FF 2025 1582

Iniziative parlamentari. Ripartizione del canone radiotelevisivo. Misure di sostegno a favore dei media elettronici. Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 20 gennaio 2025. Parere del Consiglio federale

1 Situazione iniziale

Il 28 febbraio 2022, il consigliere agli Stati Philippe Bauer (PLR.I Liberali, NE) ha presentato l’iniziativa parlamentare 22.407 («Ripartizione del canone radiotelevisivo»). Il 17 marzo 2022, la consigliera agli Stati Isabelle Chassot (Il Centro, FR) ha presentato l’iniziativa parlamentare 22.417 («Misure di promozione a favore dei media elettronici»).

La legge federale del 18 giugno 20211 su un pacchetto di misure a favore dei media, che avrebbe fra l’altro risposto alle questioni sollevate dalle due iniziative parlamentari summenzionate, è stata respinta nella votazione popolare del 13 febbraio 2022 con il 54,58 percento di voti contrari. La maggioranza della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) appoggia l’idea delle due iniziative parlamentari, che a suo avviso sono parti incontestate del pacchetto di misure.

Il progetto è stato discusso dalla CTT-S il 21 giugno 2024 e posto in consultazione dall’8 luglio 2024 al 28 ottobre 2024. Il 26 febbraio 2025 la CTT-S ha quindi sottoposto per parere al Consiglio federale il suo rapporto del 20 gennaio 2025.

2 Parere del Consiglio federale

. Riflessioni di fondo

In Svizzera, i media indipendenti e pluralistici adempiono un’importante funzione ai fini della democrazia. Le modifiche proposte dalla Commissione sostengono gli sforzi per mantenere la pluralità dei media e un’offerta informativa di qualità. Per questo motivo, il Consiglio federale è favorevole all’adeguamento delle quote di partecipazione al canone per le emittenti locali e regionali con mandato di prestazioni (art. 40 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione [LRTV]). Attualmente l’adeguamento garantisce soprattutto che, a seconda dell’evoluzione dell’importo del canone, sia garantito lo status quo. Se l’iniziativa popolare federale «200 franchi bastano!» (Iniziativa SSR) dovesse essere accolta, la LRTV verrebbe sottoposta a revisione e quindi anche l’articolo 40 verrebbe riesaminato. Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio federale appoggia le modifiche proposte per le misure di sostegno generali (art. 76–76c) con un’eccezione: invece dell’80 per cento proposto dalla Commissione, è favorevole a una quota massima del 50 per cento dei costi computabili (art. 76c cpv. 2 LRTV, secondo periodo). Tale regolamentazione corrisponde alla revisione della legge sui sussidi proposta nell’avamprogetto sulle misure di sgravio applicabili dal 2027. Il Consiglio federale respinge pertanto la proposta di una minoranza che vorrebbe stralciare tutte le modifiche relative alle misure di sostegno generali (art. 1 cpv. 1 lett. b, art. 68a cpv. 1 lett. h e cap. 3). Benché in seguito alla consultazione la CTT-S abbia stralciato il termine «media elettronici» e le misure generali continueranno quindi ad andare a beneficio principalmente della radio e della televisione, anche i media online e la stampa potranno beneficiarne indirettamente, a condizione che il sostegno sia destinato principalmente alla radio e alla televisione. Una netta separazione sarebbe in effetti difficile da attuare nella pratica poiché nelle redazioni convergono diversi canali mediatici. L’Ufficio federale delle comunicazioni definirà gli elementi di costo computabili e i giustificativi da fornire (art. 76c cpv. 3).

Il Consiglio federale respinge inoltre l’attribuzione di concessioni supplementari per emittenti televisive locali (art. 38 cpv. 3, secondo periodo; proposta di minoranza), un aumento automatico delle quote di partecipazione al canone (art. 40 cpv. 2) e la definizione di una chiave di ripartizione per i contributi di sostegno (art. 76c cpv. 2bis; proposta di minoranza) (v. n. 2.2).

. Concessioni supplementari e aumento delle quote di partecipazione al canone

Una minoranza della Commissione propone che un’emittente televisiva locale possa ricevere una concessione supplementare in una specifica zona di copertura (art. 38 cpv. 3, secondo periodo). Questa concessione supplementare sarebbe vincolata alla condizione che sia assicurata una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale. Il Consiglio federale respinge questa modifica perché creerebbe una nuova categoria di emittenti e ridurrebbe la quota di partecipazione al canone delle attuali emittenti radiofoniche e televisive titolari di una concessione. Il Consiglio federale definisce le zone di copertura evitando sovrapposizioni al fine di utilizzare in modo efficiente i proventi del canone. Nel gennaio 2024 il DATEC ha rilasciato su questa base le concessioni per il periodo 2025–2034. Anche la maggioranza dei partecipanti alla consultazione respinge la modifica proposta.

I progetto di legge contiene inoltre un’aggiunta all’articolo 40 capoverso 2 LRTV. Secondo l’attuale versione di tale articolo, il DATEC stabilisce la quota dei proventi del canone radiotelevisivo che viene attribuita a ogni concessionario per un periodo determinato. A tale scopo, tiene conto dell’ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell’investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni. L’aggiunta viene motivata con il fatto che, in seguito al rilascio delle nuove concessioni per il periodo 2025–2034, dal 1° gennaio 2025 alcune emittenti radiofoniche private ricevono meno fondi.

Il Consiglio federale respinge un aumento automatico, che mal si concilierebbe con il sistema in vigore: attualmente l’ammontare delle quote di partecipazione al canone viene determinato prima della messa a concorso delle concessioni in base all’ampiezza e al potenziale economico della rispettiva zona di copertura nonché alla portata del mandato di prestazioni e, di norma, può essere adeguato dopo cinque anni se necessario (art. 39 cpv. 3 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione3). Per il periodo di concessione 2025–2034, il Consiglio federale ha aumentato da 81 a 86 milioni di franchi i proventi del canone destinati al servizio pubblico regionale4. Per lo stesso periodo sono stati definiti anche i mandati di prestazioni delle radio locali e televisioni regionali.

Il Consiglio federale distribuisce i proventi del canone radiotelevisivo tenendo conto dei proventi realizzati. Con la graduale riduzione del canone a carico delle economie domestiche da 335 a 300 franchi e l’esenzione di ulteriori imprese, i proventi diminuiranno notevolmente. La ripartizione delle quote di partecipazione al canone deve avvenire in considerazione dell’importo complessivo a disposizione; gli aumenti automatici pregiudicherebbero gli attuali equilibri.

Infine, una minoranza della Commissione chiede che sia determinata una chiave di finanziamento per i contributi di sostegno destinati alle misure di sostegno generali.

Una tale chiave di finanziamento implicherebbe che il sussidio potrebbe essere aumentato solo a condizione che il settore dei media aumenti i suoi contributi. Inversamente, una riduzione degli importi versati dalle organizzazioni porterebbe a una riduzione del sussidio. Il progetto di legge dovrebbe permettere di ampliare le misure di sostegno generali per sgravare il settore dei media e garantire le importanti prestazioni trasversali. Il nuovo capoverso 2bis andrebbe contro questo obiettivo. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione contenuta nella legge federale del 5 ottobre 19905 sui sussidi (LSu), secondo cui i beneficiari devono fornire una propria prestazione commisurata alla loro capacità economica, sia del tutto sufficiente (art. 7 lett. c LSu). Respinge pertanto la proposta di istituire un meccanismo fisso di questo tipo per i contributi di sostegno.

3 Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di entrare nel merito del progetto di legge e di approvare la proposta della maggioranza della CTT-S con le seguenti modifiche:

Art. 40 cpv. 2, terzo periodo

Stralciare

Art. 76c cpv. 2, secondo periodo

… al massimo al 50 per cento.

Il Consiglio federale respinge le proposte delle minoranze.