FF 2025 1690
Decreto federale concernente gli immobili civili della Confederazione per il 2025 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 20252,
decreta:
Art. 1 Stanziamento di crediti d’impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:
Crediti d’impegno | Mio. fr. |
|---|---|
Berna, risanamento dell’edificio amministrativo sito in Bollwerk | 17,1 |
Berna, risanamento del centro di calcolo PRIMUS | 45,7 |
Berna, risanamento dell’edificio amministrativo sito in Taubenstrasse 16 | 92,7 |
Giffers, risanamento del centro federale d’asilo | 19,8 |
Posieux, risanamento dell’edificio di ricerca e amministrativo | 27,9 |
St. Margrethen, costruzione del nuovo centro d’intervento | 87,6 |
Altri progetti immobiliari 2025 | 160,0 |
Berna, Stauffacherstrasse 65, edificio 14, locazione di uffici | 33,7 |
Wabern, Quellenweg 6, locazione di uffici | 27,3 |
Art. 2 Trasferimenti tra crediti d’impegno
L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d’impegno di cui all’articolo 1.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
Art. 3 Delega della facoltà di specificazione
La facoltà di specificazione per il credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera g è delegata all’UFCL.
Art. 4 Indici alla base dei crediti d’impegno e previsioni di rincaro
I seguenti crediti d’impegno si basano sugli indici sottoelencati:
credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettere a–e: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi, ottobre 2024 (118,4 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti).
credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera f: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Svizzera orientale, edilizia, ottobre 2023 (114,7 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera h: indice nazionale dei prezzi al consumo, ottobre 2024 (108,0 punti; dicembre 2015 = 100,0 punti);
credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera i: indice nazionale dei prezzi al consumo, settembre 2024 (115,4 punti; base maggio 2020 = 100,0 punti);
Per i crediti d’impegno di cui all’articolo 1 lettere a–g l’evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.
I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all’interno dei singoli crediti d’impegno nel quadro dell’imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra crediti d’impegno secondo l’articolo 2.
Art. 5 Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.