme sul piano della politica istituzionale e ha identificato le principali questioni concettuali, organizzative e legali. È giunto alla conclusione che introdurre in modo definitivo e generale la raccolta elettronica delle firme senza conoscere le sue possibili ripercussioni porrebbe problemi dal punto di vista costituzionale23. Per questo motivo è innanzitutto necessario fare esperienze pratiche per potere valutare meglio le ripercussioni. Di conseguenza, coinvolgendo Cantoni, Comuni e attori interessati degli ambienti politici, della società civile, del mondo scientifico e delle cerchie specializzate, il Consiglio federale vuole elaborare le basi per consentire di sperimentare questa tecnica in modo limitato. Allo stesso tempo si è detto favorevole all’elaborazione di una base legale speciale che autorizzi tali prove. La normativa proposta risponde a questa richiesta. Definisce le principali condizioni quadro per le prove soddisfacendo così i dettami dell’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. Le condizioni quadro sono formulate in modo sufficientemente aperto da non limitare eccessivamente l’impostazione concreta delle prove.

3.1.6 Ulteriori modifiche

Per quanto riguarda i previsti adeguamenti degli articoli 3 (domicilio politico), 14 (processo verbale), 68 (indicazioni sui membri del comitato d’iniziativa) e 76 (modello della somma delle percentuali) si rimanda al commento ai singoli articoli (v. cap. 4).

3.2 Attuazione

L’esecuzione della legislazione sui diritti politici per quanto riguarda gli oggetti federali spetta in gran parte ai Cantoni e ai Comuni, i quali avranno dunque un ruolo importante nell’attuazione di alcune delle nuove disposizioni. In merito alle misure a favore degli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti secondo l’articolo 6 capoverso 2 D-LDP dovranno per esempio sforzarsi di rendere il materiale di voto (carte di legittimazione, buste per il voto per corrispondenza) più facilmente utilizzabile. Per quanto riguarda la raccolta elettronica delle firme i Cantoni e i Comuni dovranno essere coinvolti da vicino nelle prove, tanto più che sono gli unici ad avere accesso ai registri elettorali. Bisognerà ancora definire il ruolo che dovranno avere in questo contesto.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 3 Domicilio politico

Cpv. 1

L’articolo 39 capoverso 2 primo periodo Cost. stabilisce che i diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. Questo punto di collegamento con il territorio, il domicilio politico, viene concretizzato all’articolo 3 LDP.

Secondo il diritto vigente il domicilio politico si trova nel Comune in cui abita ed è notificato l’avente diritto di voto. Pertanto, per costituire il domicilio politico è necessario, oltre all’effettivo soggiorno, anche la notifica formale24. Questa disposizione non va cambiata, viene però rielaborata sotto il profilo redazionale.

Con l’emanazione della legge del 23 giugno 200625 sull’armonizzazione dei registri (LArRa) sono stati armonizzati i registri ufficiali di persone e definite in modo uniforme le espressioni Comune di residenza e Comune di soggiorno (art. 3 lett. b e c LArRa). Per Comune di residenza s’intende il Comune in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita; si esige inoltre il deposito del documento richiesto (solitamente l’atto d’origine). La definizione di Comune di residenza si rifà dal punto di vista materiale al domicilio definito dal Codice civile ma, come per il domicilio politico, comprende anche l’atto formale del deposito dei documenti richiesti, quindi della «notifica». Di conseguenza il domicilio politico si trova solitamente nel Comune di residenza, il che deve essere espressamente stabilito come principio anche nella LDP. La modifica riprende la terminologia impiegata nella LArRa e stabilisce espressamente che il domicilio politico si trova di norma nel Comune di residenza.

Cpv. 2

Come nel diritto vigente anche in futuro devono essere ammesse eccezioni in determinate situazioni (cfr. art. 1 ODP), ma ora la disposizione si ricollega anche alla LArRa. Un adeguamento appare opportuno dato che nel frattempo sono mutate le disposizioni concernenti il diritto di notifica. La prassi un tempo consolidata che consisteva nel depositare l’atto d’origine o il certificato di cittadinanza, il certificato provvisorio o un altro documento analogo è sempre più obsoleta. Infatti, l’ordinanza del 22 dicembre 198026 concernente l’atto d’origine è stata abrogata già il 1° luglio 200427. È vero che in alcuni Cantoni per annunciarsi in un Comune è ancora necessario depositare l’atto d’origine o il certificato di cittadinanza o un certificato analogo, ma a breve questa situazione cambierà poiché nel frattempo i Comuni hanno la possibilità di richiedere tali documenti direttamente attraverso il registro di stato civile (Infostar) (art. 43a cpv. 4 n. 6 del Codice civile28). La legge non deve pertanto più riferirsi al deposito di determinati documenti ma alle fattispecie secondo la LArRa.

Il capoverso 2 contiene inoltre una norma di delega, secondo cui il Consiglio federale disciplina i casi eccezionali in cui il domicilio politico può essere costituito nel Comune di soggiorno. Secondo l’attuale prassi possono trovarsi in questa situazione in particolare le persone sotto curatela o, in determinate circostanze, i soggiornanti settimanali. Le persone in questione devono sempre provare di non essere iscritte nel catalogo elettorale del Comune di residenza. Questo presupposto è attualmente disciplinato nella legge e in futuro dovrà esserlo a livello di ordinanza.

La possibilità conferita alla Confederazione e ai Cantoni dall’articolo 39 capoverso 2 secondo periodo Cost. di prevedere eccezioni all’esercizio dei diritti politici nel luogo di domicilio non viene limitata dall’articolo 3 capoverso 2 D-LDP. Il domicilio politico degli Svizzeri all’estero, per esempio, è infatti disciplinato all’articolo 18 capoverso 1 della legge del 26 settembre 201429 sugli Svizzeri all’estero (LSEst).

Cpv. 3

La disposizione derogatoria finora sancita all’articolo 3 capoverso 1 secondo periodo LDP secondo cui i nomadi votano nel comune di attinenza viene spostata con alcune modifiche redazionali al capoverso 3 D-LDP. Questa disposizione costituisce un’altra eccezione secondo l’articolo 39 capoverso 2 secondo periodo Cost.

Art. 6 Voto degli aventi diritto di voto disabili

La rubrica dell’articolo 6 LDP viene adeguata alla terminologia della legge sui disabili (LDis). L’articolo viene suddiviso in due capoversi: il capoverso 1 corrisponde alla normativa vigente, il capoverso 2 riguarda misure che agevolano gli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti nell’esprimere il loro voto autonomamente, nel rispetto del segreto del voto (attuazione della mozione CIP-N 22.3371).

Cpv. 1

Analogamente alla modifica apportata alla rubrica, nel capoverso 1 il termine «invalidità» viene sostituito con «disabilità». Il termine poggia sulla definizione legale contenuta all’articolo 2 capoverso 1 LDis e va intesto in modo ampio. Non è pertanto più necessaria l’attuale fattispecie residuale secondo cui devono poter votare anche coloro che «per altri motivi» non possono svolgere le necessarie operazioni di voto.

Cpv. 2

Secondo l’articolo 6 capoverso 1 D-LDP i Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per disabilità, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto. I Cantoni hanno opportunamente attuato nel diritto cantonale l’espressione del voto da parte di aventi diritto disabili. Di norma per votare gli interessati possono ricorrere a una persona (avente diritto di voto) di fiducia di loro scelta. Alcuni Cantoni (p. es. BE e VD) prevedono l’intervento di pubblici ufficiali. Ad ogni modo le persone cui si ricorre sono tenute al segreto del voto e devono mantenere il segreto sulle istruzioni ricevute.

La disposizione del capoverso 2 va al di là di questa esigenza minima e obbliga la Confederazione e i Cantoni ad adottare misure che agevolino gli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti nell’esprimere il proprio voto autonomamente, nel rispetto del segreto del voto. Queste persone dovranno poter esercitare il loro diritto di voto il più possibile alle stesse condizioni degli aventi diritto di voto non disabili. In pratica, come già illustrato, quest’obiettivo può essere raggiunto con misure diverse. In numerosi Cantoni la messa a disposizione di schede di voto della Confederazione adattate e di apposite mascherine per la loro compilazione facilitano già notevolmente le operazioni di voto. Per consentire agli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti di votare autonomamente occorrerà anche modificare le carte di legittimazione, per esempio aggiungendo elementi tattili o rendendo il loro formato adatto alle mascherine. Naturalmente le persone in questione potranno continuare a incaricare una persona di fiducia di compilare la scheda di voto.

I Cantoni e i Comuni che ricorrono a sistemi di conteggio elettronico dei voti utilizzano schede di voto a lettura ottica di produzione propria. Queste schede di rilevamento cantonali sono parificate alle schede ufficiali della Confederazione (art. 5 cpv. 1 LDP); spetterebbe ai Cantoni renderle compatibili con le mascherine. In alternativa il voto elettronico è una soluzione più completa e duratura in termini di accessibilità senza barriere, soprattutto nei Cantoni che utilizzano sistemi di conteggio elettronico. Alcuni di questi Cantoni svolgono già prove di voto elettronico (BS e SG), prevedono di farlo (GE e LU) o le hanno già svolte in passato (FR, BE e VD).

Art. 10, rubrica e cpv. 1ter

L’attuale rubrica varia da una lingua all’altra, ponendo l’accento su aspetti diversi. Con il disegno si procede dunque a un’armonizzazione.

Il capoverso 1ter attribuisce al Consiglio federale la competenza di annullare o differire in casi eccezionali una votazione popolare già indetta. La protezione dei diritti politici sancita dall’articolo 34 capoverso 1 Cost. implica che l’annullamento o il differimento di una votazione già indetta siano ammissibili soltanto entro limiti molto ristretti. La norma proposta poggia quindi sulla disposizione del diritto di necessità di cui all’articolo 185 capoverso 3 Cost. È ammesso ritornare sulla decisione di indizione di una votazione soltanto se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell’espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto. Da notare che la votazione comprende anche la gestione logistica che sta a monte, come la stampa e la distribuzione del materiale di voto ai Cantoni da parte della Confederazione (art. 11 cpv. 1 LDP).

Nella norma proposta si rinuncia a elencare i fattori che potrebbero scatenare il grave turbamento. Questo perché da un lato è pressoché impossibile prevedere tutte le eventualità e un elenco avrebbe al massimo uno scopo esemplificativo. Dall’altro perché la possibilità di annullare o differire una votazione è data in primo luogo dall’esistenza di un grave turbamento e non dall’evento stesso che lo ha provocato. Se ricorre a questa possibilità, il Consiglio federale dovrà tuttavia esaminare, tenendo conto della natura dell’evento, se il turbamento verificatosi è permanente e se esistono eventuali alternative che possano garantire lo svolgimento della votazione popolare nell’interesse dell’esercizio dei diritti politici, anche se ciò significherebbe accettare compromessi per quanto riguarda lo svolgimento ordinario della procedura di voto30. L’annullamento o il differimento di una votazione già indetta vanno considerati come ultima ratio. Il margine di manovra è dato dal fatto che l’articolo 10 capoverso 1ter D‑LDP costituisce una disposizione potestativa.

Di conseguenza viene volutamente impiegata l’espressione «grave turbamento» per distinguerla dal termine «irregolarità» che ritroviamo in altri articoli della LDP per descrivere pregiudizi del processo di voto. Secondo la LDP alle irregolarità occorre rimediare d’ufficio (art. 79 cpv. 2 LDP), le irregolarità possono essere oggetto di un ricorso sulla votazione (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP) e sottostanno a una verifica del Tribunale federale. A dipendenza del genere e dell’entità, un’irregolarità può portare fino al riconteggio dei voti (art. 13 cpv. 3 LDP) oppure all’annullamento della votazione popolare da parte del Tribunale federale31.

Il Tribunale federale continuerà a essere responsabile di giudicare, su ricorso, la legalità della procedura di voto e dei risultati della votazione. Di conseguenza neppure le irregolarità (presumibilmente) significative dovrebbero portare il Consiglio federale ad annullare o differire una votazione in virtù dell’articolo 10 capoverso 1ter, nella misura in cui questa si possa ritenere in linea di principio fattibile.

Dal punto di vista temporale il decreto del Consiglio federale che indice una votazione popolare è concretamente emanato e pubblicato (ufficialmente) nel Foglio federale circa due mesi e mezzo o tre prima della votazione popolare stessa. I testi da porre in votazione sono invece stabiliti, conformemente all’articolo 10 capoverso 1bis LDP, almeno quattro mesi prima della votazione. Il nuovo capoverso 1ter si riferisce alle votazioni indette e quindi al decreto sopraccitato. Attualmente l’indizione di una votazione avviene in un momento successivo anche perché vi sono regolarmente atti legislativi che devono essere preparati come testi da porre in votazione in caso di riuscita del referendum32.

La normativa proposta consente al Consiglio federale di differire o annullare una votazione. Quando si differisce la data di una votazione il processo di voto in corso viene sostanzialmente mantenuto. Il cambiamento di data può quindi essere preso in considerazione se un grave turbamento impedisce lo svolgimento della votazione alla data originariamente prevista, ma tale turbamento appare in linea di massima risolvibile di modo che un annullamento della procedura non sarebbe giustificato. Tuttavia, dato il numero elevato di attori coinvolti e l’ampio orizzonte di pianificazione è difficile prorogare una procedura di voto in corso. In pratica è quindi più probabile che un grave turbamento porti all’annullamento della votazione. Sono anche ipotizzabili scenari in cui sia necessario annullare l’intero scrutinio e non soltanto la votazione su un singolo testo.

Dal profilo geografico si può presupporre che ogniqualvolta il Consiglio federale decida di differire o annullare una votazione sulla base del capoverso 1ter lo faccia per tutto il territorio nazionale. In caso di gravi compromissioni del processo di voto che hanno ripercussioni soltanto a livello locale oppure regionale, sono in primo luogo i Cantoni a dover adottare le misure necessarie (cfr. art. 10 cpv. 2 e 79 cpv. 2 LDP).

Il capoverso 1ter rinuncia a disciplinare ulteriori passi da intraprendere nel caso di un annullamento della votazione. Questo non è infatti necessario dal momento che il Consiglio federale è comunque tenuto a indire la votazione sui testi pronti a tale scopo (art. 58, 59c e 75a LDP). Vanno rispettati, e continuano a decorrere, anche i termini per le votazioni sulle iniziative popolari (art. 75a LDP). Tuttavia, dato che l’annullamento di una votazione può portare al superamento dei termini per la votazione sulle iniziative popolari, è prevista una modifica dell’articolo 75a LDP. In caso di superamento dei termini la votazione dovrebbe essere organizzata per la data più vicina possibile (v. commento all’art. 75a cpv. 3ter D-LDP).

Art. 14, rubrica e cpv. 2–4

La crescente digitalizzazione ha anche ripercussioni sulla determinazione, la trasmissione e la pubblicazione dei risultati delle votazioni. L’attuale tenore dell’articolo 14 tiene conto di questi sviluppi soltanto in parte. I capoversi 2 e 3 vengono adeguati dal profilo redazionale così da riflettere meglio anche l’utilizzo dei canali di trasmissione digitale. Il consueto controllo della plausibilità è ora esplicitamente menzionato come parte integrante della procedura di determinazione del risultato. Le modifiche si riflettono anche nella nuova rubrica.

Cpv. 2

Rispetto al diritto vigente non è più il governo cantonale ma il Cantone a dover agire. In questo modo si tiene conto del fatto che nella maggior parte dei Cantoni la determinazione, la trasmissione e la pubblicazione dei risultati vengono fatte dai servizi cantonali specializzati e non in base a decisioni dei governi cantonali.

Il primo periodo tiene conto del fatto che la domenica delle votazioni i servizi ufficiali competenti (di solito i Comuni) trasmettono il loro risultato al servizio centrale del Cantone in genere per via elettronica mediante un apposito sistema. Il processo di trasmissione dei risultati provvisori della votazione è disciplinato all’articolo 5 capoverso 1 ODP. La norma comprende anche la trasmissione (successiva) al Cantone del processo verbale cartaceo.

Nel secondo periodo viene introdotta una nuova esigenza legale: il controllo della plausibilità dei risultati da parte dei Cantoni. Questo controllo può fornire indicazioni precoci di errori nella determinazione del risultato o di possibili manipolazioni dei risultati. Nella pratica questi controlli sono diffusi e contribuiscono in modo significativo alla corretta determinazione e all’affidabilità dei risultati. L’inserimento di questo tipo di controllo nella legge è pertanto giustificato.

Per quanto riguarda il controllo della plausibilità dei risultati (dei Comuni) da parte dei Cantoni, sono questi ultimi a dover definire i metodi e gli strumenti da impiegare in base alle rispettive situazioni (p. es. numero e struttura dei Comuni, comportamento di voto ecc.). Il controllo mediante software può fornire indicazioni di possibili incongruenze che possono sfuggire durante un controllo dei risultati unicamente manuale. Sono invece in genere necessarie persone con conoscenze specialistiche per categorizzare quanto riscontrato. Per quanto riguarda l’obbligo dei Cantoni di effettuare controlli di plausibilità, non sono attualmente previste disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza.

Naturalmente alcuni controlli di plausibilità vengono idealmente effettuati già durante il conteggio a livello comunale (validità dei risultati, coerenza del numero di voti espressi per i vari testi e con il comportamento di voto dei Comuni ecc.). Viene però lasciato ai Cantoni il compito di prevedere direttive al riguardo. Il controllo della plausibilità di cui all’articolo 14 capoverso 2 va inoltre distinto dal controllo della plausibilità previsto per il voto elettronico (art. 27i ODP) e per l’impiego di procedure di conteggio elettronico (cfr. art. 84 cpv. 3 D-LDP); a causa della digitalizzazione completa (voto elettronico) o estesa (e-counting) della determinazione dei risultati sono previste misure specifiche per il controllo statistico della qualità.

Secondo il nuovo capoverso 2 non è più la Cancelleria federale a ricevere i risultati delle votazioni, ma la Confederazione. In questo modo si tiene conto del fatto che in pratica i risultati sono trasmessi alla Cancelleria federale e all’Ufficio federale di statistica (cfr. art. 5 cpv. 2 ODP). Il termine per la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale rimane di 13 giorni; decade invece l’obbligo di pubblicare se necessario un numero speciale del Foglio ufficiale. Questa disposizione sta diventando sempre più obsoleta in quanto si sta viepiù passando alla preminenza della versione elettronica dei Fogli ufficiali e la loro pubblicazione può in genere essere fatta su base continuativa.

Cpv. 3

I processi verbali delle votazioni dei Comuni, analogamente alle schede di voto, devono essere trasmessi alla Cancelleria federale soltanto su richiesta. Il capoverso 3 prevede però ora che allo scadere del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3 LDP) i Cantoni confermino alla Cancelleria federale i risultati già trasmessi e pubblicati (art. 14 cpv. 2 D-LDP). Il meccanismo concreto deve ancora essere definito.

Cpv. 4

La disposizione finora sancita all’articolo 14 capoverso 3 secondo periodo LDP, secondo cui le schede di voto sono distrutte dopo l’accertamento dell’esito della votazione, viene inserita nel nuovo capoverso 4 D-LDP. Nei Cantoni dotati di schede di voto uniche per tutti i livelli statali (Cantoni con conteggio elettronico) è ipotizzabile che si debba dapprima attendere l’accertamento del risultato della votazione popolare cantonale o comunale prima di distruggere le schede. Dato che i processi verbali comunali rimarranno in genere presso i Cantoni, spetterebbe per principio a questi ultimi disciplinare la loro conservazione secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 26 giugno 199833 sull’archiviazione (LAr). Durante la consultazione alcuni Cantoni si sono detti favorevoli a una normativa uniforme a livello federale. Dato che i risultati fino al livello comunale sono rilevati e conservati presso l’Ufficio federale di statistica, si giustifica anche la distruzione dei processi verbali comunali dopo l’accertamento.

Art. 68 cpv. 1 lett. e

Secondo il diritto vigente sulle liste delle firme vanno indicati il nome e l’indirizzo dei membri del comitato d’iniziativa. Secondo l’articolo 23 capoverso 4 ODP queste indicazioni sono pubblicate nel Foglio federale con la decisione inerente all’esame preliminare. Gli aventi diritto di voto possono così risalire a chi sta formalmente dietro a un’iniziativa popolare e a chi la può eventualmente ritirare. L’identificazione dei promotori di un’iniziativa popolare deve continuare a essere garantita. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che questo obiettivo possa essere raggiunto con informazioni meno delicate. Invece dell’indirizzo andranno in futuro forniti il domicilio e l’anno di nascita. Questa regola si basa sull’articolo 32 capoverso 2 LDP, che definisce le informazioni che la Cancelleria federale pubblica sui candidati alle elezioni del Consiglio nazionale. Invece per le iniziative popolari non è necessario indicare i nomi e i luoghi d’origine di tutti membri del comitato d’iniziativa. L’indicazione precisa della data di nascita con giorno e mese, come propone la mozione 24.3425, non porta alcun valore aggiunto in termini di trasparenza e può anche essere omessa al fine della protezione dei dati personali. Secondo il Consiglio federale nella maggior parte dei casi l’identificazione è garantita in maniera sufficiente con il domicilio e l’anno di nascita.

Per domicilio s’intende il domicilio politico ai sensi dell’articolo 3 LDP. Qualora questo cambi durante la raccolta delle firme, non saranno adattate né la decisione inerente all’esame preliminare né le liste delle firme.

Art. 75a cpv. 3ter

Qualora una votazione popolare venisse differita oppure annullata secondo l’articolo 10 capoverso 1ter D-LDP, è possibile che venga superato il termine di 10 o 16 mesi entro il quale votare su un’iniziativa popolare secondo l’articolo 75a capoversi 1–3bis LDP. Per garantire il diritto di iniziativa il nuovo capoverso 3ter prevede in questo caso che la votazione sia indetta per la data (ordinaria) più vicina possibile. La stessa regola vale per il caso in cui il termine venga superato perché il Consiglio federale non può indire per tempo una votazione. Dalla formulazione risulta chiaro che è ammesso rinunciare a indire una votazione popolare soltanto in caso di grave turbamento ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1ter D-LDP. Si applicano pertanto gli stessi presupposti validi per l’annullamento o il differimento di una votazione popolare già indetta (v. commento all’art. 10 cpv. 1ter D-LDP).

Art. 76 cpv. 1, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 3

Parte introduttiva

La modifica della parte introduttiva del capoverso 1, di natura redazionale, concerne soltanto il testo francese.

Cpv. 1 lett. c

Per indicare la terza domanda riportata sulla scheda viene introdotta tra parentesi la designazione «domanda risolutiva» impiegata all’articolo 139b capoverso 2 Cost. Alla domanda risolutiva ci si riferisce poi nel capoverso 3 D-LDP.

Cpv. 3

Viene chiarita la regola per decidere quale dei due testi in votazione (iniziativa popolare oppure controprogetto diretto) entra in vigore nel caso in cui vengano accettati entrambi: entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni. Questo cosiddetto modello della somma delle percentuali, adottato come regola per decidere nelle situazioni di parità, è stato introdotto nel 2003 nell’articolo 139b capoverso 3 Cost.34. Prima del 2003 la regola prevedeva che in caso di parità – situazione fino ad allora puramente teorica – nessuno dei due testi entrasse in vigore35. L’attuale tenore dell’articolo 76 capoverso 3 LDP36 si basa ancora sulla vecchia normativa. Pur non essendo direttamente in contrasto con il modello della somma delle percentuali secondo l’articolo 139b capoverso 3 Cost., non riflette adeguatamente il metodo di calcolo in caso di parità nella domanda risolutiva. È quindi opportuno armonizzare la regola con la disposizione costituzionale.

Art. 77 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

La modifica della frase introduttiva del capoverso 1, di natura redazionale, concerne soltanto il testo francese.

Nel nuovo capoverso 3 viene esclusa la competenza del governo cantonale per i casi per i quali è possibile adire direttamente il Tribunale federale conformemente al nuovo tenore dell’articolo 88 capoverso 1 lettera b numero 3 D-LTF.

Art. 80 Ricorso al Tribunale federale

Le modifiche all’articolo 80 LDP si limitano, oltre ad alcuni adeguamenti redazionali, a menzionare al capoverso 1 lettera d i ricorsi ammissibili dinanzi al Tribunale federale secondo la nuova disposizione dell’articolo 88 capoverso 1 lettera b numero 3 D-LTF.

Art. 84 cpv. 2 e 3

Cpv. 2

Analogamente al capoverso 1, che rimane invariato, anche il capoverso 2 si riferisce ora all’accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni anziché all’utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni. Si tratta di una modifica di natura terminologica. Dal profilo materiale l’articolo 84 capoverso 2 D-LDP prevede, rispetto al diritto vigente, il passaggio da un’approvazione di carattere generale a un obbligo di autorizzazione puntuale per l’accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni. Il Consiglio federale deve poter prevedere a livello di ordinanza l’obbligo di autorizzazione per determinati mezzi. La circolare del Consiglio federale del 30 novembre 201837 ai Governi cantonali concernente l’accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici può fungere da guida per stabilire quali mezzi tecnici sottoporre all’obbligo di autorizzazione. Questo documento mantiene valida l’autorizzazione generale per l’impiego di apparecchi di conteggio delle banconote e di bilance di precisione per accertare i risultati. Anche i sistemi di conteggio elettronico attualmente impiegati per le votazioni popolari sono considerati approvati e non necessitano di una nuova autorizzazione da parte del Consiglio federale nei singoli casi. L’impiego di questo tipo di mezzi deve però essere notificato alla Cancelleria federale. L’obbligo di autorizzazione vige per i sistemi di conteggio elettronico impiegati per le elezioni del Consiglio nazionale e per nuovi mezzi tecnici diversi da quelli definiti nella circolare. Occorre notare che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 84 LDP né il voto elettronico, che secondo l’articolo 8a LDP è disciplinato in modo indipendente, né i sistemi per l’accertamento e la trasmissione dei risultati dei Cantoni che vengono impiegati anche per le elezioni e le votazioni federali.

Per l’impiego di determinati mezzi tecnici è opportuno che vigano standard (minimi) uniformi. Di conseguenza la nuova disposizione contenuta nell’articolo 84 capoverso 2 D-LDP conferisce esplicitamente al Consiglio federale la competenza di stabilire direttive in questo ambito. Nel fare ciò il Collegio governativo si baserà sulla prassi in vigore conformemente alla circolare del 201838. I requisiti di carattere legislativo devono essere disciplinati a livello di ordinanza.

Cpv. 3

Per i sistemi di conteggio elettronico viene ora inserito nella legge un requisito fondamentale per garantire l’affidabilità della procedura, ossia l’obbligo di controllo della plausibilità dei risultati determinati elettronicamente. Un requisito al riguardo è oggi previsto a livello di circolare39.

L’elaborazione meccanica e quella mediante software delle schede di voto non permettono un controllo a occhio nudo. Pertanto, la correttezza dei risultati ottenuti mediante il conteggio elettronico non può essere facilmente controllata. Il controllo della plausibilità mediante metodi statistici può dimostrare in modo sufficiente il funzionamento costantemente corretto dei mezzi tecnici e quindi rafforzare l’affidabilità dei risultati ottenuti.

Impiegare metodi statistici significa in particolare che il controllo della plausibilità effettuato deve essere impersonale, verificabile e replicabile. La procedura di campionamento deve essere stabilita in funzione delle circostanze specifiche (circondario elettorale, tasso di partecipazione ecc.). Le dimensioni del campione devono essere definite in modo che sia possibile dimostrare in modo statisticamente significativo che è costantemente garantita la corretta determinazione dei risultati. La significatività dei controlli statistici della qualità deve essere nota. Le basi metodologiche e la procedura concreta devono essere stabilite per scritto.

Art. 84a Raccolta elettronica delle firme

Il Consiglio federale potrà svolgere o autorizzare, limitandone la portata e la durata, prove di raccolta elettronica delle firme. L’espressione «raccolta elettronica delle firme» va intesa in modo astratto: non limita le possibilità di impostazione delle prove e non definisce ancora, ad esempio, se per firma s’intende una firma qualificata. Questo aspetto dovrà essere chiarito e definito durante i preparativi delle prove.

Cpv. 1

Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione delle prove di raccolta elettronica delle firme. Sarà in linea di principio possibile svolgere questo tipo di prove non soltanto per i referendum facoltativi (art. 59a segg. LDP) e le iniziative popolari (art. 68 segg. LDP) ma anche per le proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale (art. 21 segg. LDP). Le prove dovranno essere limitate a livello territoriale, temporale e se del caso proporzionale, come precisato qui di seguito:

  • – per limitazione territoriale s’intende una limitazione a determinati Cantoni o se del caso a determinati Comuni nei quali può essere fornita una firma elettronica;

  • – per limitazione temporale s’intende per esempio che la possibilità di raccogliere elettronicamente delle firme è limitata a referendum e iniziative lanciati in un certo periodo di tempo;

  • – per limitazione proporzionale s’intende una limitazione quantitativa. Sarebbe ipotizzabile limitare la percentuale di firme elettroniche rispetto al numero di firme da raggiungere.

La normativa proposta autorizza la Confederazione a sviluppare e a gestire un sistema di raccolta elettronica delle firme (o attribuire questo mandato a terzi), ossia a svolgere in una certa misura prove in prima persona. Potrebbe però lasciare questo compito ai Cantoni e autorizzare la possibilità di utilizzare il sistema di raccolta elettronica di un Cantone anche per la raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari federali, a condizione che tale sistema soddisfi i requisiti del diritto federale.

Cpv. 2

Lo scopo delle prove è quello di riuscire a meglio valutare le ripercussioni della raccolta elettronica sul piano della politica istituzionale. Nel suo rapporto in adempimento del postulato CIP-N 21.3607 il Consiglio federale illustra in modo dettagliato perché è utile raccogliere dati empirici pratici prima d’introdurre definitivamente la raccolta elettronica40. Anche se limitare l’impiego della raccolta elettronica renderà difficile valutare in modo definitivo le ripercussioni sull’utilizzo di referendum, iniziative popolari e proposte di candidatura, si potranno comunque ottenere alcune indicazioni. Affinché l’analisi possa svolgersi su basi scientifiche, il capoverso 2 prevede espressamente che le prove dovranno essere monitorate a livello scientifico.

Le prove dovranno inoltre consentire di chiarire questioni organizzative e tecniche e definire i requisiti dei sistemi. In questo contesto, bisognerà assicurarsi che i sistemi di raccolta elettronica delle firme utilizzati per le prove possano poi di fatto essere impiegati come canale di raccolta ordinario.

Cpv. 3

Le condizioni di autorizzazione sono ispirate all’articolo 8a capoverso 2 LDP, che disciplina le condizioni per le prove di voto elettronico. Esistono tuttavia differenze per quanto riguarda il segreto del voto. Quest’ultimo deve essere rispettato anche durante la raccolta delle firme per referendum facoltativi e iniziative popolari. Le liste di firme depositate presso la CaF, per esempio, non sono restituite né possono essere esaminate (art. 64 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LDP) e i servizi competenti per il rilascio delle attestazioni del diritto di voto sono esplicitamente tenuti a tutelare la segretezza del voto (art. 19 cpv. 6 ODP). La segretezza del voto non esclude tuttavia che, nell’ambito dei loro compiti di controllo, le autorità competenti vengano a conoscenza dell’identità dei sostenitori. Analoga è la situazione dei comitati di referendum e d’iniziativa, che attualmente raccolgono informazioni sui sostenitori nell’ambito della raccolta cartacea delle firme (v. in merito cpv. 4). Secondo l’articolo 26 LDP il segreto del voto non è applicabile alle proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale.

Cpv. 4

Nel quadro del regime delle prove dovranno essere definite le competenze per lo svolgimento delle singole fasi del processo di raccolta elettronica delle firme. Il capoverso 4 attribuisce espressamente al Consiglio federale la facoltà di definire tali competenze, se del caso in deroga alle disposizioni legali (v. cpv. 6). La questione di quale servizio debba gestire un sistema di raccolta elettronica deve rimanere al momento aperta. Durante la sperimentazione dovranno poterlo fare la Confederazione o i Cantoni, con o senza il coinvolgimento di terzi.

Mentre nel processo «su carta» sono i comitati o i rappresentanti della proposta di candidatura a controllare la raccolta, nel processo elettronico questo compito è di principio affidato alle autorità che gestiscono il sistema. Per chi effettua la raccolta è tuttavia fondamentale conoscerne lo stato. Di conseguenza la legge prevede espressamente che il Consiglio federale debba disciplinare i diritti d’accesso e di consultazione di terzi coinvolti, come i comitati e i rappresentanti delle proposte di candidatura. Dato che la legge non prescrive che vi sia un comitato per i referendum facoltativi, la disposizione è volutamente formulata in modo aperto.

Cpv. 5

Nell’ambito della raccolta elettronica delle firme saranno trattati dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 1 della legge federale del 25 settembre 202041 sulla protezione dei dati (LPD). Secondo l’articolo 35 LPD questi dati possono, a determinate condizioni, essere trattati in modo automatizzato nel quadro di prove pilota prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale. Queste condizioni dovranno essere applicabili anche per le prove di raccolta elettronica delle firme. L’articolo 35 capoverso 4 LPD prevede che il trattamento automatizzato di dati personali debba in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale. Tale termine è tuttavia troppo breve per le prove di raccolta elettronica delle firme. Questa limitazione temporale sarebbe difficilmente compatibile con lo scopo dell’articolo 84a capoverso 2 D-LDP, secondo cui le prove devono consentire di acquisire conoscenze riguardo alle ripercussioni sul piano della politica istituzionale. Per poter raccogliere simili conoscenze è necessario prevedere una fase sperimentale o di osservazione più lunga, già solo se si considera il fatto che il termine per la raccolta delle firme per le iniziative popolari è di 18 mesi. Per questo motivo, in deroga all’articolo 35 capoverso 4 LPD, il termine va fissato non più a cinque bensì a dieci anni.

Peraltro l’articolo 35 LPD è applicabile soltanto se a essere titolare del trattamento dei dati degni di particolare protezione è effettivamente un organo federale. Se invece le prove sono poste sotto la responsabilità delle autorità cantonali e/o comunali, ad essere determinante è il diritto cantonale in materia di protezione dei dati.

Cpv. 6

I dettagli potranno essere stabiliti soltanto quando saranno conosciute le principali condizioni organizzative e tecniche delle possibili soluzioni. Per questo motivo il compito di disciplinare i dettagli va delegato al Consiglio federale. Dato che il diritto vigente disciplina in modo dettagliato la procedura di raccolta delle firme, per le prove di raccolta elettronica delle firme è necessario poter derogare ad alcune disposizioni di legge. Il capoverso 6 disciplina pertanto espressamente le disposizioni alle quali il Consiglio federale può derogare, delimitando così l’ambito di competenza delegato al Consiglio federale. Inoltre, precisa che la deroga è possibile soltanto se è necessaria per lo svolgimento delle prove. La delega è pure limitata dal fatto chele prove devono essere limitate a livello territoriale, temporale e, se del caso, proporzionale (cpv.1).

Modifica della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Art. 88 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

Per una migliore leggibilità il capoverso 1 è riformulato sul piano redazionale.

L’articolo 88 LTF indica le autorità inferiori del Tribunale federale competenti in materia di diritti politici, ossia per i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. Per i ricorsi che riguardano oggetti federali, il nuovo tenore del capoverso 1 lettera b non richiede più che l’oggetto dell’impugnativa sia unicamente una decisione della Cancelliera federale o una decisione su ricorso di un governo cantonale. Se l’irregolarità ha ripercussioni in più Cantoni o è stata causata da un’autorità amministrativa della Confederazione, il nuovo tenore permette il ricorso diretto dinanzi al Tribunale federale (art. 88 cpv. 1 lett. b n. 3). Irregolarità di questo tipo potrebbero per esempio verificarsi in occasione di interventi da parte di organi intercantonali42 o di associazioni private43 alla vigilia di votazioni popolari federali. La nuova disposizione riorganizza per questi casi l’iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni senza però estendere la tutela giurisdizionale rispetto a oggi. In particolare, non costituisce un’eccezione secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost. Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale riguardanti le elezioni e le votazioni non possono essere impugnati. Altre irregolarità in relazione con le votazioni federali o nelle elezioni del Consiglio nazionale continuano a dover dapprima essere contestate mediante ricorso al governo cantonale conformemente all’articolo 77 LDP.

Art. 100 cpv. 3 e 4

Il termine per i ricorsi concernenti le votazioni e le elezioni federali viene ora disciplinato nel nuovo articolo 101a D-LTF. Le corrispondenti disposizioni vigenti dell’articolo 100 LTF possono pertanto essere abrogate.

Art. 101a Ricorsi concernenti le votazioni popolari federali e le elezioni al Consiglio nazionale

Nei ricorsi presentati contro le irregolarità di cui all’articolo 88 capoverso 1 lettera b numero 3 D-LTF non viene impugnata alcuna decisione cantonale ma si può adire direttamente il Tribunale federale. Poiché l’articolo 100 LTF disciplina i termini ricorsuali contro le decisioni, è necessario per motivi redazionali disciplinare in un nuovo articolo i termini ricorsuali per le votazioni popolari federali e le elezioni al Consiglio nazionale. Le disposizioni al riguardo attualmente contenute nell’articolo 100 capoversi 3 e 4 LTF vengono riformulate nel nuovo articolo 100a. Rimangono invariati i termini ricorsuali di cinque giorni per i ricorsi al Tribunale federale contro decisioni concernenti le votazioni e di tre giorni per quelli concernenti le elezioni. Per i ricorsi contro le decisioni della Cancelleria federale secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera b numero 1 D-LTF oppure concernenti le elezioni e le votazioni popolari cantonali rimane valido l’attuale termine di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF). Lo stesso vale per i ricorsi contro le decisioni dei governi cantonali sui ricorsi sul diritto di voto secondo l’articolo 77 capoverso 1 lettera a LDP.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica della LDP richiederà risorse di personale e finanziarie supplementari, in particolare per lo svolgimento delle prove di raccolta elettronica delle firme. Secondo una prima stima approssimativa della Cancelleria federale i lavori di concezione, il monitoraggio tecnico, il coordinamento e la consulenza tecnica potrebbero richiedere circa quattro posti a tempo pieno limitati a un periodo di tre anni. Il bisogno effettivo dipenderà essenzialmente da come saranno concepite le prove – tra l’altro dalla scelta di coordinarle in modo centralizzato sotto forma di progetto federale oppure di svolgerle in modo decentralizzato a livello cantonale. Per il momento non è neppure possibile quantificare precisamente le spese per il materiale. Saranno stabilite nel quadro dei prossimi lavori di concretizzazione del progetto e presentate in dettaglio con le disposizioni d’esecuzione della legge. Secondo le prime stime, per l’avvio delle prove di raccolta elettronica delle firme saranno necessari 900 000 franchi, un importo che andrà tuttavia confermato nel quadro dell’ulteriore sviluppo del progetto. Il Consiglio federale preciserà il fabbisogno finanziario e di personale nel quadro dei suoi preventivi, non appena saranno chiaramente definite le misure di attuazione e le responsabilità.

Per la produzione e la distribuzione delle mascherine per la compilazione delle schede di voto sono attualmente stimati costi per un massimo di 200 000 franchi.

Resta da vedere in che misura l’introduzione di un ricorso diretto al Tribunale federale per le votazioni popolari federali e le elezioni al Consiglio nazionale potrebbe gravare sul carico di lavoro del Tribunale federale. L’esperienza acquisita con l’iter giurisdizionale attuale ha mostrato che solo una parte delle decisioni cantonali viene impugnata dinanzi al Tribunale federale. Il numero di procedimenti dinanzi alla Corte suprema potrebbe aumentare di conseguenza. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che per le procedure di ricorso al governo cantonale non si possono riscuotere emolumenti (art. 86 cpv. 1 LDP), mentre per i procedimenti dinanzi al Tribunale federale la LTF prevede delle spese (art. 86 cpv. 2 LDP). Il fatto che i ricorrenti potrebbero vedersi addossare delle spese potrebbe anche portare alla riduzione dei ricorsi o a un loro ritiro.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni che utilizzato schede proprie per il conteggio elettronico potranno creare apposite mascherine per attuare l’articolo 6 capoverso 2 D-LDP. Tuttavia, per agevolare gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti nell’esprimere il proprio voto autonomamente, potranno prendere in considerazione anche altre soluzioni come per esempio il voto elettronico.

Alcune delle modifiche di legge proposte potrebbero necessitare anche modifiche delle basi giuridiche cantonali e comunali (p. es. espressione autonoma del voto dei non vendenti e degli ipovedenti, raccolta elettronica delle firme). Il nuovo iter giurisdizionale per i ricorsi sulle votazioni ed elezioni dovrebbe invece nel complesso comportare una diminuzione dell’onere per le autorità cantonali.

5.3 Ripercussioni sulla società

Promuovere la possibilità degli aventi diritto di voto non vedenti e ipovedenti di votare autonomamente (v. n. 3.1.2) rafforzerà l’esercizio ugualitario dei diritti politici conformemente all’articolo 29 della Convenzione del 13 dicembre 200644 sui diritti delle persone con disabilità e, quindi, la partecipazione politica perlomeno puntuale delle persone con disabilità. Le prove di raccolta elettronica delle firme mirano invece a rafforzare in generale la partecipazione per via elettronica degli aventi diritto di voto.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La revisione proposta si fonda sull’articolo 39 capoverso 1 Cost., in virtù del quale la Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale.

Per i referendum facoltativi e per le iniziative popolari la Costituzione federale stabilisce termini e numero di firme. Tuttavia, non esige che la raccolta delle firme a loro sostegno debba obbligatoriamente avvenire in formato cartaceo. La normativa prevista per la raccolta elettronica delle firme è compatibile con le disposizioni costituzionali, a condizione che non alteri in modo significativo l’equilibrio tra partecipazione democratica diretta e attività legislativa ordinaria45. La base legale proposta consentirà di svolgere prove per meglio valutare le ripercussioni della raccolta elettronica delle firme sul piano della politica istituzionale. In questo modo si potrà decidere se introdurre o no nella legge la raccolta elettronica delle firme come modalità ordinaria.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 13 dicembre 200646 sui diritti delle persone con disabilità. L’articolo 29 della Convenzione tutela i diritti politici delle persone con disabilità. Le nuove disposizioni dell’articolo 6 D-LDP contribuiscono a realizzare questo principio.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto concernenti l’esercizio dei diritti politici, che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. In quanto tale, la legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.). Per quanto riguarda le prove di raccolta elettronica delle firme si è deciso di svolgerle sulla base dell’articolo 15 della legge federale del 17 marzo 202347 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). La portata politica del progetto suggerisce tuttavia la necessità di istituire una base giuridica speciale nella LDP (analogamente all’art. 8a LDP).

6.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 84a delega nuove competenze legislative al Consiglio federale. Per consentire lo svolgimento di prove pratiche di raccolta elettronica delle firme, il Consiglio federale dovrà emanare disposizioni a livello di ordinanza, che derogheranno alle disposizioni legali relative alla raccolta delle firme per i referendum facoltativi, le iniziative popolari e le proposte di candidatura. Le divergenze saranno di norma di natura formale (firma non manoscritta, altre forme di dichiarazione) oppure organizzativa (altri organi competenti per la ricezione e la gestione delle firme elettroniche). Non potranno tuttavia andare oltre quanto necessario per lo svolgimento delle prove.

6.5 Protezione dei dati

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla protezione dei dati, ad eccezione della normativa sulle prove di raccolta elettronica delle firme. Durante tale raccolta sono trattati dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numero 1 LPD. Di conseguenza il sistema di raccolta elettronica delle firme dovrà soddisfare elevati requisiti in materia di sicurezza dei dati e di protezione dei dati. In vista dello svolgimento delle prove il Consiglio federale dovrà pertanto definire misure di protezione adeguate. Per il resto è in linea di principio applicabile l’articolo 35 LPD. L’articolo 84a capoverso 5 D-LDP prolunga tuttavia da cinque a dieci anni il termine per l’emanazione delle necessarie basi legali.