FF 2025 1690

Decreto federale concernente gli immobili civili della Confederazione per il 2025 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 20252,

decreta:

Art. 1 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

Crediti d’impegno

Mio. fr.

Berna, risanamento dell’edificio amministrativo sito in Bollwerk

17,1

Berna, risanamento del centro di calcolo PRIMUS

45,7

Berna, risanamento dell’edificio amministrativo sito in Taubenstrasse 16

92,7

Giffers, risanamento del centro federale d’asilo

19,8

Posieux, risanamento dell’edificio di ricerca e amministrativo

27,9

St. Margrethen, costruzione del nuovo centro d’intervento

87,6

Altri progetti immobiliari 2025

160,0

Berna, Stauffacherstrasse 65, edificio 14, locazione di uffici

33,7

Wabern, Quellenweg 6, locazione di uffici

27,3

Art. 2 Trasferimenti tra crediti d’impegno

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d’impegno di cui all’articolo 1.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 3 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera g è delegata all’UFCL.

Art. 4 Indici alla base dei crediti d’impegno e previsioni di rincaro

I seguenti crediti d’impegno si basano sugli indici sottoelencati:

  1. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettere a–e: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi, ottobre 2024 (118,4 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti).

  2. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera f: stato dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Svizzera orientale, edilizia, ottobre 2023 (114,7 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);

  3. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera h: indice nazionale dei prezzi al consumo, ottobre 2024 (108,0 punti; dicembre 2015 = 100,0 punti);

  4. credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera i: indice nazionale dei prezzi al consumo, settembre 2024 (115,4 punti; base maggio 2020 = 100,0 punti);

Per i crediti d’impegno di cui all’articolo 1 lettere a–g l’evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.

I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all’interno dei singoli crediti d’impegno nel quadro dell’imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra crediti d’impegno secondo l’articolo 2.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.